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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23580/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, ai fini Irpef e Iva, nei confronti di un contribuente ritenuto titolare di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, in base a beni posseduti e spese sostenute. In primo grado la pretesa era stata parzialmente ridotta per il riconoscimento di Euro 100.000 provenienti dal disinvestimento di titoli; in appello, tuttavia, la CTR aveva confermato la decisione. L'Amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando, in sintesi, che la CTR avesse ritenuto sufficiente, per vincere la presunzione redditometrica, la mera prova della disponibilità di una somma di denaro, senza dimostrazione di elementi sintomatici del suo effettivo utilizzo per far fronte alle spese contestate. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in sette motivi: ha contestato la legittimità del redditometro e dei decreti ministeriali attuativi, la motivazione apparente e l'omesso esame in tema di presunti finanziamenti soci, l'inclusione di tali operazioni tra gli incrementi patrimoniali, l'omessa pronuncia sull'imbarcazione considerata indice patrimoniale, la possibilità di imputare incrementi a beni acquisiti in anni successivi, e la riferibilità al contribuente della prima casa e di un'autovettura intestata a una società ma a lui assegnata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate perché la CTR aveva applicato in modo non corretto l'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973: non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di redditi o somme non dichiarate, occorrendo prova di circostanze sintomatiche del loro effettivo o possibile impiego per sostenere le spese contestate, nonché della loro entità e durata del possesso. Sono stati inoltre accolti il quinto e il settimo motivo del ricorso incidentale del contribuente per omessa pronuncia della CTR su specifiche contestazioni relative all'imbarcazione e all'abitazione principale/autovettura; sono stati invece rigettati gli altri motivi incidentali, in particolare quello sulla legittimità del redditometro e quello sulla ricomprensione della prima casa tra i beni-indice. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973

    commi 4, 5 e 6; versione ratione temporis applicabile

    Nel reddito sintetico, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera disponibilità di somme o redditi ulteriori: devono emergere elementi sintomatici del loro effettivo o possibile utilizzo per sostenere le spese contestate, oltre alla loro entità e durata del possesso. Per gli incrementi patrimoniali, la spesa si presume sostenuta in quote costanti nell'anno e nei quattro precedenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione proposti per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione proposti per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente; una motivazione sintetica ma comprensibile e logicamente apprezzabile è sufficiente.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici e la valutazione degli indizi sono richiamate nei motivi, ma la Corte ribadisce che il contribuente deve fornire prova contraria idonea a vincere la presunzione redditometrica.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda o censura ritualmente proposta integra vizio deducibile in cassazione.

  • art. 23 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale del redditometro è ritenuta manifestamente infondata, poiché i decreti ministeriali richiamati hanno funzione accertativa e probatoria, non normativa in senso sostanziale.

  • art. 53 Cost.

    Il sistema dell'accertamento sintetico è compatibile con la capacità contributiva, perché il contribuente può fornire prova contraria dell'insussistenza del maggior reddito o della sua provenienza da redditi esenti o soggetti a ritenuta.

  • art. 47, secondo comma, Cost.

    Richiamato dal contribuente in relazione alla prima casa, ma la Corte non accoglie la doglianza sulla base della ragionevolezza del bene-indice.

  • art. 51 D.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato in tema di fringe benefit per l'autovettura messa a disposizione del contribuente, ma la censura è accolta per omessa pronuncia, non per una definizione sostanziale della questione.

  • art. 3, comma 2, D.M. 10 settembre 1992

    È richiamato per la disciplina dei beni-indice nel redditometro; la Corte ne conferma la legittima applicazione nel quadro dell'accertamento sintetico.

  • D.M. 10 settembre 1992

    I decreti ministeriali sul redditometro sono considerati fonti attuative aventi funzione accertativa e probatoria, non lesive della riserva di legge.

  • D.M. 19 novembre 1992

    Richiamato come parte della disciplina attuativa dell'accertamento sintetico, ritenuta compatibile con la riserva di legge.

  • artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati dal contribuente a sostegno della censura di nullità per omessa pronuncia/motivazione nei giudizi tributari.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal contribuente nel motivo sulla motivazione apparente e sull'omessa pronuncia.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato dal contribuente a sostegno della doglianza sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: nel redditometro grava sul contribuente la prova contraria nei termini elaborati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, la prova contraria del contribuente non si riduce alla dimostrazione della mera disponibilità di somme o redditi ulteriori: è necessario produrre elementi documentali o indiziari che rendano plausibile il loro effettivo o possibile impiego per fronteggiare le spese contestate, nonché dimostrarne entità e durata del possesso.
  • I decreti ministeriali che disciplinano il redditometro svolgono funzione attuativa, accertativa e probatoria e non violano, per ciò solo, la riserva di legge in materia tributaria; la loro applicazione è compatibile con gli artt. 23 e 53 Cost. quando al contribuente sia concretamente assicurata la prova contraria.
  • Nel giudizio tributario, la motivazione è solo quando meramente apparente: una motivazione sintetica ma comprensibile, che esponga la ragione del convincimento del giudice, è sufficiente e resiste al controllo di legittimità.
  • La rinuncia a crediti o operazioni apparentemente prive di esborso possono essere valorizzate dall'Amministrazione come indici di capacità contributiva o come finanziamenti soci se il contesto fattuale consente di ricollegarle a operazioni economiche riconducibili al contribuente; spetta però al contribuente confutare specificamente tale ricostruzione.
  • Nel reddito sintetico, la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta nell'anno dell'acquisto e nei quattro precedenti, secondo il meccanismo legale di imputazione pro quota, anche se l'anno di sostenimento della spesa non sia stato oggetto di accertamento autonomo.
  • L'omessa pronuncia su una specifica censura ritualmente introdotta in appello o nel ricorso incidentale integra un vizio autonomamente deducibile in cassazione e comporta cassazione con rinvio per nuovo esame del punto trascurato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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