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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05599/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2005-2009, ai fini Ires e Irap, e da un ulteriore avviso relativo al periodo 2009-2010. L’Ufficio aveva contestato, da un lato, costi dedotti dalla società per fatture passive emesse dalla controllante per "attività di amministrazione" e, dall’altro, altri costi ritenuti non inerenti; per il periodo successivo aveva inoltre recuperato una perdita fiscale ritenuta inesistente. In primo grado i ricorsi erano stati accolti solo parzialmente. In appello, la giustizia tributaria regionale aveva ritenuto fondata la pretesa erariale. La società, ricorrendo per cassazione dopo una precedente cassazione con rinvio, ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo e del diritto di difesa, assumendo che il giudice di rinvio si fosse discostato dal principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, poiché gli avvisi si fondavano su ragioni tra loro inconciliabili e alternative, tali da rendere incerta la pretesa e difficoltosa la difesa; (2) in subordine, violazione delle norme sulla deducibilità dei costi, sostenendo che, se si trattava di operazioni soggettivamente inesistenti ma oggettivamente esistenti, i costi dovevano comunque essere deducibili nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile e che la loro indeducibilità era stata affermata in modo non conforme ai principi già affermati dalla Corte e poi recepiti dal legislatore. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese di legittimità. Ha affermato che il giudice di rinvio non si è conformato al principio di diritto espresso nelle precedenti ordinanze di cassazione con rinvio, perché ha negato la stessa pluralità di ragioni giustificatrici eterogenee che era stata invece posta a base del rinvio, introducendo anche una diversa ricostruzione della pretesa erariale non consentita dal decisum rescindente. Ne deriva la cassazione con rinvio per nuovo esame della vicenda alla luce del corretto perimetro del giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari e sulla loro intelligibilità per il contribuente.

  • art. 10 L. 212/2000

    richiamato quale espressione dei principi di collaborazione e buona fede nell’azione amministrativa e nel rapporto con il contribuente.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto per violazione di legge.

  • art. 8 D.Lgs. n. 16/2012

    richiamato dal secondo motivo quale base legislativa della deducibilità limitata dei costi connessi a fattispecie penalmente rilevanti.

  • art. 83 TUIR

    richiamato in tema di determinazione del reddito d’impresa e deduzione dei costi.

  • art. 109 TUIR

    richiamato in tema di requisiti di deducibilità e competenza dei costi.

  • art. 2389, comma 3, c.c.

    evocato come parametro per la determinazione dei compensi degli amministratori e per valutare la certezza del costo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la Cassazione deve interpretare la propria sentenza rescindente alla luce dell’oggetto della domanda e della questione effettivamente decisa, verificando se il giudice di rinvio si sia davvero conformato al principio di diritto enunciato.
  • L’avviso di accertamento è nullo quando la motivazione si fonda su presupposti fattuali distinti e inconciliabili, perché una motivazione alternativa o “di riserva” compromette la chiarezza della pretesa tributaria e può rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa.
  • Ai fini della validità della motivazione, il giudice deve verificare in concreto se la pluralità delle ragioni addotte dall’Ufficio abbia effettivamente reso obiettivamente incerta la comprensione della pretesa e non limitarsi a rilevare che il contribuente abbia replicato a singoli rilievi.
  • Nel giudizio di rinvio è preclusa una nuova ricostruzione della pretesa erariale incompatibile con la precedente decisione di legittimità, specie se conduce ad eliminare il presupposto su cui il rinvio era stato disposto.
  • La verifica della lesione del diritto di difesa deve riguardare non solo la possibilità di contestare i singoli elementi fattuali, ma prima ancora la comprensibilità unitaria delle ragioni giuridiche dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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