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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13332/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio della motivazione per l'uso improprio del termine "fittizi" invece di "inesistenti" in riferimento all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 dopo la riforma, con la doglianza che le poste contestate fossero costi reali ma solo "non documentati" e non inventate; (2) omessa applicazione della clausola di non punibilità di cui all'art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 per irregolarità attinenti a competenza, inerenza o indeducibilità di componenti effettivamente esistenti (con ricostruzioni dettagliate su tre poste contabili: conto 16/35/001 "note di credito da ricevere" per euro 257.000, conto 26/35/001 "fatture da ricevere" per euro 223.317,55 e conto 75/10/002 svalutazione immobile per euro 200.000); (3) violazione delle norme processuali (artt. 521 e 522 c.p.p.) per effetto di una dichiarazione integrativa presentata il 28/05/2018 che, secondo la difesa, avrebbe cambiato il fatto contestato originario e richiesto la restituzione degli atti al PM.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando che le pronunce di merito (Tribunale e Corte di appello) hanno congruamente motivato che le poste contestate erano "inesistenti" in quanto prive di documentazione giustificativa: l'iscrizione in contabilità, senza pezze giustificative, non esclude l'esistenza del reato di dichiarazione infedele. Ha inoltre ritenuto il terzo motivo inammissibile per novità, essendo la questione non sollevata nei termini in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    comma 1 e comma 1-bis (come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015)

    La norma disciplina il reato di dichiarazione infedele; dopo la riforma del 2015 il termine "fittizi" è stato sostituito da "inesistenti" e introdotto il comma 1-bis che esclude la rilevanza penale di inesattezze riguardanti componenti effettivamente esistenti ma contestate per competenza, inerenza o indeducibilità, mentre la deduzione di componenti negative prive di qualsiasi documentazione rilevante può integrare il reato per costi "inesistenti"

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    attuazione della revisione del sistema sanzionatorio tributario

    Ha modificato l'art. 4 d.lgs. 74/2000 sostituendo "fittizi" con "inesistenti" e introducendo il comma 1-bis; limita la rilevanza penale alle componenti realmente inventate e prevede casi di non punibilità per irregolarità formali o di competenza su componenti reali

  • art. 606 cod. proc. pen.

    lett. b), lett. c), lett. e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; lett. b) e e) riguardano motivi per violazione di legge e vizio di motivazione, lett. c) riguarda vizio di motivazione per violazione di norme processuali; la Corte ha valutato questi profili e ne ha dichiarato l'infondatezza o l'inammissibilità

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Norme relative alla restituzione degli atti al pubblico ministero e alla nullità della sentenza se il fatto accertato risulta diverso da quello indicato nel decreto che dispone il giudizio; la Corte ha ritenuto la questione introdotta in cassazione essere nuova e non sollevata in appello, quindi inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo per il ricorrente in caso di inammissibilità di sopportare le spese processuali; la Corte ha disposto l'onere delle spese a carico del ricorrente

  • art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte, esercitando tale facoltà, ha posto a carico del ricorrente una somma equitativamente determinata di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

  • art. 2 e art. 3 d.lgs. n. 74/2000

    Norme sui reati tributari più gravi (omessa dichiarazione e dichiarazione fraudolenta con uso di documenti falsi): richiamate per distinguere la diversa gravità e gli elementi di rilevanza penale rispetto all'art. 4; la sentenza sottolinea che art. 4 è meno grave e non richiede i mezzi fraudolenti tipici degli artt. 2 e 3

  • art. 609, art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in motivazione sul perimetro della cognizione della Corte di cassazione in relazione ai motivi di ricorso e ai limiti della domanda di legittimità ancorata ai motivi di appello

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n. 158/2015, ai fini penali rilevano i componenti negativi "inesistenti" (completamente inventati, privi di ogni riscontro), mentre le contestazioni su competenza, inerenza o indeducibilità di componenti realmente esistenti possono rientrare nella clausola di non punibilità dell'art. 4, comma 1-bis, se adeguatamente dimostrate
  • L'iscrizione in contabilità non basta di per sé a dimostrare la realtà di una spesa: in assenza di documentazione giustificativa la deduzione può essere qualificata come costo inesistente e integrare, secondo le circostanze, il reato di dichiarazione infedele
  • Nei casi di "doppia conforme" (conferma della condanna in entrambi i gradi di merito), la Corte di cassazione è limitata: può censurare solo vizi di motivazione gravi (contraddittorietà, illogicità manifesta, omissione dell'esame di temi probatori decisivi) e non può rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito senza profili di manifesta illogicità
  • Questioni nuove non sollevate in appello sono inammissibili in cassazione: è essenziale dedurre davanti alla Corte d'appello tutti i profili che si intendono poi portare in cassazione, perché la mancata proposizione in appello impedisce la loro deducibilità in sede di legittimità
  • Se si contesta la reale esistenza di poste contabili ereditate da operazioni societarie (fusioni, incorporazioni), è importante documentare la genesi e la correlazione operativa delle poste (bilanci storici, situazioni patrimoniali, perizie con data certa, fatture, corrispondenza con fornitori/assicurazioni) per poter legittimamente richiamare la clausola di non punibilità o confutare la qualificazione di "inesistente"

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