Cassazione Civile, Ordinanza n. 26211/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una serie di accertamenti riferiti all’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società a ristretta base partecipativa e, per riflesso, dei soci e della società in liquidazione. L’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa della società, contestando maggiori ricavi e indebita deduzione di costi, con conseguente rideterminazione del reddito societario. Su tale base aveva poi emesso, da un lato, avvisi ai soci per maggior reddito di partecipazione e, dall’altro, un avviso per omesso versamento di ritenute sui presunti dividendi distribuiti, oltre a un atto sanzionatorio. Le sentenze della CTR avevano annullato gli atti perché l’avviso di accertamento societario era stato sottoscritto da un funzionario che, secondo i giudici di merito, avrebbe superato il limite di valore fissato nella delega di firma. L’Agenzia ricorreva per cassazione con più motivi, tutti incentrati sulla corretta interpretazione della delega e sulla conseguenza giuridica dell’eventuale superamento dei limiti, deducendo: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. per erronea interpretazione della delega; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che si tratti di delega di firma e che la nullità discenda solo dalla mancanza di sottoscrizione; 3) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 21-octies l. 241/1990, assumendo che il vizio fosse meramente formale e non invalidante. Nei procedimenti connessi la società e i soci proponevano anche ricorsi incidentali sulle spese e sulla responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto il primo motivo del ricorso principale relativo all’accertamento del reddito societario e, per identità di ragioni, anche il primo motivo dei ricorsi relativi ai soci e all’avviso sanzionatorio; ha dichiarato assorbiti i restanti motivi principali e tutti i ricorsi incidentali. Ha quindi cassato le sentenze impugnate e ha rinviato alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio dell’accoglimento è che la CTR aveva erroneamente ritenuto non univoco il limite contenuto nella delega: il giudice di legittimità ha osservato che l’acronimo MIA è comunemente usato per indicare la maggiore imposta accertata e che l’interpretazione della delega doveva essere condotta valorizzando il significato testuale complessivo e la struttura dell’atto, non potendo quindi parlarsi di invalidità dell’accertamento per il preteso superamento del limite di delega nei termini affermati dalla CTR.
Norme richiamate
I criteri ermeneutici degli atti vanno applicati valorizzando il significato delle parole, il tenore complessivo e il comportamento successivo, senza isolare una singola espressione dal contesto dell’atto.
Le clausole dell’atto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, considerando la collocazione sistematica delle voci e il contenuto complessivo della delega.
Nel dubbio l’interprete deve privilegiare l’interpretazione che attribuisca efficacia alla clausola, evitando letture che la rendano priva di significato operativo.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
La delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma; la sua validità può essere provata anche mediante ordini di servizio, e in presenza di limiti di valore occorre verificare la corretta spendita del potere sulla base della delega prodotta.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che un eventuale vizio formale della delega non determini nullità quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
Richiamato nel ricorso relativo alle sanzioni quale parametro della denuncia di nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato nel ricorso sulle sanzioni a supporto della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Richiamato nel ricorso sulle sanzioni quale norma che impone una motivazione chiara e concisa.
Richiamato nei ricorsi incidentali per chiedere la condanna della controparte per responsabilità aggravata.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 ha natura di delega di firma e può essere validamente conferita anche mediante atti organizzativi interni, purché sia possibile identificare il soggetto delegato e i limiti del potere esercitato.
- Quando la delega prevede limiti di importo o altri parametri, la loro interpretazione deve avvenire secondo i canoni ermeneutici oggettivi: significato ordinario delle espressioni, lettura sistematica dell’atto e attribuzione di un senso utile alle clausole contenute nel provvedimento.
- L’ambiguità non può essere affermata isolando un acronimo dal contesto testuale complessivo, se dall’atto risulta che esso è comunemente utilizzato nell’amministrazione con un significato univoco e coerente con le altre clausole della delega.
- L’eventuale contestazione del contribuente sulla validità della sottoscrizione impone all’Amministrazione di produrre la delega e di dimostrare il corretto esercizio del potere, ma la nullità non può essere dichiarata ove il giudice non abbia correttamente valutato il contenuto dell’atto di delega.
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