Cassazione Penale, Sentenza n. 13413/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato l'appello avverso la revoca del sequestro preventivo della somma di euro 389.978,63 disposta dal G.u.p. su istanza di Deutsche Bank. Il ricorso denunciava: (i) violazione degli artt. 263 e 325 c.p.p. e dell'art. 55 D.lgs. 159/2011 nonché dell'art. 1, comma 65, L. 147/2013; (ii) carenza di motivazione e motivazione apparente; (iii) mancata considerazione della possibile assenza di legittimazione/ interesse della Deutsche Bank (se terzo o persona offesa); (iv) inosservanza della pendenza di un ricorso per cassazione relativo a questioni di proprietà decise in sede civile; (v) omissione di escutere il notaio depositario; (vi) illegittima reiterazione di istanze di restituzione già respinte; (vii) conflitto tra provvedimento di assegnazione civile e vincolo previsto dalla normativa sul deposito obbligatorio presso il notaio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte dal Tribunale del Riesame. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito adeguata motivazione e avesse correttamente valutato: la legittimazione e l'interesse di Deutsche Bank in ragione dell'assegnazione costituita dall'ordinanza esecutiva ai sensi dell'art. 553 c.p.c.; l'irrilevanza, nella fattispecie, dell'applicazione dell'art. 55 D.lgs. 159/2011 e della normativa sul deposito notarile (art. 1 L. 147/2013) stante il ruolo meramente depositario del notaio; la possibilità di contestare l'assegnazione civile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; e l'assenza di nuovi elementi rispetto a precedenti istanze. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per censurare presunte carenze istruttorie; la Corte ha ritenuto che i rilievi relativi alla nullità o all'omissione di prove (es. audizione del notaio) fossero stati adeguatamente valutati dal giudice di merito.
Richiamato in riferimento ai poteri del giudice cautelare e alle modalità di motivazione; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale sul punto.
Previsione sulla prevalenza del sequestro penale rispetto ad alcune azioni civili; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 55 nel caso concreto alla luce della conclusione della procedura esecutiva e dell'assegnazione del credito al creditore procedente.
Normativa sul deposito obbligatorio presso il notaio; la Corte ha sottolineato che il notaio è mero depositario e che ciò non rende il depositario parte del rapporto, perciò non sussiste violazione del contraddittorio per non averlo sentito in udienza cautelare.
Norma che disciplina l'assegnazione del credito pignorato; la Corte ha rilevato che, una volta intervenuta l'assegnazione provvisoriamente esecutiva, il creditore procedente subentra e l'azione per contestare il titolo esecutivo civile è quella dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Individua il rimedio esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione; la Corte ha richiamato che i vizi dell'assegnazione civili devono essere impugnati con tale opposizione e non nel processo penale ordinario.
Rinvio collocato nelle considerazioni relative all'impossibilità, dopo l'assegnazione, di contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata con opposizioni diverse da quelle civilistiche previste.
Richiamato in relazione alla responsabilità del debitore pignorato e alla reintegrazione della garanzia pignoratizia; la decisione civile che ha condannato la ricorrente ha rafforzato la legittimazione della banca.
Richiamato in riferimento agli interessi e al risarcimento in caso di ritardo nel pagamento successivo all'assegnazione; la Corte ha citato la giurisprudenza civile che ne regola l'eventuale ulteriore risarcimento.
art. 321, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di ripetizione di istanze; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di novità tali da ammettere istanze reiterate.
Massime di principio
- Se in sede civile si è concluso un procedimento esecutivo con ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il soggetto assegnatario assume la posizione del creditore procedente e la contestazione del titolo esecutivo civile deve avvenire con gli strumenti previsti dal processo esecutivo (es. opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), non con eccezioni in sede penale.
- La mera reiterazione di censure già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza nuovi elementi, determina inammissibilità del ricorso per Cassazione; è necessario portare elementi nuovi o errori giuridici rilevanti non adeguatamente valutati.
- La normativa sul deposito notarile (art. 1 L. 147/2013) qualifica il notaio come mero depositario: l'assenza del notaio in udienza cautelare non è automaticamente causa di nullità se non è parte del rapporto controverso.
- L'art. 55 D.lgs. 159/2011 può attribuire prevalenza al sequestro penale, ma la sua applicazione dipende dalla situazione fattuale e dall'esistenza di provvedimenti esecutivi civili già definitivi o esecutivi che abbiano trasferito il credito al terzo procedente.
- Per contestare vizi formali o sostanziali di provvedimenti di assegnazione e di atti esecutivi civili è necessario utilizzare i rimedi civilistici specifici; cercare di risolvere tali questioni tramite ricorso penale rischia l'inammissibilità se i profili rilevanti sono di natura civile.
- Quando si censura la motivazione del giudice cautelare, occorre dimostrare che la valutazione è manifestamente illogica o non confronta gli specifici argomenti svolti: il mero dissenso non è sufficiente.
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