Cassazione Civile, Ordinanza n. 34430/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Una società subappaltatrice aveva concluso nel 1999 due contratti di subappalto e contratti di nolo con una cooperativa consorziata, nell'ambito di appalti pubblici affidati al consorzio da due comuni. Dopo un accordo transattivo, la subcommittente aveva corrisposto solo una parte del credito; successivamente era fallita e la creditrice si era insinuata al passivo. Ritenendo che il consorzio fosse responsabile in solido per le obbligazioni della consorziata, la società subappaltatrice aveva chiesto la condanna del consorzio al pagamento dell'intero credito o, in subordine, della somma risultante dalla transazione. I giudici di merito avevano escluso la responsabilità del consorzio. Nel ricorso per cassazione, la ricorrente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi a una pretesa immedesimazione organica tra consorzio e consorziata, desunta dalla duplice veste di alcuni soggetti che operavano per entrambi, dalla sottoscrizione di atti e ordini di lavoro, e dall'ingerenza del consorzio nella gestione del subappalto; 2) violazione delle norme sulla responsabilità solidale nei pubblici appalti, sostenendo che, essendo l'appalto stato bandito nel 1999, si applicava la legge n. 109/1994 e che l'art. 13 avrebbe esteso la solidarietà anche nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, rendendo responsabile il consorzio anche quando avesse partecipato singolarmente alla gara.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che fosse inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva già esaminato le circostanze fattuali invocate, ma le aveva reputate non decisive, valorizzando il fatto che l'ingerenza del consorzio nel subappalto era compatibile con la funzione di vigilanza e coordinamento dell'appaltatore sui lavori subappaltati. Su tale punto, inoltre, la Corte richiama le norme che consentono il subappalto e attribuiscono all'appaltatore poteri di controllo e azione verso il subappaltatore. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che la responsabilità solidale prevista dall'art. 13, comma 2, della legge n. 109/1994 presuppone una partecipazione congiunta di imprese o consorzi alla gara, ossia una fattispecie di offerta comune in ATI o comunque da parte di soggetti "concorrenti"; non opera invece quando alla gara partecipi un consorzio in proprio, senza offerta congiunta con altri. Poiché nel caso concreto non risultava una partecipazione associata, ma un'offerta del consorzio come soggetto unico, il solo debitore dei corrispettivi verso la subappaltatrice era la cooperativa consorziata che aveva stipulato i contratti. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è letta nel senso che disciplina la responsabilità del consorzio per le obbligazioni da esso assunte o assunte dai suoi organi, e la responsabilità solidale dei consorziati per le obbligazioni contratte dal consorzio per loro conto; non fonda, invece, una responsabilità reciproca del consorzio per i debiti della singola consorziata assunti direttamente verso il subappaltatore.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre circostanze già esaminate dal giudice di merito.
È richiamato come norma che, nel subappalto, legittima il controllo dell'appaltatore sui lavori subappaltati in ragione dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.
È richiamato per affermare il potere dell'appaltatore di agire verso il subappaltatore per gli inadempimenti, a sostegno della vigilanza e sorveglianza sui lavori subappaltati.
art. 10 L. n. 109/1994
È richiamato per ricostruire il regime degli appalti pubblici vigenti al momento della gara e per il coordinamento con la disciplina della responsabilità dei concorrenti e dei consorziati.
art. 13 L. n. 109/1994
La responsabilità solidale verso amministrazione, subappaltatori e fornitori presuppone un'offerta congiunta di concorrenti associati o consorziati; non si estende al consorzio che abbia partecipato singolarmente alla gara come soggetto unico.
art. 21, ultimo comma, L. n. 584/1977
È citato come precedente storico della regola di responsabilità solidale dei consorziati verso la stazione appaltante nei pubblici appalti.
art. 23, settimo comma, D.Lgs. n. 406/1991
È citato come precedente storico della responsabilità solidale dei consorziati verso la stazione appaltante nei pubblici appalti.
art. 37, quinto comma, D.Lgs. n. 163/2006
È richiamato come conferma del medesimo schema: responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati, con limitazione per gli assuntori di prestazioni scorporabili o secondarie e ferma la solidarietà del mandatario.
art. 48, quinto comma, D.Lgs. n. 50/2016
È richiamato in continuità con la disciplina precedente per mostrare la permanenza del modello della solidarietà nei raggruppamenti e consorzi partecipanti con offerta congiunta.
art. 68, nono comma, D.Lgs. n. 36/2023
È richiamato come ulteriore conferma della disciplina moderna della responsabilità nei contratti pubblici, coerente con il requisito della partecipazione congiunta alla gara.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo per vizio di motivazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre fatti già valutati dal giudice di merito.
- L'ingerenza dell'appaltatore o del consorzio nella fase esecutiva del subappalto non è di per sé sufficiente a fondare una responsabilità per i debiti del subappaltatore quando tale ingerenza sia spiegabile come esercizio dei poteri di controllo e coordinamento connessi al rapporto di appalto.
- La responsabilità solidale prevista dalla disciplina degli appalti pubblici per concorrenti, consorziati o raggruppati presuppone una partecipazione congiunta alla gara e un'offerta comune; non si estende al consorzio che abbia presentato offerta in via individuale come soggetto unico.
- Nei rapporti di subappalto, il soggetto che ha assunto direttamente l'obbligazione verso il subappaltatore resta il debitore del corrispettivo, salvo un diverso titolo di responsabilità espressamente desumibile dalla legge o dal contratto.
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