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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13333/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver compiuto atti sessuali con una donna in presenza della minore di anni quattordici, al fine di farla assistere. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi principali: 1) vizio di motivazione per presunta errata valutazione dell'attendibilita della minore, con richiamo al verbale di incidente probatorio e alla consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede civile che avrebbero indicato elementi contrari alla condanna e possibili fenomeni di suggestionabilita e manipolazione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 609-quinquies cod. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., per un contestato errato inquadramento e consequenziale valutazione della pena (rischio di avere trattato come due reati cio che sarebbe un unico fatto); 3) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e censura per una presunta doppia valutazione della gravita del reato che comporterebbe un ne bis in idem sostanziale

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in sostanza una richiesta di riesame del materiale probatorio e dell'attendibilita della minore, materie di merito non sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; la Corte ha inoltre evidenziato che la sentenza di appello aveva adeguatamente considerato e motivato la valutazione della prova e la CTU civile, spiegandone la diversa finalità rispetto all'accertamento penale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova non dedotta in appello, sicché non poteva essere esaminata in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici di merito hanno motivatamente escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi a favore dell'imputata e hanno correttamente utilizzato la gravita del fatto per diversi fini valutativi senza violare il principio del ne bis in idem sostanziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile come liquidate dalla Corte di appello

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di cassazione: non è consentito riesaminare in sede di legittimità la valutazione di merito sulla attendibilità delle prove, trasformando la censura di motivazione in un sindacato di fatto

  • art. 609-quinquies cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alle condotte contestate; la Corte ha esaminato però la relativa doglianza solo sul piano della sua ammissibilità e corretto inquadramento processuale, ritenendo la questione parzialmente inammissibile per essere nuova in cassazione

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati dalla difesa come criteri per la determinazione della pena; la Corte ha valutato che non vi sia stata una errata modulazione della pena derivante da un confuso trattamento di plurime fattispecie

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte conferma che il riconoscimento richiede elementi positivi a favore dell'imputato e che l'assenza di tali elementi legittima l'esclusione della diminuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione liquidando la somma di euro 3.000,00

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.; la Corte ne ha tenuto conto nell'equità della determinazione della somma a carico della ricorrente

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme richiamate per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che la Corte di appello liquidi tali somme con separato decreto

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.; art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; art. 609 cod. proc. pen.

    Richiamate nella motivazione relativa ai limiti della cognizione in cassazione: i motivi di ricorso devono delimitare l'oggetto della cognizione e le questioni non prospettate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per riesaminare il merito delle valutazioni probatorie: le censure che mirano a una diversa lettura delle prove sono inammissibili come sindacato di merito
  • Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso deve limitarsi alle doglianze effettivamente trattate dal giudice di grado precedente
  • La consulenza tecnica svolta in sede civile ha finalità diverse da quella penale e non vale automaticamente a sovvertire gli esiti probatori penali, salvo che i relativi elementi siano stati acquisiti e valutati nel processo penale
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di tali elementi legittima la loro esclusione senza violare il ne bis in idem quando lo stesso elemento sia valutato sotto profili diversi e per fini diversi
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

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