Cassazione Civile, Ordinanza n. 05585/2026 del 12/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un contratto di finanziamento stipulato nel 2008 da una società con una banca. La società finanziata agì per far accertare la nullità, anche parziale, del contratto per usurarietà degli interessi, chiedendo la restituzione degli interessi già corrisposti e, per il residuo, la sola debenza del capitale o la compensazione tra somme dovute e già pagate. La banca resistette e propose domanda riconvenzionale per il recupero del proprio credito residuo, chiamando in causa anche soggetti garanti o comunque coobbligati. In appello, i garanti e la società lamentarono, in sintesi, che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso dal calcolo dell’usura sia gli interessi moratori sia la commissione di estinzione anticipata prevista dal contratto; sostenevano che tale clausola andasse inclusa nel costo complessivo del finanziamento ai fini del superamento del tasso soglia, anche solo in via potenziale, e che nel caso concreto vi fosse inoltre un superamento per sommatoria tra mora e ulteriori oneri di estinzione. Con il secondo motivo denunciarono, in via cautelativa, anche una violazione del giudicato di cui all'art. 2909 c.c. per il capo relativo all'appello incidentale della banca. La Corte d'appello rigettò sia l'appello principale sia quello incidentale, confermando la decisione di primo grado. In cassazione i garanti riproposero le medesime doglianze, deducendo violazione della legge antiusura, dell'art. 40 T.U.B. e omesso esame di fatto decisivo, oltre alla pretesa violazione del giudicato sul quantum riconosciuto alla banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo cumulatasse in modo non corretto censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale, senza renderle chiaramente scindibili; ha inoltre osservato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque non invocabile in presenza di doppia conforme e, comunque, era stato dedotto senza il necessario rispetto degli oneri di specificità. Quanto alla violazione di legge, la Corte ha ribadito che, secondo l'orientamento consolidato, ai fini della verifica dell'usura non è consentito sommare interessi moratori e commissione di estinzione anticipata, poiché quest'ultima non costituisce remunerazione del capitale in rapporto alla durata dell'utilizzo del denaro, ma clausola penale di recesso; ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente consequenziale al primo. In applicazione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti sono stati anche condannati alle spese, al pagamento di una somma in favore della controparte, di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L. n. 108/1996
La disciplina antiusura rileva ai fini del superamento del tasso soglia, ma non consente di sommare interessi moratori e commissione di estinzione anticipata, perché quest'ultima non è costo della durata del credito.
art. 40 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla clausola di estinzione anticipata del finanziamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge deve essere specifico, con indicazione delle norme asseritamente violate e confronto tra precetto e decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti stretti del mancato esame di un fatto storico decisivo; non può essere usato per riproporre questioni o argomentazioni.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in caso di doppia conforme.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità del ricorso impone di articolare con chiarezza le censure e le norme violate, senza demandare alla Corte un'indagine esplorativa.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Per il vizio motivazionale occorre indicare il fatto storico omesso e il dato da cui risulti la sua esistenza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve rispettare gli oneri di deposito e specificazione degli atti rilevanti.
art. 2909 c.c.
Invocato in relazione al preteso giudicato sul quantum riconosciuto alla banca.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione conforme alla proposta di manifesta inammissibilità giustifica le conseguenze sanzionatorie previste dal rito accelerato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La mancata adesione alla valutazione di inammissibilità confermata dalla decisione finale integra una presunzione normativa di abuso del processo e giustifica la condanna aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli senza netta separazione censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione, quando la loro distinzione non sia immediatamente ricavabile dal testo del ricorso.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la denuncia di un fatto storico, preciso e decisivo, e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle argomentazioni o delle risultanze probatorie.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile nei limiti ordinari dell'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo le specifiche condizioni previste dall'ordinamento.
- Ai fini della verifica dell'usurarietà del finanziamento, non è consentito sommare interessi moratori e commissioni di estinzione anticipata, perché la commissione di estinzione non remunera la durata dell'effettivo utilizzo del denaro ma costituisce corrispettivo/penale per lo scioglimento anticipato del rapporto.
- La deduzione di violazione di legge in cassazione richiede un confronto puntuale tra la norma invocata e la statuizione impugnata; non basta una contestazione generica della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
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