Cassazione Civile, Ordinanza n. 34427/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
La controversia nasce da contratti di gestione patrimoniale individuale denominati "Linea di gestione Condor 22". I clienti avevano convenuto la banca lamentando violazioni della disciplina finanziaria e del codice civile, chiedendo l'accertamento di inefficacia o nullità dei contratti, nonché il risarcimento del danno e restituzioni. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità dei contratti per asserita mancanza della clausola di ripensamento prevista dall'art. 30, comma 6, TUF; in appello la Corte territoriale aveva riformato la decisione, respingendo tutte le domande degli investitori e ritenendo, tra l'altro, non provata una specifica violazione degli obblighi informativi e degli obblighi di gestione. Nel successivo giudizio di cassazione introdotto dagli investitori, la Corte aveva accolto il quarto e l'ottavo motivo, ravvisando che la Corte d'appello non avesse considerato un fatto decisivo, cioè la circostanza che la banca si fosse discostata dalle indicazioni dei clienti nella gestione del portafoglio. La banca ha quindi proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza di cassazione, deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di legittimità aveva erroneamente ritenuto non esaminata una circostanza che, invece, era stata affrontata e valutata dalla Corte d'appello; in sostanza, lamentava che l'ordinanza revocanda avesse confuso la mancata contestazione del fatto con la sua mancata trattazione, ed invocava l'ammissibilità della revocazione ma, nel merito, l'insussistenza dell'errore revocatorio.
La decisione
La Corte di cassazione, esaminato il ricorso per revocazione, ha affermato che la revocazione delle ordinanze di cassazione con rinvio è astrattamente ammissibile solo per errore di fatto e non per errori di diritto o di valutazione, ma ha ritenuto che nel caso concreto non vi fosse l'errore revocatorio dedotto. Ha chiarito che l'ordinanza impugnata non aveva affermato che la Corte d'appello non avesse mai esaminato la questione della modifica unilaterale della linea di gestione, bensì che non aveva considerato una circostanza decisiva e non contestata dalla banca; inoltre ha rilevato che la condotta contestata era stata effettivamente parte del thema decidendum. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, condannando la banca alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, comma 6, TUF
richiamato nel giudizio di merito come norma la cui violazione era stata posta a fondamento della dichiarazione di nullità del contratto, poi riformata in appello.
art. 24 TUF
invocato dagli investitori per sostenere la nullità dei contratti per difetto di forma scritta, ma la doglianza è stata ritenuta infondata dalla Corte d'appello.
art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato per gli obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario nella fase precontrattuale e contrattuale; la Corte d'appello aveva escluso la prova di un danno specifico derivante dalla dedotta violazione.
art. 28 Reg. Consob
richiamato come fonte degli obblighi informativi dell'intermediario; le relative domande sono state respinte per genericità e difetto di prova del danno.
art. 42 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998
utilizzato dalla Corte per affermare che la linea d'investimento prescelta costituisce parametro di riferimento dell'attività del gestore e serve a valutare la razionalità e l'adeguatezza della gestione.
art. 1176, comma 2, c.c.
richiamato per qualificare la diligenza e professionalità richieste all'intermediario nella gestione del portafoglio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il presupposto della revocazione per errore di fatto dedotta dalla banca.
art. 391-bis c.p.c.
norma applicata al ricorso per revocazione della pronuncia di cassazione; la Corte ne ha richiamato il testo vigente ratione temporis.
art. 115 c.p.c.
evocato nel motivo originario accolto nell'ordinanza revocanda come violazione per omessa considerazione di un fatto pacifico/non contestato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
evocato nel motivo originario per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla compatibilità dell'ammissibilità della revocazione con la ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza o ordinanza di cassazione è ammessa soltanto per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., non per errori di diritto, di giudizio o di valutazione della prova.
- L'errore revocatorio richiede una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, consistente nell'avere supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato, purché quel fatto non sia stato oggetto di un punto controverso già deciso.
- Se il fatto dedotto come erroneamente percepito ha costituito materia del contendere ed è stato valutato dal giudice, l'errore denunciato non è revocatorio ma, al più, di giudizio.
- Nei contratti di gestione di portafogli, il benchmark o linea di investimento prescelta non è una mera indicazione programmatica ma un parametro contrattuale di riferimento per valutare la razionalità, l'adeguatezza e la conformità della gestione ai rischi assunti dall'investitore.
- Chi deduce l'inadempimento dell'intermediario nella gestione del portafoglio deve allegare e provare in modo specifico quali siano stati i singoli scostamenti dalle istruzioni o dal benchmark e quale danno ne sia derivato, non essendo sufficienti allegazioni generiche riferite in modo indistinto a più rapporti.
- Le domande risarcitorie o restitutorie fondate su violazioni degli obblighi informativi o gestori dell'intermediario richiedono la prova del nesso causale tra la condotta contestata e le perdite lamentate.
- La revocazione contro una pronuncia di cassazione con rinvio non è automaticamente esclusa, ma va ammessa solo quando l'errore di fatto denunciato non possa essere riesaminato utilmente dal giudice di rinvio.
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