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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34365/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La società aveva esposto perdite nella dichiarazione relativa al 2006 e le aveva riportate nella dichiarazione 2007; quest'ultima, però, era stata scartata per un errore materiale di compilazione (indicazione della partita IVA invece del codice fiscale) ed era stata considerata omessa dall'Ufficio. Su tale base, l'Amministrazione aveva ritenuto inesistenti le perdite e il credito derivante, poi disconosciuto nel 2009 in sede di controllo automatizzato. La contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo che non potesse qualificarsi come inesistente il credito solo per uno scarto formale della dichiarazione e che, se del caso, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere con accertamento e non con il mero controllo automatizzato. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione di norme costituzionali, dello Statuto del contribuente e dell'art. 84 TUIR, per non avere il giudice valutato la legittimità sostanziale della pretesa e l'esistenza del credito/perdita; (2) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, per uso improprio del controllo automatizzato volto a negare una perdita esposta; (3) in subordine, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione relativa all'illegittimo ricorso al controllo automatizzato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, perché in materia di dichiarazioni dei redditi il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa fiscale allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione che incidano sull'obbligazione tributaria. Ha richiamato il principio per cui la correzione della dichiarazione, anche oltre i termini dell'integrativa, è comunque possibile in sede contenziosa quando serve a contestare una maggiore pretesa dell'Amministrazione e a ristabilire la reale capacità contributiva. Di conseguenza, la sola circostanza che una dichiarazione precedente fosse stata scartata per un errore formale non consente, da sola, di considerare definitivamente inesistenti le perdite esposte e riportate negli anni successivi. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per il riesame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato non è il mezzo per definire in modo sostanziale la debenza tributaria quando occorra valutare errori dichiarativi incidenti sulla reale capacità contributiva; la questione va trattata secondo i principi sull'emendabilità della dichiarazione e sulla corretta pretesa fiscale.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    La dichiarazione integrativa è utilizzabile entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ma ciò non esclude la possibilità di far valere in giudizio errori della dichiarazione per contestare una maggiore pretesa del Fisco.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    La sentenza richiama l'orientamento secondo cui la contestazione amministrativa di una violazione può costituire causa ostativa alla presentazione dell'integrativa, per evitare che la correzione si traduca in strumento di elusione delle sanzioni.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Gli errori od omissioni che determinano un danno per l'Amministrazione possono essere emendati nei termini di accertamento previsti da questa norma.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato nel passaggio in cui si afferma che, indipendentemente dalla disciplina del rimborso, il contribuente può opporsi in giudizio alla maggiore pretesa tributaria.

  • art. 84 d.P.R. n. 917/1986

    La norma è evocata dalla ricorrente in relazione al riporto delle perdite fiscali e alla loro incidenza sull'obbligazione tributaria.

  • art. 53 Cost.

    La Corte valorizza il principio di capacità contributiva come criterio che impone di non assoggettare il contribuente a un prelievo maggiore di quello effettivamente dovuto.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in connessione con il principio di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa, che deve evitare pretesi fiscali non corrispondenti alla reale situazione sostanziale.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    È richiamato a sostegno della tutela dell'affidamento e della correttezza nei rapporti tra contribuente e Amministrazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma invocata per omessa pronuncia sul motivo relativo all'uso del controllo automatizzato; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale su cui la parte ha incardinato i motivi di violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per l'asserita omessa pronuncia.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi affetta da errori di fatto o di diritto che incidano sull'obbligazione tributaria è emendabile anche in sede contenziosa, quando il contribuente impugni una maggiore pretesa dell'Amministrazione.
  • La possibilità di correggere la dichiarazione non è confinata al solo rimedio dell'integrativa entro i termini, ma il contribuente può sempre far valere l'errore per contrastare l'iscrizione a ruolo o la cartella, specie quando non vi sia più una via effettiva di rimborso.
  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 non può essere utilizzato per negare in via sostanziale la spettanza di perdite o crediti quando occorra accertare la reale capacità contributiva e verificare errori dichiarativi.
  • Uno scarto formale o un'irregolarità materiale nella compilazione della dichiarazione non consente, di per sé, di considerare inesistente il fatto fiscale sostanziale allegato dal contribuente, se questi ne dimostri l'effettiva esistenza.
  • In materia tributaria, il sistema delle dichiarazioni deve essere interpretato in modo coerente con il principio di capacità contributiva e con l'esigenza di non imporre al contribuente un carico superiore a quello realmente dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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