Cassazione Penale, Sentenza n. 13330/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Prato che aveva condannato l'imputato per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81/2008): in particolare si contestava la determinazione della pena in ipotesi di reato continuato (mancata individuazione della pena base e dell'aumento per la continuazione), la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulle singole doglianze: (1) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui i reati avevano pari gravità e pertanto non era necessario indicare il reato "più grave" né ripartire gli aumenti per ciascun reato satellite; (2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione poiché dall'atto non risulta che fossero state richieste in sede di merito (il difensore aveva chiesto invece l'assoluzione sotto il profilo dell'art. 131-bis); (3) l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis è basata su un giudizio di fatto sulla gravità dell'offesa e sul pericolo per l'incolumità derivante dalle carenze di sicurezza (valutazione non manifestamente illogica e dunque non sindacabile in questa sede); (4) la mancata concessione della sospensione condizionale non può essere impugnata in cassazione se non era stata richiesta nel merito. È stata inoltre rilevata l'insussistenza di profili prescrizionali utili nell'ambito di un ricorso dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 81 del 2008
Le violazioni contestate sono valutate come contravvenzioni previste dal d.lgs. 81/2008 (artt. 64 co.1 lett. a) e c), art. 63 co.1, Allegato IV, art. 68 co.1 lett. b)); la gravità è stata apprezzata in relazione al pericolo per l'incolumità derivante da carenze strutturali e impiantistiche.
codice penale, art. 133
I criteri di maggiore gravità fra reati con identica pena edittale devono essere individuati sulla base degli elementi indicati dall'art. 133; quando il giudice dichiara la pari gravità in base a tali criteri non è obbligato a indicare un reato come "più grave".
codice penale, art. 131-bis
La speciale causa di non punibilità (patteggiamento e disgrazia?) è esclusa dal giudice di merito per valutazione del pericolo per le persone; tale valutazione di fatto non è rivedibile in cassazione se non manifestamente illogica.
codice di procedura penale, art. 606 co.1 lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione oggetto della deduzione: la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti sotto questa rubrica.
codice di procedura penale, art. 616
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in connessione con la giurisprudenza costituzionale, per l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato.
codice penale, artt. 157 e 161
Riferimenti per il calcolo della prescrizione: la Corte osserva che la prescrizione dei reati contestati è maturata successivamente alla sentenza impugnata (calcolo comprensivo delle sospensioni previste).
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, "Pizzone")
Le Sezioni Unite hanno chiarito i doveri motivazionali del giudice in materia di continuazione quando le pene sono diverse; la Corte, tuttavia, distingue quel principio dal caso in cui le pene siano identiche e il giudice abbia valutato i reati di pari gravità, confermando l'orientamento che non impone l'indicazione di un "reato più grave".
Massime di principio
- Se più reati hanno la stessa pena edittale e il giudice di merito li valuta di pari gravità secondo i criteri dell'art. 133 c.p., non è obbligatorio individuare un "reato più grave" né ripartire obbligatoriamente gli aumenti per ciascun reato satellite.
- Le circostanze attenuanti generiche o i benefici (es. sospensione condizionale della pena) devono essere richiesti e dedotti in sede di merito; la loro omissione nel giudizio di merito preclude normalmente la loro censura in cassazione.
- L'esame del giudice sulla gravità dell'offesa e sul pericolo per l'incolumità è, in linea di principio, valutazione di merito: la Corte di legittimità interviene solo se il giudizio è manifestamente illogico o ostacola i principi di diritto.
- Le doglianze puramente sanzionatorie (entità della pena, applicazione della continuazione) sono sindacabili in cassazione nei limiti della corretta motivazione richiesta; tuttavia principi consolidati permettono, in casi di pari gravità, una motivazione sintetica che non richiede la ripartizione degli aumenti per ogni fattispecie.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non viene rilevata automaticamente se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: l'esito processuale sostanziale rimane la declaratoria di inammissibilità e le sue conseguenze.
- Presentare un ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; è pertanto opportuno dedurre in cassazione solo questioni fondate e previamente valutate in sede di merito.
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