Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24147/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2008/2009. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto solo in parte l’appello della contribuente, ritenendo infondata la pretesa erariale sui costi di sponsorizzazione sportiva ma fondata quella relativa al recupero IVA per acquisti da operatori comunitari nel 2008. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dei principi sulla prova testimoniale/dichiarazioni di terzi, perché la CTR avrebbe attribuito agli elenchi INTRASTAT valore di prova legale; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’asserito erroneo giudizio comparativo tra le prove dell’ufficio e quelle della contribuente; 3) omessa pronuncia sull’eccezione di invalidità dell’atto impositivo per vizio motivazionale; 4) violazione dell’art. 7 della L. 212/2000, in relazione al rigetto implicito della precedente eccezione. L’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con un motivo unico, deducendo la violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c. per avere la CTR escluso la ripresa a tassazione dei costi di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi della società, infondati il terzo e il quarto, e infondato il ricorso incidentale dell’Agenzia, perché l’art. 90 L. 289/2002 attribuisce alle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, entro il limite di 200.000 euro e al ricorrere delle condizioni previste, natura di spesa pubblicitaria con presunzione legale assoluta, rendendo irrilevante la valutazione di antieconomicità. Il ricorso principale è stato quindi respinto e anche il ricorso incidentale è stato respinto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società contribuente, ritenendo inammissibili i motivi che chiedevano una rivalutazione del merito probatorio e infondati i motivi sull’omessa pronuncia e sulla motivazione dell’atto. Ha altresì rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione della CTR nella parte in cui aveva qualificato come costi di pubblicità, e quindi deducibili, le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche, in presenza delle condizioni di legge e del limite quantitativo previsto. Ne è conseguita la conferma sostanziale della sentenza d’appello nei capi esaminati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono stati utilizzati come parametri dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ribadito che non possono essere usati per ottenere una rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l’onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il valore degli elenchi INTRASTAT; la Corte ha escluso che la CTR abbia attribuito a tali documenti fede privilegiata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il loro travisamento non può essere dedotto per censurare la mera valutazione delle prove; il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito istruttorio.

  • art. 7 L. 212/2000

    La censura è stata ritenuta infondata perché l’avviso di accertamento risultava sufficientemente motivato e, comunque, la questione era implicitamente rigettata dalla decisione di merito.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dall’Agenzia per contestare la deducibilità dei costi di sponsorizzazione; la Corte ha escluso la violazione alla luce della disciplina speciale dell’art. 90 L. 289/2002.

  • art. 90 L. 289/2002

    "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"

    Introduce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza delle spese di sponsorizzazione verso soggetti sportivi dilettantistici, entro il limite normativo e se sussistono le condizioni previste.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla norma speciale come riferimento alla qualificazione della spesa come pubblicitaria.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato quale fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per evitare rinvii inutili.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di decidere nel merito quando la questione di diritto è infondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, salvo i limiti propri del vizio motivazionale nei ristretti casi ancora rilevanti.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice distribuisce erroneamente l’onere della prova; non quando si contesti l’esito della valutazione delle prove raccolte.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può servire a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o attribuito valore di prova legale a elementi che ne sono privi, o viceversa.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione sul merito comporta un rigetto implicito della questione preliminare o formale prospettata dalla parte.
  • In materia di sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche, l’art. 90 L. 289/2002 configura, entro il limite quantitativo stabilito e al ricorrere delle condizioni previste, una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria della spesa, con conseguente irrilevanza dell’antieconomicità ai fini della deducibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.