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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22440/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione sportiva)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva accertato nei confronti di un’associazione sportivo-dilettantistica il superamento del limite di proventi commerciali previsto dalla l. n. 398/1991 per accedere al regime fiscale agevolato. L’ufficio aveva calcolato il plafond sulla base dei corrispettivi fatturati, ritenendo che l’associazione avesse emesso fatture per un importo complessivo superiore al limite annuo pro rata del periodo di imposta considerato, con conseguente ripresa a tassazione di maggiori Ires, Irap e Iva oltre sanzioni. La contribuente aveva impugnato l’avviso deducendo vizi di motivazione, errata individuazione del periodo di riferimento e irrilevanza del presunto sforamento. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’accertamento, affermando che il plafond va determinato con il criterio di cassa e non con quello della fatturazione. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 398/1991, del D.M. 18 maggio 1995, allegato E, e dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il limite dovesse comprendere anche i corrispettivi fatturati ma non incassati. La contribuente ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione dell’avviso ritenuta tardivamente contestata; violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 398/1991 e dell’art. 36 c.c. per l’errata individuazione del periodo di riferimento; nullità per omessa pronuncia sulla eccezione di irrilevanza del modesto superamento del limite anche in ipotesi di applicazione del criterio di competenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo corretto il criterio di cassa per il calcolo del plafond previsto dalla l. n. 398/1991 e affermando che vanno esclusi i corrispettivi fatturati ma non ancora incassati. Poiché il primo motivo era dirimente, la Corte ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale della contribuente, senza esaminarli nel merito. La decisione di merito della CTR, favorevole all’associazione, è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini del calcolo del plafond che condiziona l’accesso a un regime fiscale agevolato per associazioni sportive dilettantistiche, il riferimento ai "proventi conseguiti" impone il criterio di cassa: rilevano solo i corrispettivi effettivamente incassati, non quelli soltanto fatturati.
  • Le circolari amministrative non costituiscono fonte di diritti o doveri per il contribuente e non possono prevalere sul dato normativo primario; in caso di contrasto con regolamenti o prassi, la legge resta prevalente.
  • Un regolamento attuativo non può ampliare o modificare il criterio stabilito dalla legge: se si pone in contrasto con la norma primaria, la disposizione regolamentare va disapplicata.
  • La finalità agevolativa della disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche è quella di favorire soggetti senza scopo di lucro che perseguono fini socialmente rilevanti; il plafond esprime la concreta capacità patrimoniale e organizzativa dell’ente e funge da limite sostanziale per l’accesso al regime.
  • L’eventuale rischio di condotte elusive non giustifica l’adozione di un criterio diverso da quello desumibile dalla legge, poiché le eventuali frodi fiscali vanno contrastate con i rimedi probatori e accertativi previsti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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