Cassazione Civile, Ordinanza n. 04127/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'ente previdenziale aveva richiesto alla professionista contributi alla Gestione separata per l'anno 2009, assumendo che, pur essendo iscritta all'albo degli avvocati, non fosse iscritta alla Cassa forense e svolgesse quindi attività professionale soggetta a contribuzione. I giudici di merito avevano escluso il dovuto, rilevando che non era stato provato lo svolgimento abituale dell'attività e che il reddito prodotto era inferiore alla soglia di euro 5.000. In cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata e sulla previdenza degli avvocati, sostenendo che, per l'avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, in periodo antecedente alla legge n. 247/2012, l'attività professionale dovesse comunque considerarsi rilevante ai fini dell'iscrizione e che la soglia reddituale fosse decisiva anche in assenza di abitualità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tema decisivo fosse l'accertamento di fatto dell'abitualità dell'attività libero-professionale, non sindacabile nei termini prospettati dall'INPS con un motivo che denunciava in sostanza un errore di diritto. Ha quindi confermato la statuizione di merito che aveva escluso l'obbligo contributivo per mancata prova dell'esercizio abituale della professione, condannando l'INPS alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista è collegato all'esercizio abituale, anche non esclusivo, di una professione che produca reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa di categoria.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Richiamato insieme alle norme sulla contribuzione dei professionisti; non è però autonomamente sviluppato nella motivazione.
Richiamato per la qualificazione del reddito di lavoro autonomo nell'ambito della disciplina previdenziale.
artt. 10, 11 e 22, L. 576/1980
Richiamati come norme del sistema previdenziale forense, in contrapposizione alla pretesa di iscrizione alla Gestione separata.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
La soglia reddituale di euro 5.000 rileva per l'attività autonoma occasionale, ma non è dirimente quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento dell'abitualità è questione di fatto censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per l'iscrizione alla Gestione separata del professionista iscritto a un albo non basta la mera iscrizione all'albo: è necessario accertare in fatto se l'attività sia svolta con carattere di abitualità, ancorché non esclusivo.
- La soglia reddituale di euro 5.000 rileva come presupposto per ricondurre a contribuzione anche un'attività autonoma occasionale, ma non è decisiva quando l'attività professionale presenti i caratteri dell'abitualità.
- L'abitualità dell'attività libero-professionale è un accertamento di fatto e non può essere sovvertito in cassazione attraverso una censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Ai fini della prova dell'abitualità possono assumere rilievo indiziari elementi come l'iscrizione all'albo, l'apertura della partita IVA e l'organizzazione materiale dell'attività, ma nessuno di essi ha valore decisivo in via automatica.
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