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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34426/2024 del 25/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, confermata dalla Corte d'appello di Milano sul reclamo ex art. 18 l.fall. proposto contro la sentenza del Tribunale di Como che aveva accolto l'istanza di fallimento presentata da più creditori. La società, soccombente, aveva poi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza della Suprema Corte. Successivamente ha proposto ricorso per revocazione contro tale ordinanza, articolando tre motivi: 1) errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Cassazione avesse erroneamente dichiarato inammissibile la produzione di documenti sopravvenuti ritenuti decisivi (una precedente sentenza di cassazione e la decisione del giudice di rinvio in altra controversia tra la stessa società e uno dei creditori), documenti che avrebbero dovuto incidere sulla valutazione dello stato di insolvenza; 2) errore ex art. 391-ter c.p.c. in relazione all'art. 395 n. 3 c.p.c., contestando l'affermazione secondo cui quei documenti avrebbero potuto essere fatti valere solo con revocazione straordinaria, assumendo invece che la produzione fosse ammissibile ex art. 372 c.p.c. perché relativa a fatti/documenti formatisi durante il giudizio di cassazione; 3) errore ex art. 391-quater c.p.c. per contrarietà alla CEDU, deducendo che il rigetto della produzione documentale e l'inammissibilità del ricorso avrebbero leso il diritto di difesa e impedito di utilizzare un accertamento favorevole intervenuto in altra causa per escludere l'insolvenza e affermare un controcredito rilevante. I resistenti hanno eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso per revocazione e l'inammissibilità delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto fondato l'assunto di tardività del primo motivo, perché il ricorso è stato notificato oltre il termine semestrale previsto dall'art. 391-bis c.p.c. e il procedimento fallimentare non beneficia della sospensione feriale. Ha inoltre osservato che, comunque, il primo motivo non denunciava un errore di fatto revocatorio, ma un errore di diritto/valutazione, non deducibile con revocazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, reiterava una censura di diritto e, dall'altro, pretendeva un'applicazione dell'art. 391-ter c.p.c. oltre i casi espressamente previsti dalla norma, che riguarda solo le decisioni di legittimità che cassano e decidono nel merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era allegata alcuna pronuncia della Corte EDU nella specifica controversia, ma solo una generica deduzione di violazione di diritti convenzionali e costituzionali. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità del rimedio e condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti costituiti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    norma del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 372 c.p.c.

    consente solo in casi tassativi il deposito di documenti nuovi nel giudizio di cassazione; non copre documenti non prodotti nei precedenti gradi se non nei limiti previsti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il contraddittorio sulle memorie nel giudizio di cassazione

  • art. 391-bis c.p.c.

    prevede la revocazione delle decisioni della Cassazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione

  • art. 391-ter c.p.c.

    si applica solo alle decisioni della Cassazione che cassano la sentenza impugnata e decidono anche nel merito; non è estensibile ai casi indicati dalla parte ricorrente

  • art. 391-quater c.p.c.

    presuppone un accertamento della Corte EDU sulla violazione della Convenzione; non basta dedurre genericamente la contrarietà della decisione alla CEDU

  • art. 395 n. 3 c.p.c.

    richiamato dalla parte per la revocazione straordinaria, ma non ritenuto applicabile nel caso concreto nei termini prospettati

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio rilevante è solo un errore di fatto, non un errore di diritto o di giudizio

  • art. 395 n. 6 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento generale sui casi di revocazione straordinaria

  • art. 5 l.fall.

    norma sull'accertamento dello stato di insolvenza; per una società in liquidazione il giudizio si concentra sul rapporto tra attività e passività patrimoniali

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato quale base generale della revocazione

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la censura deve essere specifica e non generica

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato quanto alla trattazione in pubblica udienza, esclusa nel caso concreto

  • art. 326 c.p.c.

    termine applicabile, per rinvio, alle ipotesi di revocazione straordinaria richiamate

  • art. 3 L. n. 742 del 1969

    esclude la sospensione feriale per le cause inerenti alla dichiarazione e revoca di fallimento

  • art. 1 L. n. 742 del 1969

    sospensione feriale dei termini, non applicabile nel caso per effetto dell'art. 3

  • art. 92 r.d. n. 12 del 1941

    include le cause inerenti alla dichiarazione e revoca di fallimento tra quelle escluse dalla sospensione feriale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore consiste in una svista percettiva, immediatamente verificabile dagli atti, decisiva e non frutto di valutazione o di giudizio.
  • Non è utilizzabile la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per censurare errori di diritto, errori processuali o la mancata ammissione o valutazione di documenti come scelta valutativa del giudice.
  • Il deposito di documenti nuovi in cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi dell'art. 372 c.p.c.; se il documento è invocato per il merito e non rientra nelle eccezioni, la sua produzione è inammissibile.
  • La revocazione ex art. 391-ter c.p.c. riguarda soltanto le decisioni di legittimità che cassano la sentenza impugnata e decidono anche nel merito; non può essere ampliata per attrarre altre decisioni della Cassazione.
  • Per la revocazione per contrarietà alla CEDU ex art. 391-quater c.p.c. è necessario un previo accertamento della Corte EDU sulla violazione convenzionale; non basta dedurre in via autonoma la lesione di diritti fondamentali.
  • Nelle cause fallimentari, il termine di sei mesi per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. decorre senza sospensione feriale, perché i procedimenti inerenti alla dichiarazione e revoca di fallimento sono esclusi dalla sospensione.
  • Per la società in liquidazione, l'accertamento dell'insolvenza può essere correttamente fondato sul rapporto tra attività e passività e sull'idoneità del patrimonio a soddisfare integralmente i creditori.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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