Cassazione Civile, Ordinanza n. 22440/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (associazione sportiva)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva accertato nei confronti di un’associazione sportivo-dilettantistica il superamento del limite di proventi commerciali previsto dalla l. n. 398/1991 per accedere al regime fiscale agevolato. L’ufficio aveva calcolato il plafond sulla base dei corrispettivi fatturati, ritenendo che l’associazione avesse emesso fatture per un importo complessivo superiore al limite annuo pro rata del periodo di imposta considerato, con conseguente ripresa a tassazione di maggiori Ires, Irap e Iva oltre sanzioni. La contribuente aveva impugnato l’avviso deducendo vizi di motivazione, errata individuazione del periodo di riferimento e irrilevanza del presunto sforamento. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’accertamento, affermando che il plafond va determinato con il criterio di cassa e non con quello della fatturazione. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 398/1991, del D.M. 18 maggio 1995, allegato E, e dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il limite dovesse comprendere anche i corrispettivi fatturati ma non incassati. La contribuente ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione dell’avviso ritenuta tardivamente contestata; violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 398/1991 e dell’art. 36 c.c. per l’errata individuazione del periodo di riferimento; nullità per omessa pronuncia sulla eccezione di irrilevanza del modesto superamento del limite anche in ipotesi di applicazione del criterio di competenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo corretto il criterio di cassa per il calcolo del plafond previsto dalla l. n. 398/1991 e affermando che vanno esclusi i corrispettivi fatturati ma non ancora incassati. Poiché il primo motivo era dirimente, la Corte ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale della contribuente, senza esaminarli nel merito. La decisione di merito della CTR, favorevole all’associazione, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
plafond di € 250.000,00, poi € 400.000,00 dal 1° gennaio 2017
per l’accesso al regime agevolato occorre guardare ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali; il criterio rilevante è quello di cassa, non la mera fatturazione
art. 2, comma 5, l. 16/12/1991, n. 398
"all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali"
conferma che il reddito e il plafond vanno riferiti ai proventi effettivamente incassati
art. 2, comma 2, l. 16/12/1991, n. 398
obbligo di annotare "qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali"
supporta la lettura in termini di incasso effettivo dei proventi
art. 9, comma 3, d.P.R. 30/12/1999, n. 544
obbligo di annotare l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito
richiamato come conferma sistematica del riferimento ai proventi conseguiti, ma subordinato alla norma primaria
le leggi prevalgono sui regolamenti nella gerarchia delle fonti
i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi
le disposizioni regolamentari contrastanti con la legge sono disapplicabili
dedotto nel ricorso incidentale per vizio di motivazione dell’avviso
dedotto nel ricorso incidentale per vizio motivazionale dell’atto impositivo
dedotto nel ricorso incidentale per vizio motivazionale dell’atto impositivo
art. 43 d.P.R. 29/09/1973, n. 600
dedotto nel ricorso incidentale per vizio motivazionale dell’avviso
art. 7, comma 5, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
richiamato nel primo motivo principale in relazione al quadro probatorio tributario
art. 6, comma 2, d.lgs. 18/12/1997, n. 472
richiamato nel giudizio di merito per la non punibilità delle sanzioni, già riconosciuta in primo grado
art. 36, primo comma, cod. civ.
dedotto nel secondo motivo incidentale per l’interpretazione del periodo dell’esercizio sociale
Massime di principio
- Ai fini del calcolo del plafond che condiziona l’accesso a un regime fiscale agevolato per associazioni sportive dilettantistiche, il riferimento ai "proventi conseguiti" impone il criterio di cassa: rilevano solo i corrispettivi effettivamente incassati, non quelli soltanto fatturati.
- Le circolari amministrative non costituiscono fonte di diritti o doveri per il contribuente e non possono prevalere sul dato normativo primario; in caso di contrasto con regolamenti o prassi, la legge resta prevalente.
- Un regolamento attuativo non può ampliare o modificare il criterio stabilito dalla legge: se si pone in contrasto con la norma primaria, la disposizione regolamentare va disapplicata.
- La finalità agevolativa della disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche è quella di favorire soggetti senza scopo di lucro che perseguono fini socialmente rilevanti; il plafond esprime la concreta capacità patrimoniale e organizzativa dell’ente e funge da limite sostanziale per l’accesso al regime.
- L’eventuale rischio di condotte elusive non giustifica l’adozione di un criterio diverso da quello desumibile dalla legge, poiché le eventuali frodi fiscali vanno contrastate con i rimedi probatori e accertativi previsti dall’ordinamento.
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