Cassazione Civile, Ordinanza n. 09175/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale nei confronti di una società e dei relativi soci, conclusa con: un avviso di accertamento per il 2014 per maggiori ricavi e costi indeducibili/recuperati, ritenuti derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti; avvisi di accertamento per reddito di partecipazione verso i soci; un atto di contestazione sanzionatoria per il 2014 relativo ad acquisti non contabilizzati; e un ulteriore atto di contestazione per gli anni 2011-2012 per mancata regolarizzazione di acquisti di beni senza emissione di fattura. La società aveva anche chiesto la definizione agevolata di alcune contestazioni, con diniego dell’Ufficio per mancato versamento della misura premiale del 40%. In primo grado la CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere per un atto di contestazione e relativo diniego di condono, aveva accolto parzialmente l’avviso di accertamento e aveva accolto il ricorso contro l’altro atto sanzionatorio. In appello la CGT di secondo grado, riuniti i giudizi, aveva confermato la cessazione della materia del contendere solo per gli avvisi di accertamento definiti in via agevolata, ma aveva ritenuto legittimo il diniego di condono e aveva affermato che la definizione ex art. 9 d.l. 119/2018 non era applicabile all’atto sanzionatorio per il 2011-2012, qualificandolo come violazione sostanziale; inoltre aveva ritenuto assorbite le ulteriori questioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: omessa pronuncia e omessa motivazione sia sull’atto sanzionatorio 2011-2012 sia su quello del 2014, oltre a violazione dell’art. 10 Statuto del contribuente quanto al legittimo affidamento, sostenendo che l’Ufficio aveva prima qualificato quelle sanzioni come formali e poi aveva mutato impostazione per negare la definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha respinto il terzo motivo, ritenendo infondata la censura fondata sul legittimo affidamento, perché l’art. 10 dello Statuto del contribuente tutela l’affidamento solo quando vi siano indicazioni o errori dell’Amministrazione idonei a ingenerarlo, situazione non ravvisabile nel caso concreto. Ha respinto anche il primo motivo, escludendo l’omessa pronuncia sull’atto sanzionatorio del 2011-2012, perché la società, risultata vittoriosa in primo grado, non aveva riproposto in appello in modo specifico le questioni di merito rimaste assorbite; tali questioni dovevano intendersi rinunciate ex art. 56 d.lgs. 546/1992. Ha invece accolto il quarto motivo, ravvisando omessa pronuncia sull’atto di contestazione sanzionatoria relativo al 2014: la CGT aveva dichiarato assorbite le questioni residue, ma in realtà la società le aveva ritualmente riproposte, chiedendo la conferma della decisione di primo grado che aveva annullato quell’atto; l’erroneo assorbimento ha quindi integrato vizio di omessa pronuncia. Il secondo e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CGT di secondo grado della Puglia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
esprime il principio generale di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, ma la sua operatività richiede una situazione concreta di affidamento incolpevole ingenerata da condotte o indicazioni dell'Amministrazione
art. 10, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
tutela espressamente ipotesi in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni dell'Amministrazione o a suoi errori, con esclusione di sanzioni e interessi, ma non dell'imposta
nel processo tributario impone la riproposizione specifica e tempestiva delle questioni rimaste assorbite in primo grado; in difetto, esse si intendono rinunciate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente/insufficiente nei limiti dedotti
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa decisione su un capo di domanda integra il vizio di omessa pronuncia
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiede la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la motivazione
art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.
disciplina la forma della motivazione della sentenza
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997
la violazione per acquisto di beni o servizi senza fattura o con fattura irregolare è trattata come sanzione non definibile come mera violazione formale, quando incide sulla base imponibile e sul controllo
disciplina la definizione delle liti pendenti; nel caso è stato ritenuto legittimo il diniego di condono per mancato versamento della misura premiale dovuta
art. 9, comma 1, del d.l. n. 119/2018
consente la definizione delle irregolarità formali, ma non si applica alle sanzioni per omissione di regolarizzazione di acquisti senza fattura, qualificate come violazioni sostanziali
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
richiamato dalla parte come parametro di illegittimità dell'atto sanzionatorio, ma non è oggetto di specifica statuizione autonoma nella decisione
Massime di principio
- Nel processo tributario, le questioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico e tempestivo; il mero rinvio generico alle difese precedenti non è sufficiente e comporta rinuncia implicita alla questione.
- L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice di appello non decide su un capo di domanda o su una questione ritualmente devoluta; non ricorre quando la questione sia stata validamente assorbita o quando non sia stata ritualmente riproposta dall'appellato.
- La tutela del legittimo affidamento del contribuente opera solo se l'affidamento è stato concretamente ingenerato da indicazioni, comportamenti o errori dell'Amministrazione finanziaria; non basta una mera deduzione della parte sulla pretesa contraddittorietà dell'Ufficio.
- Le definizioni agevolate delle irregolarità formali non sono applicabili alle violazioni che, pur essendo sanzionate separatamente, incidono sul controllo fiscale o sulla determinazione della base imponibile e assumono natura sostanziale.
- La declaratoria di assorbimento è erronea e si traduce in omessa pronuncia quando la domanda o eccezione residua è stata espressamente riproposta dalla parte e richiede una decisione autonoma.
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