Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32549/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda due docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, assunti con contratti annuali a termine reiterati senza soluzione di continuità. Il Tribunale aveva ritenuto abusiva la reiterazione dei contratti e aveva condannato l'amministrazione al risarcimento del danno parametrato a una mensilità della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008; la Corte d'appello aveva confermato la decisione richiamando la giurisprudenza sul superamento del limite dei trentasei mesi e la disciplina speciale del reclutamento dei docenti di religione, evidenziando che il Ministero non aveva allegato né provato la stabilizzazione e non aveva impugnato il capo sulla quantificazione del danno. In cassazione il Ministero ha dedotto: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra/extra petita riconoscendo il risarcimento sulla base di principi non pertinenti al rapporto dei docenti di religione e senza considerare la disciplina speciale; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c., del principio dispositivo, dell'onere di allegazione, dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e della legge 186/2003, sostenendo che i contratti non potevano essere imputati alla quota del 70% destinata alle assunzioni stabili senza prova delle omissioni concorsuali e che il sistema speciale sarebbe compatibile con la direttiva 1999/70/CE per la presenza di due ruoli distinti (70% a tempo indeterminato e 30% a tempo determinato).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. chiarendo che il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice altera petitum e causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso, non quando applichi una disciplina giuridica errata al rapporto dedotto. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando un precedente recente e i principi già enunciati in tema di docenti di religione: nel regime speciale della L. 186/2003 costituisce abuso la reiterazione di contratti annuali oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, o l'utilizzazione discontinua che comunque superi complessivamente tre annualità; in tali ipotesi spetta il risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (poi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015), oltre al maggior danno se provato, ma non la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Ha anche precisato che, ove il Ministero contesti la causale dei contratti infrannuali o la legittimità della reiterazione, grava su di esso l'onere di provare la legittimità della causale stessa. Le spese di legittimità sono state poste a carico del Ministero, mentre è stata respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata; non sono stati applicati gli effetti del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

    È il parametro formale del primo motivo, ma la Corte precisa che il vizio di ultrapetizione riguarda solo l'alterazione del petitum o della causa petendi, non l'erronea applicazione della disciplina giuridica al rapporto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato solo se altera gli elementi oggettivi dell'azione o attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; non vi è violazione se decide sulla domanda applicando erroneamente una norma non pertinente.

  • art. 2697 c.c.

    Nel contesto della disciplina speciale sui docenti di religione, l'onere della prova della legittimità della causale grava sul Ministero quando sia contestato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, e non sui lavoratori in relazione alla mancata indizione del concorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme al principio dispositivo; la Corte respinge la censura perché non modifica la ripartizione dell'onere probatorio stabilita dalla disciplina speciale e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Invocato dal ricorrente in tema di lavoro a termine nella pubblica amministrazione; la Corte lo ritiene non idoneo a scalfire l'applicazione della disciplina speciale per i docenti di religione e i relativi principi sull'abuso.

  • L. n. 186/2003

    Costituisce la disciplina speciale del reclutamento dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica; la Corte afferma che anche in tale regime è abusiva la reiterazione oltre tre annualità senza concorso triennale e che l'abuso dà luogo a risarcimento, non a conversione.

  • direttiva 1999/70/CE

    La Corte, richiamando i precedenti, considera il sistema speciale non incompatibile con il diritto dell'Unione quanto alla disciplina dei rapporti a termine, ma afferma comunque la tutela risarcitoria in caso di abuso.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    Richiamato come parametro per la liquidazione del danno eurounitario nelle ipotesi di abuso della reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    È il successivo riferimento normativo dei parametri di liquidazione del danno eurounitario in caso di abuso del contratto a termine.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte afferma di poter correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente il rinvio ai precedenti della Corte già puntualmente esaminati nella motivazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata è respinta perché il ricorso non è qualificabile come temerario secondo gli standard indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre solo quando il giudice alteri il petitum o la causa petendi, oppure attribuisca un bene della vita diverso da quello domandato; non ricorre invece se il giudice decida sulla domanda ma applichi una disciplina giuridica errata al rapporto controverso.
  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali oltre tre annualità scolastiche, senza indizione del concorso triennale, integra abuso dell'utilizzazione del termine e fa sorgere il diritto al risarcimento del danno eurounitario, nei limiti e secondo i parametri stabiliti dalla disciplina applicabile.
  • Anche nell'ambito della disciplina speciale dei docenti di religione, l'utilizzazione discontinua di rapporti a termine può integrare abuso se la durata complessiva dei contratti supera le tre annualità scolastiche.
  • In caso di contestazione dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, grava sull'amministrazione l'onere di provare la legittimità della causale dei contratti infrannuali o delle esigenze che ne giustificano l'utilizzo.
  • L'abuso nella reiterazione del contratto a termine non determina la conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato, ma il solo diritto al risarcimento del danno, salvo prova di un maggior danno.
  • Ai fini della liquidazione del danno da abuso del contratto a termine nel settore scolastico, possono applicarsi i parametri previsti per l'indennità onnicomprensiva del lavoro a termine, ferma la possibilità di allegare e provare un pregiudizio ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.