Cassazione Civile, Ordinanza n. 16210/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva indicato in dichiarazione, per il periodo d'imposta 2009, la detrazione per interventi di risparmio energetico prevista dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della L. n. 296 del 2006, in proporzione alla quota di partecipazione in una società in accomandita semplice proprietaria di un immobile sul quale erano stati eseguiti i lavori. L'Ufficio aveva recuperato la detrazione con cartella emessa ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il beneficio non spettasse perché l'immobile era un bene merce, essendo la società che lo possedeva un'impresa di locazione immobiliare, e perché mancava il requisito del possesso o detenzione dell'immobile, dato che esso era stato concesso in locazione a terzi. La contribuente aveva ottenuto ragione nei gradi di merito; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della normativa sull'ecobonus e dell'art. 43 d.P.R. n. 917 del 1986, assumendo che la CTR avesse erroneamente esteso il beneficio a una società immobiliare locatrice e qualificato come strumentale un bene che sarebbe stato merce, nonché trascurato il difetto del requisito del possesso. Gli eredi della contribuente si sono costituiti e hanno resistito; la contribuente aveva anche proposto ricorso incidentale condizionato per nullità della sentenza d'appello, per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo infondato il motivo. Ha affermato continuità con il proprio orientamento secondo cui la detrazione per interventi di riqualificazione energetica spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società che esercitano attività di locazione di immobili, quando abbiano sostenuto spese per interventi su edifici concessi in locazione a terzi. Secondo la Corte, la finalità dell'agevolazione è quella di incentivare il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale e la norma non pone limitazioni soggettive od oggettive tali da escludere tali soggetti. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito perché formulato espressamente solo per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale. L'Agenzia è stata condannata alle spese di lite. È stato inoltre rilevato che, essendo soccombente un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 1, commi 344 e seguenti, L. n. 296 del 2006
la detrazione per interventi di riqualificazione energetica ha operatività generalizzata e spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, senza limitazioni soggettive od oggettive non previste dalla legge.
art. 2 d.m. 19/02/2007
richiamato dall'Agenzia a sostegno dei limiti al beneficio, ma ritenuto non idoneo a escludere la detrazione nei casi esaminati alla luce dell'orientamento della Corte.
art. 43 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per sostenere la qualificazione del bene come merce e non come strumentale, ma la Corte ha ritenuto comunque spettante il beneficio anche alle società immobiliari locatrici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso principale per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del ricorso incidentale condizionato per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
norma procedurale posta a base del recupero a tassazione mediante controllo formale della dichiarazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile nei confronti dell'Agenzia soccombente, perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La detrazione per interventi di riqualificazione energetica prevista dalla L. n. 296 del 2006 spetta, in mancanza di espressi limiti normativi, anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, comprese le società che svolgono attività di locazione immobiliare, se sostengono le spese per gli interventi su edifici esistenti anche concessi in locazione a terzi.
- Ai fini dell'ecobonus non possono essere introdotte, in via interpretativa, limitazioni soggettive od oggettive non previste dalla disciplina agevolativa, quando la ratio è quella di favorire il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale.
- Il ricorso incidentale proposto in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale resta assorbito se il ricorso principale viene rigettato.
- Quando l'amministrazione finanziaria soccombe ed è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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