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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05572/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (commissario)

La controversia

La società debitrice aveva ottenuto in precedenza l’omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale, poi non eseguito; successivamente aveva presentato una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis e 182-ter l.fall. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d’appello aveva rigettato il reclamo ex art. 183 l.fall. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non esamina il merito dei motivi perché rileva d’ufficio che il ricorso è stato notificato oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento impugnato, effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha accertato, sulla base della documentazione acquisita d’ufficio, che il decreto della corte d’appello era stato notificato dalla cancelleria in data 18.12.2024; il ricorso per cassazione, notificato il 12.2.2025, era quindi oltre il termine breve di trenta giorni applicabile al provvedimento della corte d’appello sul reclamo ex art. 183 l.fall. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità senza statuizione sulle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 l.fall.

    reclamo ex art. 183 l.fall.

    Il provvedimento della corte d’appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione è il provvedimento impugnabile in cassazione nel caso di concordato preventivo e, per rinvio, anche nell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

  • art. 182-bis l.fall.

    accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e ter l.fall.

    L’accordo di ristrutturazione richiama la disciplina del reclamo prevista per il concordato preventivo, ai fini dell’impugnazione del provvedimento di omologazione.

  • art. 182-ter l.fall.

    accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e ter l.fall.

    Norma richiamata in relazione alla domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

  • art. 18, comma 14, l.fall.

    termine breve di trenta giorni

    Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello sul reclamo va proposto entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

  • art. 18, comma 13, l.fall.

    notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., mediante posta elettronica certificata

    La notificazione del testo integrale del provvedimento da parte del cancelliere, anche via PEC, fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.

  • art. 137-bis disp. att. c.p.c.

    documentazione acquisita d’ufficio tramite la cancelleria di questa Corte ex art. 137 bis disp. att. c.p.c.

    La Corte ha acquisito d’ufficio la documentazione di cancelleria per verificare la data di notificazione del provvedimento impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Disposizione richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il provvedimento della corte d’appello che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione in materia concorsuale è impugnabile in cassazione entro il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento eseguita dalla cancelleria, anche a mezzo PEC.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità può verificare d’ufficio, tramite la documentazione di cancelleria, la data di notificazione del provvedimento impugnato.
  • La tardiva notificazione del ricorso rispetto al termine breve comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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