Cassazione Penale, Sentenza n. 13325/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce un vizio di motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato la misura degli arresti domiciliari applicata a Passalacqua in relazione agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90. Si contesta la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari: il PM richiamava note di polizia giudiziaria del 9.4.2024 e del 18.6.2025 attestanti l'operatività criminale di più indagati e sosteneva che, quanto a Passalacqua, rileva la funzionalità della cellula associativa e la capacità del gruppo di riprodurre condotte criminali. Inoltre si rilevava che la contestazione associativa era formalmente "chiusa" ad aprile 2022 ma che ciò non escludeva la necessità di ulteriori indagini per accertare la durata della condotta; si richiamavano anche presunti reati successivi commessi da altri indagati e la partecipazione del ricorrente a due reati fine come conferma del ruolo nella compagine criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale del riesame, che aveva sottolineato: a) la natura 'chiusa' dell'ipotesi associativa e l'ampio intervallo temporale tra i fatti e l'applicazione della misura; b) l'assenza di elementi dimostrativi della persistenza dell'associazione e, soprattutto, dell'attuale coinvolgimento di Passalacqua nel traffico di stupefacenti; c) la prognosi di pericolosità sociale non era supportata da elementi personali (Passalacqua è incensurato); d) il ricorrente ha violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non allegando o trascrivendo integralmente gli atti di polizia giudiziaria e le intercettazioni richiamate. La Corte ha inoltre osservato che la nota di PG del 9.4.2024 non implicava direttamente Passalacqua e, pertanto, non suffraga l'attualità delle esigenze cautelari. Conclude che le censure del PM si risolvevano in una valutazione di merito inammissibile in Cassazione.
Norme richiamate
DPR 309/1990 (artt. 73 e 74)
Le disposizioni contestate individuano i reati relativi al traffico di stupefacenti e l'associazione finalizzata; la Corte ha considerato che, pur essendo questi i reati per cui era stata adottata la misura, l'esistenza dell'ipotesi di reato non basta se manca dimostrazione dell'attualità delle esigenze cautelari a carico del singolo.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della valutazione della prova: la Corte ricorda i limiti di sindacabilità delle valutazioni di merito e i canoni logico-giuridici ai quali devono attenersi i giudici di merito nell'esaminare e motivare le risultanze probatorie.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (giurisprudenza consolidata)
La Corte applica il principio per cui il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente: chi impugna deve riprodurre e allegare le prove o la trascrizione integrale degli atti citati; il richiamo generico ad atti senza allegazione integra motivo di inammissibilità.
Giurisprudenza sulla contraddittorietà e illogicità della motivazione (es. Cass. sez. 1, n. 53600/2016 e altre)
La Corte riporta i criteri per valutare la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione: tali vizi sono sindacabili in Cassazione solo se l'inconciliabilità degli enunciati compromette l'assetto logico-giuridico della decisione o se la motivazione è macroscopicamente illogica.
Massime di principio
- L'attualità delle esigenze cautelari deve essere dimostrata con elementi specifici e riferiti al singolo indagato, specie quando è trascorso un ampio intervallo temporale tra i fatti e la misura.
- La presenza di un'associazione 'radicata' non sostituisce la necessità di prove che colleghino attualmente il singolo indagato alle condotte oggetto di custodia cautelare.
- La chiusura di una contestazione investigativa non impedisce l'adozione di misure cautelari, ma rende necessario disporre di ulteriori e attuali elementi indiziari per giustificarle.
- Nei ricorsi per Cassazione è obbligatorio allegare o trascrivere integralmente gli atti ed elementi probatori richiamati; il mancato rispetto del principio di autosufficienza porta all'inammissibilità.
- Eventi successivi (p.es. reati commessi da altri indagati) possono essere rilevanti per l'attualità delle esigenze cautelari solo se esiste un nesso concreto e documentato con il ricorrente.
- Le contestazioni sulla motivazione decidono la fondatezza del ricorso in Cassazione solo se dimostrano un'incompatibilità logico-giuridica sostanziale o una manifesta illogicità tali da incidere sulla decisione.
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