Cassazione Civile, Ordinanza n. 34432/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato integralmente inammissibile e la sentenza d’appello è rimasta ferma. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di AGEA, liquidate in dispositivo. La decisione si fonda principalmente su difetti di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., oltre che sull’inammissibilità delle censure che miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione emessa per il recupero di euro 241.212,13, qualificati come aiuti comunitari indebitamente percepiti per una coltivazione a pesco in provincia di Cuneo. L’amministrazione ha ritenuto che l’azienda agricola fosse decaduta dal beneficio dopo l’accertamento, nel 2006, della presenza di residui di anticrittogamici nei campioni di foglie prelevati e analizzati. In primo e secondo grado l’opposizione dell’azienda è stata respinta. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle regole regionali e dell’art. 2697 c.c. in tema di prelievo e rappresentatività dei campioni, sostenendo che i campioni erano stati tratti da una sola piccola porzione di terreno, senza adeguata distribuzione e senza sigillatura separata; 2) violazione dell’art. 16 d.P.R. 327/1980 per mancata consegna di un campione, che avrebbe impedito controanalisi autonome; 3) violazione di ulteriori fonti regolamentari e ministeriali sul campionamento, per genericità del verbale e carenze nelle modalità di prelievo, etichettatura e pulizia dei contenitori; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita mancata contestazione da parte di AGEA delle doglianze dell’opponente. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili: il primo per difetto di autosufficienza e per richiesta di riesame del merito, oltre che perché la doglianza sull’onere della prova era infondata; il secondo e il terzo perché formulati come censure di violazione di legge ma in realtà diretti a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e comunque non confrontati con la ratio decidendi; il quarto per mancata specificazione, nel ricorso, degli atti in cui il fatto asseritamente pacifico sarebbe stato dedotto o provato. La Corte ha inoltre osservato che la disciplina sul campionamento indica criteri direttivi di massima e che il mancato rispetto delle prescrizioni non comporta nullità in assenza di espressa comminatoria; ha pure richiamato l’acquisizione della prova e il fatto che la pretesa dell’AGEA era restitutoria, fondata sulla decadenza dall’aiuto, circostanza non contestata in cassazione.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente sull’onere della prova; la Corte precisa che la doglianza è manifestamente infondata se tende solo a rimettere in discussione l’accertamento di merito già compiuto. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’indicazione delle norme di diritto deve essere specifica; il richiamo generico a un regolamento composto da molte disposizioni, senza individuare i precetti rilevanti, rende il motivo inammissibile.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la trascrizione o quantomeno il riassunto del contenuto degli atti e documenti su cui si fonda, con indicazione della loro collocazione processuale; la mancanza anche di uno solo di tali oneri comporta inammissibilità.
La sua violazione non è ravvisabile nella mera diversa valutazione delle prove; ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora prove dedotte in violazione della regola di giudizio.
È richiamato come norma che disciplina la consegna del campione a soggetti determinati; la Corte evidenzia che, in ogni caso, la censura non supera il vaglio di ammissibilità e non si confronta con la ratio decidendi.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato con riferimento all’assenza di memoria depositata.
d.m. 23 luglio 2003
Citato dalla ricorrente tra le fonti regolatrici del campionamento e delle analisi.
d.m. 13 settembre 1999
Citato dalla ricorrente tra le fonti regolatrici del campionamento e delle analisi.
reg. (CE) n. 1257/99
Richiamato come fonte del PSR 2000-2006, ma senza puntuale specificazione delle disposizioni asseritamente violate.
r.d. n. 639/1910
Indicato come base dell’ordinanza-ingiunzione opposta.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile se non consente di individuare con precisione le norme invocate e se si risolve in una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza quando richiama documenti o disciplinari senza trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale e senza indicare dove essi siano stati prodotti nel processo.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta le prove e ne trae un convincimento sfavorevole a una parte.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con l’insoddisfazione per la valutazione delle prove: è configurabile soltanto se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o ignora quelle ritualmente acquisite.
- Le censure che presuppongono una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili in cassazione se non si denunciano specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti e se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le regole tecniche sul campionamento e sulle analisi amministrative hanno natura direttiva e il loro mancato rispetto non determina automaticamente nullità delle operazioni in assenza di espressa previsione sanzionatoria.
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