Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13326/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa dell'imputata ha impugnato la sentenza per violazione degli articoli 133 cod. pen. e 62-bis cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale aveva escluso le circostanze attenuanti generiche con motivazione carente e illogica e che la pena non era stata contenuta nel minimo edittale in violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente l'esclusione delle attenuanti generiche richiamando i numerosi precedenti penali della ricorrente, che giustificavano la valutazione negativa della personalità e il mancato riconoscimento delle attenuanti. Analogamente, la Corte ha ritenuto non fondata la censura sulla determinazione della pena, poiché il giudice di merito ha indicato i criteri soggettivi e oggettivi dell'art. 133 cod. pen. e ha motivato congruamente il lieve scostamento rispetto al minimo edittale. Conseguentemente è stata confermata, in sostanza, la statuizione di merito: la ricorrente è condannata a 9 mesi di reclusione e a € 9.000 di multa (come già deciso in sede di merito), dichiarato inammissibile il ricorso, e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha richiamato che la valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice del merito, insindacabile in Cassazione se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi ritenuti preponderanti; l'indicazione dei precedenti penali in sentenza è sufficiente per escludere le attenuanti generiche.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza (attiene ad aggravanti/recidiva secondo il contesto), la Corte non ha ritenuto sussistente violazione applicando il principio che la sussistenza di precedenti penali può incidere sulla valutazione della personalità e sulla concessione delle attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria consegue l'onere delle spese del procedimento e il versamento della somma alla Cassa delle ammende, come applicato (versamento di € 3.000).

  • art. 40 comma 1 lett. b) e art. 49 d.lvo n. 504/1995

    Norme sostanziali relative al capo di imputazione (richiamate in motivazione della sentenza di merito); la Cassazione non ha ritenuto necessario riesaminare la qualificazione giuridica dei fatti rispetto a tali norme nel merito del ricorso di inammissibilità.

  • art. 679 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al secondo capo d'imputazione citata nella sentenza di merito; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura che invocava violazioni relative all'applicazione di questa norma.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 43952/2017; Sez. 1, n. 3155/2013; Corte Cost. n. 186/2000)

    Richiami giurisprudenziali usati per affermare: a) la sufficienza del richiamo ai precedenti penali per escludere le attenuanti generiche; b) l'adempimento dell'obbligo motivazionale del giudice di merito nella determinazione della pena quando sono indicati gli elementi ritenuti rilevanti; c) il principio che l'inammissibilità non colpevole non esclude l'onere del versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice del merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o illogica.
  • Il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato è spesso sufficiente per motivare l'esclusione delle attenuanti generiche; per impugnare con successo occorre dimostrare che il giudice non abbia considerato o abbia valutato erroneamente elementi rilevanti.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve esplicitare i criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen.; la loro mera indicazione, con elementi concreti rilevati, soddisfa l'obbligo motivazionale e rende difficoltoso il successo di censure in Cassazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può comunque essere condannato al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • Per contestare efficacemente l'esclusione delle attenuanti generiche è utile documentare elementi positivi della personalità (es. buona condotta recente, assenza di precedenti rilevanti, circostanze personali) che il giudice non abbia valutato o che risultino incompatibili con la motivazione che ha portato all'esclusione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.