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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05582/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un socio di una società a responsabilità limitata aveva prestato fideiussione in favore della società per un finanziamento bancario; dopo avere pagato alla banca quale fideiussore, il socio aveva chiesto alla società il rimborso della somma e aveva ottenuto decreto ingiuntivo. La società ha proposto opposizione sostenendo che il credito del socio dovesse essere postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c., perché il finanziamento sarebbe stato effettuato in una situazione di squilibrio economico-finanziario o di crisi tale da rendere ragionevole un conferimento. Il Tribunale ha respinto l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo non provati i presupposti della postergazione: ha valorizzato il verbale assembleare del 1° settembre 2008, che parlava di una momentanea mancanza di liquidità, e ha escluso rilievo decisivo alla precedente sentenza tra le stesse parti riferita al 2007, perché concernente un diverso periodo. La società ha quindi proposto quattro motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi sulla situazione economico-patrimoniale risultante dalle scritture contabili ai fini dell'art. 2467, comma 2, c.c.; 3) violazione dell'art. 2467 c.c. per non avere accertato i presupposti oggettivi della postergazione al momento della concessione del finanziamento; 4) violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. per aver deciso sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti e con valutazione acritica delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la Corte territoriale ha errato sia nella ricostruzione dell'istituto della postergazione ex art. 2467 c.c., sia nella valutazione del materiale probatorio, perché ha considerato soltanto la situazione al momento del finanziamento senza verificare se lo squilibrio economico-finanziario persistesse anche al momento della richiesta di rimborso; inoltre ha trattato in modo incongruo il dato del precedente giudizio relativo al 2007 senza confrontarlo con il principio di continuità dei bilanci e senza verificare se le cause dello squilibrio fossero state superate nel 2008. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa secondo i principi enunciati e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    la motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto la censura è stata respinta perché la ratio decidendi era comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    deduce la nullità della sentenza per vizi della motivazione apparente.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui dell'art. 2467 c.c. e degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.

  • art. 2467 c.c.

    il finanziamento dei soci comprende anche il rilascio di garanzie personali o reali; la postergazione integra una condizione legale e temporanea di inesigibilità del diritto alla restituzione, che opera finché perdura la situazione di difficoltà economico-finanziaria, desumibile dall'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o da una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.

  • art. 2467, comma 2, c.c.

    i presupposti oggettivi rilevanti sono l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria che avrebbe reso ragionevole un conferimento.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la decisione censurata è stata ritenuta viziata per uso incongruo del ragionamento presuntivo.

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice deve valutare le prove secondo i criteri legali applicabili e motivare congruamente la selezione del materiale probatorio.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    richiamato per la specificità del ricorso e per l'indicazione dei documenti depositati.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione all'onere di deposito e all'autosufficienza del ricorso.

Massime di principio

  • Il finanziamento del socio ex art. 2467 c.c. può consistere anche nel rilascio di una garanzia personale o reale in favore della società, non soltanto in un’erogazione diretta di denaro.
  • La postergazione del credito del socio integra una temporanea inesigibilità legale del diritto alla restituzione e deve essere verificata non solo al momento dell’erogazione/assunzione dell’impegno, ma anche al momento della richiesta di rimborso, se la situazione di difficoltà persiste.
  • Ai fini dell’art. 2467 c.c., il giudice deve accertare in concreto, sulla base delle prove offerte, l’esistenza dell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure di una situazione finanziaria che avrebbe reso ragionevole un conferimento.
  • La valutazione del materiale probatorio non può essere parcellizzata: il giudice deve considerare unitariamente tutti i fatti allegati e motivare in modo congruo il percorso logico seguito nella selezione delle prove.
  • Il richiamo a un precedente giudizio relativo a un esercizio contabile diverso non esclude di per sé la rilevanza probatoria del fatto accertato, se il principio di continuità dei bilanci impone di verificare se le cause dello squilibrio siano state realmente superate nell’esercizio successivo.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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