Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34123/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il consorzio aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione di alcuni terreni. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta perché i beni erano stati ritenuti non usucapibili, in quanto ricompresi nel patrimonio indisponibile del comune secondo la disciplina normativa sulla riforma sanitaria e sui trasferimenti dei beni degli enti ospedalieri. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di varie norme statali e regionali, sostenendo che i terreni, già trasferiti ope legis al comune e poi passati all'ASL, sarebbero stati nel possesso del consorzio dal 1984 in forza di un diritto di superficie e che il giudice d'appello avrebbe erroneamente richiamato l'art. 7 del d.l. 264/1974; con il secondo ha dedotto omesso/erroneo esame e falsa affermazione sulla inusucapibilità dei beni e sulla mancata prova dell'interversione del possesso, insistendo sul maturare del ventennio utile all'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il quadro normativo che, già dall'art. 7 del d.l. 264/1974 convertito in l. 386/1974, sottrae al commercio i beni degli enti ospedalieri e li rende non suscettibili di usucapione, a prescindere dalla loro concreta destinazione, salvo l'attivazione delle specifiche procedure di svincolo di destinazione previste dalla legislazione sanitaria successiva, che nella specie non risultavano neppure allegate o dimostrate. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre ad applicare la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 264/1974

    divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali sui beni degli enti ospedalieri; nullità degli atti in violazione del divieto

    ha introdotto un vincolo legale che sottrae i beni degli enti ospedalieri al commercio e impedisce il loro possesso utile ai fini dell'usucapione

  • l. 386/1974

    conversione del d.l. 264/1974

    ha confermato il regime di divieto e nullità previsto per i beni degli enti ospedalieri

  • art. 66 l. 833/1978

    trasferimento al patrimonio del comune dei beni mobili e immobili degli enti ospedalieri, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali

    ha disciplinato il trasferimento dei beni e il vincolo di destinazione nel quadro della riforma sanitaria

  • art. 65 l. 833/1978

    richiamato nella disciplina dei trasferimenti patrimoniali

    costituisce il riferimento normativo per il trasferimento dei beni alle unità sanitarie locali

  • artt. 39 e 40 l. 833/1978

    procedura per lo svincolo di destinazione e reinvestimento dei ricavi

    la rimozione del vincolo richiede una procedura formale e non può desumersi dal solo uso o possesso del bene

  • art. 5 d.lgs. 502/1992

    trasferimento dei beni al patrimonio delle nuove aziende sanitarie mediante provvedimento regionale

    ricostruisce il passaggio dei beni dal precedente sistema USL al nuovo sistema delle ASL

  • art. 23 l.r. Lazio 18/1994

    trasferimento al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere dei beni già facenti parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione sanitaria

    ha dato attuazione regionale al trasferimento dei beni sanitari al patrimonio delle aziende sanitarie

  • art. 24 l.r. Lazio 18/1994

    disciplina dei beni da reddito e dei beni culturali ed artistico-monumentali

    fa parte del regime regionale dei beni sanitari trasferiti

  • art. 1, comma 6, l.r. Lazio 14/2008

    trasferimento in proprietà alle singole aziende sanitarie territorialmente competenti dei beni non ancora trasferiti in comunione pro indiviso

    ha completato il riassetto proprietario dei beni sanitari rimasti privi di trasferimento formale

  • art. 1, comma 11, l.r. Lazio 14/2008

    abrogazione dell'art. 24 l.r. 18/1994

    ha inciso sulla disciplina regionale dei beni sanitari

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    usato come parametro del primo motivo di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame/erronea motivazione su fatto decisivo

    usato come parametro del secondo motivo di ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento in camera di consiglio con proposta del consigliere delegato

    ha consentito la definizione accelerata del giudizio di legittimità

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    condanna per responsabilità aggravata e somma in favore della Cassa delle Ammende

    applicato perché la Corte ha deciso conformemente alla proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    dà luogo all'obbligo di versamento aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • I beni già appartenenti agli enti ospedalieri, colpiti dal divieto legale di alienazione e costituzione di diritti reali, sono sottratti al commercio per effetto diretto della legge e, come tali, non sono usucapibili dal momento di entrata in vigore della disciplina limitativa.
  • L'eventuale trasferimento successivo dei beni nel sistema sanitario pubblico non incide sulla originaria sottrazione al possesso utile ad usucapionem, salvo che sia dimostrata la specifica procedura di svincolo di destinazione prevista dalla normativa sanitaria.
  • Chi invoca l'usucapione di beni soggetti a vincolo pubblicistico deve allegare e provare non solo il possesso ultraventennale, ma anche che il bene fosse effettivamente suscettibile di circolazione e di apprensione possessoria utile ai fini dell'acquisto a titolo originario.
  • La mancata dimostrazione dell'attivazione della procedura di svincolo o della rimozione del vincolo legale rende infondato il tentativo di ricondurre il bene al regime ordinario della proprietà privata.
  • In sede di legittimità, quando la decisione di merito si fonda sull'interpretazione di un assetto normativo consolidato già chiarito dalla giurisprudenza, il ricorso che si limiti a contestare tale ricostruzione senza scalfire il presupposto della non usucapibilità è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.