Cassazione Civile, Ordinanza n. 05560/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un impianto fotovoltaico per il quale era stata stipulata una convenzione per il riconoscimento di tariffe incentivanti con una precedente società. A seguito di una verifica ex art. 42, comma 1, d.lgs. 28/2011, il G.S.E. ha adottato un provvedimento di decadenza dagli incentivi, annullamento in autotutela dell'ammissione e risoluzione della convenzione. Successivamente, una società che aveva acquistato il ramo d'azienda e chiedeva il trasferimento della titolarità della convenzione ha visto respingere la propria istanza dal G.S.E.; i giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibili le domande di accertamento e di annullamento per carenza originaria di interesse, ritenendo che la convenzione fosse già stata travolta dal precedente provvedimento definitivo non impugnato da tale società, e hanno rigettato anche la domanda risarcitoria. In cassazione la società ricorrente ha dedotto due motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per diniego/rifiuto di giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse negato tutela alla propria pretesa senza esaminarla nel merito e avesse erroneamente ritenuto inesistente l'interesse ad agire; 2) eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla P.A., assumendo che il giudice amministrativo avesse sostanzialmente modificato la motivazione del provvedimento del G.S.E. e gli avesse imputato effetti anche verso la società ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura di diniego di giurisdizione fosse in realtà diretta a contestare un accertamento sul difetto di interesse ad agire, cioè un limite interno della giurisdizione e non un arretramento di essa; ha inoltre escluso qualsiasi sconfinamento del Consiglio di Stato nella sfera della pubblica amministrazione, perché la sentenza impugnata si era limitata a confermare l'assenza di interesse originario all'impugnazione e non aveva alterato il contenuto del provvedimento amministrativo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 42, comma 1, d.lgs. 28/2011
richiamato come base del procedimento di verifica sugli impianti fotovoltaici e sulla titolarità della convenzione incentivante
art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. 104/2010
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla materia degli incentivi energetici
art. 111, comma 8, Cost.
utilizzato come parametro del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
richiamato in relazione al ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi di giurisdizione
artt. 24 e 113 Cost.
invocati dalla ricorrente a sostegno della pretesa lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale
artt. 6 e 7 CEDU
invocati dalla ricorrente per contestare l'imputazione degli effetti del provvedimento amministrativo alla propria posizione
art. 13 CEDU
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa violazione del diritto a un ricorso effettivo
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale per arretramento sussiste solo quando il giudice speciale neghi in astratto la tutelabilità della posizione soggettiva o la propria giurisdizione sulla materia; non ricorre quando il giudice respinga la domanda per difetto di un presupposto processuale o per carenza di interesse ad agire, perché tale accertamento appartiene ai limiti interni della giurisdizione.
- La declaratoria di inammissibilità per originaria carenza di interesse ad agire non integra diniego di giurisdizione: è espressione dell'esercizio del potere giurisdizionale e, al più, può costituire errore di diritto o di procedura, non violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
- Lo sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione non si configura quando il giudice si limita a interpretare e qualificare l'atto amministrativo ai fini del giudizio; vi è invece eccesso di potere giurisdizionale solo se il giudice sostituisce la propria discrezionalità a quella amministrativa o incide sul contenuto del provvedimento impugnato.
- Quando la domanda giudiziale ha ad oggetto il subentro in una convenzione già definitivamente travolta da un precedente provvedimento di decadenza, annullamento e risoluzione, il giudice può ritenere venuto meno l'oggetto della pretesa e quindi l'interesse ad agire del successivo aspirante subentrante.
- Il controllo della Corte di cassazione sui motivi inerenti alla giurisdizione è un controllo sostanziale sul contenuto effettivo della decisione impugnata, ma non può trasformarsi in un sindacato sul merito dell'interpretazione delle norme sostanziali o processuali compiuta dal giudice amministrativo.
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