Cassazione Civile, Ordinanza n. 34429/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Una società in liquidazione aveva impugnato una cartella esattoriale con cui le veniva chiesta la restituzione di finanziamenti FESR erogati nell'ambito di un programma operativo regionale per la realizzazione di infrastrutture ambientali nel settore conciario. Il contributo era stato revocato dalla Regione per asserito venir meno della funzione del cespite finanziato, poiché l'impianto realizzato sarebbe stato di fatto assorbito da un impianto limitrofo di altra impresa e non avrebbe più assolto allo scopo per cui era stato sovvenzionato; inoltre la società aveva licenziato i dipendenti e ceduto la gestione dell'impianto a terzi. La Corte d'appello aveva confermato la legittimità della revoca e aveva anche condannato l'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la violazione della normativa comunitaria sui fondi strutturali, sostenendo che rilevasse il raggiungimento dell'obiettivo del finanziamento e non la corrispondenza del progetto iniziale, e che la revoca fosse illegittima perché l'impianto, pur modificato, avrebbe continuato a perseguire la finalità finanziata; con il secondo motivo censurava la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo insussistenti mala fede, colpa grave o temerarietà dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la revoca del contributo pubblico alla luce della disciplina europea sui fondi strutturali, che consente la riduzione o soppressione del finanziamento in presenza di una modifica importante della natura o delle condizioni di attuazione dell'azione non approvata dalla Commissione. Ha invece accolto il secondo motivo, cassando senza rinvio la statuizione di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché la lite, pur infondata nel merito, non presentava i connotati della temerarietà, della mala fede o della colpa grave richiesti per la responsabilità aggravata. La Corte ha quindi eliminato la condanna per lite temeraria e ha compensato le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Reg. (CEE) n. 2052/88
È indicato come disciplina ratione temporis dei fondi strutturali oggetto del contributo pubblico.
Reg. (CEE) n. 2081/93
È richiamato come modifica del quadro normativo sui fondi strutturali e come fonte invocata dal ricorrente.
Reg. (CEE) n. 2082/93
È richiamato come modifica della disciplina di attuazione dei fondi strutturali.
Reg. (CEE) n. 4253/88, art. 24
"Riduzione, sospensione o soppressione del contributo"; "se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato"; "modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura"
La Corte vi ricava una ampia potestà di revoca o riduzione del contributo quando intervengano irregolarità o modifiche importanti della natura o delle condizioni di attuazione dell'intervento, non approvate dalla Commissione.
Reg. (CEE) n. 2028/1993, art. 26, comma 2
È citato dal ricorrente per sostenere che il finanziamento europeo mira al raggiungimento dell'obiettivo e non alla rigida conformità del singolo progetto iniziale.
Reg. (CE) n. 1260/1999
È menzionato come regolamento successivo che ha abrogato la disciplina previgente dal 1° gennaio 2000.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto per entrambi i motivi, come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna per lite temeraria richiede condotta connotata da mala fede o colpa grave; non basta la mera infondatezza dell'impugnazione.
art. 394, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato per la correzione della motivazione pur in presenza di decisione conforme a diritto.
Massime di principio
- Nei finanziamenti pubblici europei la revoca del contributo può essere legittimamente disposta non solo in caso di irregolarità formali, ma anche quando intervenga una modifica importante della natura o delle condizioni di attuazione dell'intervento finanziato, purché tale modifica non sia stata approvata dall'autorità competente.
- Ai fini della legittimità della revoca non è necessario dimostrare una fraudolenta preordinazione del beneficiario: è sufficiente accertare che l'intervento non sia più coerente con la funzione finanziata o che il bene/impianto sovvenzionato non sia più nella disponibilità funzionale del beneficiario secondo le condizioni del contributo.
- In sede di legittimità, quando la decisione di merito è conforme a diritto, eventuali carenze o improprietà motivazionali possono essere corrette senza cassazione se il risultato giuridico resta corretto.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non consegue automaticamente alla soccombenza o all'infondatezza dell'impugnazione: occorre una specifica connotazione di temerarietà, mala fede o colpa grave, desumibile da condotte processuali oggettivamente abusive o da censure manifestamente incompatibili con il diritto vivente.
- L'esercizio della revoca di un contributo pubblico va valutato rispetto al perseguimento dello scopo finanziato e alle condizioni imposte dal programma, non secondo una generica utilità economica o industriale del progetto alternativa a quella originariamente approvata.
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