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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34432/2024 del 25/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato integralmente inammissibile e la sentenza d’appello è rimasta ferma. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di AGEA, liquidate in dispositivo. La decisione si fonda principalmente su difetti di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., oltre che sull’inammissibilità delle censure che miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione emessa per il recupero di euro 241.212,13, qualificati come aiuti comunitari indebitamente percepiti per una coltivazione a pesco in provincia di Cuneo. L’amministrazione ha ritenuto che l’azienda agricola fosse decaduta dal beneficio dopo l’accertamento, nel 2006, della presenza di residui di anticrittogamici nei campioni di foglie prelevati e analizzati. In primo e secondo grado l’opposizione dell’azienda è stata respinta. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle regole regionali e dell’art. 2697 c.c. in tema di prelievo e rappresentatività dei campioni, sostenendo che i campioni erano stati tratti da una sola piccola porzione di terreno, senza adeguata distribuzione e senza sigillatura separata; 2) violazione dell’art. 16 d.P.R. 327/1980 per mancata consegna di un campione, che avrebbe impedito controanalisi autonome; 3) violazione di ulteriori fonti regolamentari e ministeriali sul campionamento, per genericità del verbale e carenze nelle modalità di prelievo, etichettatura e pulizia dei contenitori; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita mancata contestazione da parte di AGEA delle doglianze dell’opponente. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili: il primo per difetto di autosufficienza e per richiesta di riesame del merito, oltre che perché la doglianza sull’onere della prova era infondata; il secondo e il terzo perché formulati come censure di violazione di legge ma in realtà diretti a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e comunque non confrontati con la ratio decidendi; il quarto per mancata specificazione, nel ricorso, degli atti in cui il fatto asseritamente pacifico sarebbe stato dedotto o provato. La Corte ha inoltre osservato che la disciplina sul campionamento indica criteri direttivi di massima e che il mancato rispetto delle prescrizioni non comporta nullità in assenza di espressa comminatoria; ha pure richiamato l’acquisizione della prova e il fatto che la pretesa dell’AGEA era restitutoria, fondata sulla decadenza dall’aiuto, circostanza non contestata in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sull’onere della prova; la Corte precisa che la doglianza è manifestamente infondata se tende solo a rimettere in discussione l’accertamento di merito già compiuto. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L’indicazione delle norme di diritto deve essere specifica; il richiamo generico a un regolamento composto da molte disposizioni, senza individuare i precetti rilevanti, rende il motivo inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la trascrizione o quantomeno il riassunto del contenuto degli atti e documenti su cui si fonda, con indicazione della loro collocazione processuale; la mancanza anche di uno solo di tali oneri comporta inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è ravvisabile nella mera diversa valutazione delle prove; ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora prove dedotte in violazione della regola di giudizio.

  • art. 16 d.P.R. n. 327/1980

    È richiamato come norma che disciplina la consegna del campione a soggetti determinati; la Corte evidenzia che, in ogni caso, la censura non supera il vaglio di ammissibilità e non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all’assenza di memoria depositata.

  • d.m. 23 luglio 2003

    Citato dalla ricorrente tra le fonti regolatrici del campionamento e delle analisi.

  • d.m. 13 settembre 1999

    Citato dalla ricorrente tra le fonti regolatrici del campionamento e delle analisi.

  • reg. (CE) n. 1257/99

    Richiamato come fonte del PSR 2000-2006, ma senza puntuale specificazione delle disposizioni asseritamente violate.

  • r.d. n. 639/1910

    Indicato come base dell’ordinanza-ingiunzione opposta.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile se non consente di individuare con precisione le norme invocate e se si risolve in una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza quando richiama documenti o disciplinari senza trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale e senza indicare dove essi siano stati prodotti nel processo.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta le prove e ne trae un convincimento sfavorevole a una parte.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con l’insoddisfazione per la valutazione delle prove: è configurabile soltanto se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o ignora quelle ritualmente acquisite.
  • Le censure che presuppongono una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili in cassazione se non si denunciano specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti e se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le regole tecniche sul campionamento e sulle analisi amministrative hanno natura direttiva e il loro mancato rispetto non determina automaticamente nullità delle operazioni in assenza di espressa previsione sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioInadempimento
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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