Cassazione Civile, Ordinanza n. 09121/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI per le annualità 2009-2014, con richiesta di imposta, interessi e sanzioni. In primo e secondo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte, limitatamente alle mensilità da agosto 2011 a dicembre 2011. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che l’atto era nullo perché ella non sarebbe mai stata proprietaria dell’immobile oggetto di accertamento, che i giudici non avevano considerato i contratti di locazione registrati dai quali risultava il trasferimento del nucleo familiare in altri immobili e il pagamento della tassa rifiuti da parte del coniuge, e che la figlia, proprietaria dell’immobile, lo aveva concesso in locazione a terzi; 2) ulteriore omesso esame di fatti decisivi circa l’erroneità del calcolo della superficie tassata, assumendo che l’immobile avesse superficie inferiore a quella accertata, fosse privo di cantina e che l’atto fosse carente di motivazione e di indicazioni sul calcolo e sulla documentazione catastale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) violazione della disciplina sulla decadenza/prescrizione del tributo, contestando che l’avviso notificato il 22.12.2014 fosse tempestivo anche per le annualità 2009-2010.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure basate sull’art. 360, n. 5, c.p.c. perché la decisione di merito era una doppia conforme e la ricorrente non aveva indicato specifici profili di divergenza tra primo e secondo grado; ha inoltre ritenuto inammissibili per difetto di specificità le doglianze sulla carenza di motivazione dell’avviso e sul calcolo della superficie imponibile, poiché nel ricorso non erano stati riportati i passi rilevanti dell’atto impositivo, né risultava adeguata la documentazione catastale richiamata. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la motivazione apparente della sentenza d’appello, ritenendo adeguatamente esplicitata la ratio decidendi. Sul quarto motivo ha richiamato l’art. 1, comma 161, L. 296/2006, affermando la tempestività dell’avviso: per l’occupazione/detenzione già in corso nel periodo d’imposta, il termine quinquennale decorre dall’anno corrente, e nel caso concreto il quinquennio relativo al 2009 maturava al 31.12.2014, mentre l’avviso era stato notificato il 22.12.2014. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’ente intimato, con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorra una doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specifici profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato secondo i presupposti previsti dalla norma.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico; quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, è necessario trascrivere i passi rilevanti dell’atto per consentire alla Corte il controllo sulla congruità della motivazione.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento per i tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui dichiarazione o versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
art. 1, comma 171, L. 27 dicembre 2006, n. 296
La disciplina del comma 161 si applica anche ai rapporti d’imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
artt. 10 e 11 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La legge finanziaria 2007 ha sostituito la precedente disciplina dei termini di accertamento dei tributi locali.
art. 70, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Il termine dichiarativo per i locali tassabili va riferito all’inizio dell’occupazione o detenzione, con conseguenze sul dies a quo della decadenza dell’ente impositore.
art. 1, commi 684, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Per la TARI i soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o della detenzione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia una doppia conforme e il ricorrente non evidenzi specifiche divergenze tra le due decisioni di merito.
- Chi contesta la motivazione di un avviso di accertamento deve riportare nel ricorso i passaggi rilevanti dell’atto amministrativo: la mera allegazione del vizio, senza trascrizione del contenuto essenziale, comporta inammissibilità per difetto di specificità.
- La motivazione è solo apparente quando la sentenza non rende percepibile il percorso argomentativo seguito; non è sufficiente una motivazione concisa se consente comunque di comprendere la ratio decidendi.
- Per i tributi locali, il termine di decadenza per l’accertamento è quello quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, L. 296/2006.
- Nel calcolo del dies a quo della decadenza per TARI/TARSU occorre distinguere tra occupazione o detenzione già in corso all’inizio del periodo d’imposta e occupazione iniziata successivamente, poiché il termine decorre rispettivamente dall’anno corrente o dal 20 gennaio dell’anno successivo secondo l’orientamento accolto dalla Corte.
- Ai fini della TARI, la pretesa tributaria non dipende dall’effettiva produzione di rifiuti, ma dalla detenzione o potenziale utilizzabilità dell’immobile, salvo prova di oggettiva inutilizzabilità.
- Per contestare il calcolo della superficie imponibile è necessario fornire prove contrarie specifiche e pertinenti; una visura catastale riferita al singolo immobile può non essere sufficiente se non idonea a smentire la ricostruzione dell’ufficio sull’insieme degli immobili rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09122/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09123/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09124/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09125/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09126/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09127/2026 del 11/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →