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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36471/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso delle somme pagate in esecuzione di un avviso bonario relativo all'IRPEF su prestazioni di previdenza integrativa erogate in forma capitale da due fondi pensione. L'importo era stato richiesto a seguito di riliquidazione operata dall'Ufficio nel 2010, che il contribuente assumeva illegittima perché fondata sull'applicazione dell'art. 20 TUIR, norma da lui ritenuta ormai abrogata al momento dell'erogazione e comunque al momento della riliquidazione, in combinato disposto con l'art. 23 del d.lgs. n. 252 del 2005 e con il principio tempus regit actum. La CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo applicabile il previgente regime tributario. In Cassazione il contribuente ha dedotto un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 20 TUIR, dell'art. 23 d.lgs. n. 252 del 2005 e dell'art. 11 delle preleggi, sostenendo che la riliquidazione fosse preclusa per sopravvenuta abrogazione della norma e per mancanza di potere dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il contribuente non rientrava nell'ambito soggettivo dell'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252 del 2005, essendo stata accertata in fatto, e non specificamente censurata, la cessazione dell'iscrizione al fondo prima del 1 gennaio 2007. La controversia è stata quindi ricondotta al regime tributario previgente, applicabile ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità richiamata. La Corte ha inoltre rilevato che la censura sulla riliquidazione era generica e priva di specifici riferimenti documentali, anche ai fini dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché l'Agenzia non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondato il motivo proposto sotto questo profilo.

  • art. 20 TUIR

    Nel caso concreto è stata ritenuta applicabile, secondo il regime previgente richiamato dalla disciplina intertemporale, alle prestazioni maturate secondo i presupposti accertati in fatto.

  • art. 23 d.lgs. n. 252 del 2005

    Il comma 5 è stato ritenuto inapplicabile perché riferito ai soggetti ancora iscritti a forme pensionistiche complementari al 1 gennaio 2007; per i c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi è stato richiamato il comma 7 e il relativo regime previgente.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio tempus regit actum, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina intertemporale speciale.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha osservato che la censura era generica e priva di specifici riferimenti al contenuto e alla collocazione processuale dei documenti richiamati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di prestazioni di previdenza complementare, la disciplina intertemporale speciale prevale sul criterio generale tempus regit actum quando il legislatore stabilisce espressamente a quali soggetti e a quali montanti si applichi il nuovo regime.
  • Il regime introdotto dal d.lgs. n. 252 del 2005 non si applica ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della riforma, non risultino più iscritti alle forme pensionistiche complementari contemplate dalla norma transitoria.
  • Per i c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 continua ad applicarsi il regime tributario previgente; il nuovo sistema di tassazione agevolata opera soltanto nei limiti temporali e soggettivi previsti dalla disciplina di transizione.
  • In sede di legittimità, non è censurabile l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito se la relativa statuizione non è specificamente impugnata.
  • La censura di violazione di legge che presupponga l'inesistenza del potere dell'Amministrazione deve comunque confrontarsi in modo specifico con gli atti e con i documenti rilevanti, pena la genericità del motivo ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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