Cassazione Civile, Ordinanza n. 09124/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un sollecito di pagamento TARES 2013 emesso dal Comune di Firenze nei confronti di un contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana, in appello, aveva riformato la decisione e respinto l’impugnazione, ritenendo legittimo il regolamento comunale TARES nella parte in cui, per le abitazioni in cui non fosse stabilita la residenza anagrafica, determinava convenzionalmente il numero degli occupanti in proporzione alla superficie dell’immobile, senza ammettere prova contraria. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 14 d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, delle direttive UE sui rifiuti e degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., oltre che dell’art. 24 Cost., sostenendo che la disciplina regolamentare fosse solo una presunzione e non una determinazione assoluta, quindi superabile con prova contraria; gli altri due motivi, formulati in via subordinata, riguardavano l’omessa pronuncia sulla natura della presunzione e l’omesso esame degli elementi fattuali offerti dal contribuente a sostegno della difesa. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il regolamento comunale non introduce un criterio impositivo nuovo o distonico rispetto alla legge, ma solo una presunzione sul numero degli occupanti per gli immobili non residenti, in funzione del calcolo della quota variabile della tariffa; tale presunzione non è assoluta e può essere vinta dal contribuente con prova contraria. Restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo illegittima l’interpretazione della CTR secondo cui la previsione regolamentare comunale sul numero convenzionale degli occupanti per gli immobili senza residenza anagrafica non ammettesse prova contraria. Ha affermato che si tratta di una presunzione relativa, coerente con la disciplina primaria della TARES, e che il contribuente può dimostrarne il contrario nel giudizio tributario. Per effetto dell’accoglimento, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge quale vizio di legittimità del percorso decisorio della CTR.
art. 14 d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011
Costituisce la base normativa della TARES; la tariffa deve coprire integralmente i costi del servizio rifiuti e può essere modulata localmente in conformità al piano finanziario, con criteri coerenti con la quantità di rifiuti prodotti.
art. 15 Dir. 2006/12/CE
Richiamata dal ricorrente a sostegno della censura, ma non è sviluppata come fondamento autonomo della decisione.
art. 14 Dir. 2008/98/CE
Richiamata dal ricorrente a sostegno della censura, ma non è sviluppata come fondamento autonomo della decisione.
artt. 2727 c.c.
Le presunzioni legali o semplici vanno distinte: il giudice ha escluso che la previsione regolamentare integri una presunzione assoluta.
artt. 2728 c.c.
Richiamato per sostenere la censura sulla presunzione e sulla prova contraria.
artt. 2729 c.c.
Richiamato per sostenere la censura sulla presunzione e sulla prova contraria.
art. 24 Cost.
Richiamato per sostenere il diritto di difesa del contribuente e la possibilità di offrire prova contraria.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudice tributario può valutare incidentalmente l’illegittimità di atti amministrativi generali solo al fine di decidere la controversia sul singolo rapporto tributario, senza poterne disporre l’annullamento.
Massime di principio
- In materia di prelievi collegati al servizio rifiuti, la disciplina regolamentare locale che, per gli immobili non abitati da soggetti con residenza anagrafica, determini convenzionalmente il numero degli occupanti in rapporto alla superficie non introduce necessariamente un nuovo criterio impositivo, se resta coerente con la legge statale che collega la tariffa anche alla quantità di rifiuti prodotti.
- Una presunzione regolamentare sul numero degli occupanti, quando non sia espressamente qualificata dalla legge come assoluta, deve intendersi come relativa e può essere superata dal contribuente nel giudizio tributario mediante prova contraria.
- Il giudice tributario può scrutinare la legittimità di un regolamento o di un atto amministrativo generale solo in via incidentale, nei limiti della decisione sulla specifica pretesa tributaria, senza poter annullare in via generale l’atto.
- La quota variabile della tariffa rifiuti può essere ancorata a criteri presuntivi sul numero degli occupanti dell’immobile; la quota fissa resta invece dovuta in base alla mera idoneità della superficie a produrre rifiuti, indipendentemente dalla quantità effettivamente prodotta.
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