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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

Normativa italiana074U0264Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina il risanamento dei debiti degli enti mutualistici e ospedalieri, il finanziamento dell’assistenza ospedaliera e il trasferimento graduale di funzioni alle regioni in vista della riforma sanitaria. Prevede contributi aggiuntivi dal 1 luglio 1974, un fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera e vari divieti temporanei fino alla riforma. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al periodo transitorio 1974-1975.

Finanziamento e riforma dell’assistenza ospedaliera mutualistica

Finanziamento, risanamento dei debiti e avvio della riforma sanitaria

Il provvedimento interviene in una fase di transizione del sistema mutualistico-ospedaliero, con l’obiettivo di estinguere i debiti pregressi degli enti mutualistici verso ospedali e altri istituti di ricovero, finanziare la spesa ospedaliera e preparare il trasferimento delle funzioni alle regioni in vista della riforma sanitaria.

Operazioni finanziarie e copertura dei debiti pregressi

Il Ministero del tesoro è autorizzato a ricorrere al mercato finanziario fino a un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, poi elevato a lire 4.100 miliardi, per estinguere i crediti degli enti ospedalieri e di altri istituti di ricovero pubblici e privati verso gli enti mutualistici e, per quanto residua, verso i comuni. Le somme ricavate sono versate al bilancio dello Stato e poi destinate, con appositi decreti, al ripianamento delle esposizioni debitorie degli enti assistenziali indicati nel testo.

Per la liquidazione dei crediti per rette di degenza deve tenersi conto degli oneri finanziari che possono gravare sugli enti ospedalieri se la riscossione avviene dopo il 31 marzo 1975. Gli amministratori, i direttori amministrativi e i tesorieri degli enti ospedalieri rispondono della destinazione delle somme assegnate, che devono essere usate per estinguere i debiti contratti per l’attività ospedaliera sulla base di atti deliberativi esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1974, con priorità verso istituti bancari e fornitori di opere e materiali.

Riparto delle somme e soggetti destinatari

Le somme sono destinate al ripianamento dell’esposizione debitoria per assistenza di specifici enti e gestioni mutualistiche, tra cui INAM, ENPAS, INadel, ENPALS, casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, casse marittime e federazioni nazionali delle casse mutue di categorie autonome. Per ciascun ente il versamento avviene su conti speciali presso istituti di credito, sui quali sono emessi gli ordini di pagamento per l’estinzione dei crediti vantati da ospedali, altri enti di ricovero e case di cura private convenzionate.

Per i crediti per spese di spedalità è richiesto il nulla osta del comitato di vigilanza, rilasciato sulla base del conto consuntivo 1974 regolarmente approvato. Gli enti ospedalieri devono approvare il conto consuntivo 1974 entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge se non lo hanno già fatto. Le somme destinate ai comuni sono versate in un apposito capitolo del Ministero dell’interno, secondo criteri di riparto stabiliti con decreto interministeriale.

Contributi aggiuntivi per il finanziamento dell’assistenza ospedaliera

Dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1974 è istituita un’aliquota aggiuntiva dell’1,65% sui contributi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, di cui l’1,50% a carico dei datori di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori. Sempre dal 1 luglio 1974 sono introdotti contributi giornalieri aggiuntivi per il lavoro subordinato e una quota annua aggiuntiva per i lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti, oltre che per ciascun familiare assistibile.

Il gettito di tali maggiorazioni è versato entro quindici giorni dalla riscossione in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, destinato a coprire gli oneri delle operazioni finanziarie e, per la parte residua, a finanziare il Fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera.

Fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera

Dal 1 gennaio 1975 è istituito presso il Ministero della sanità il Fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera, destinato a finanziare sia l’assistenza ospedaliera sia l’impianto, la trasformazione e l’ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, nonché il rinnovo delle attrezzature sanitarie.

Il fondo è alimentato da:

  • una quota percentuale dei contributi e delle altre entrate di ciascun ente o gestione, calcolata in rapporto alla spesa ospedaliera 1973;
  • somme già destinate all’assistenza ospedaliera nei bilanci di Ministeri ed enti pubblici;
  • avanzi annuali della gestione INPS contro la tubercolosi, a partire dal 1974;
  • disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti da redditi propri, altre entrate o avanzi di esercizi precedenti;
  • la somma determinata ai sensi dell’art. 5;
  • un apporto integrativo dello Stato fino a 100 miliardi annui.

Le somme delle prime quattro fonti sono versate al bilancio dello Stato entro quindici giorni dalla riscossione o dall’accertamento e poi iscritte nella spesa del Ministero della sanità. È inoltre soppressa ogni disposizione relativa a interventi finanziari dello Stato e del Comune di Roma a favore del Pio istituto di Santo Spirito, degli ospedali riuniti di Roma e degli istituti fisioterapici ospedalieri per le finalità qui considerate.

Comitato di vigilanza e controlli

È istituito un comitato di vigilanza composto dai Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, o da loro delegati, oltre a tre rappresentanti delle regioni. Il comitato è presieduto dal Ministro della sanità e deve assicurare che le somme siano destinate ai creditori aventi diritto.

Gli istituti di credito incaricati dei pagamenti devono trasmettere mensilmente al comitato e alle regioni interessate l’elenco dei pagamenti eseguiti ai singoli beneficiari. I collegi sindacali degli enti mutualistici e degli enti previdenziali che gestiscono assistenza malattia devono segnalare tempestivamente le inadempienze ai Ministeri vigilanti; in caso di inadempienza degli amministratori si applicano sanzioni pecuniarie aumentate di tre volte rispetto a quelle previste per le violazioni tributarie richiamate dal testo.

Regime transitorio e trasferimento delle funzioni alle regioni

Le competenze in materia di assistenza ospedaliera degli enti mutualistici e previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale, che erogano le prestazioni in forma diretta e senza limiti di durata agli iscritti e ai familiari aventi diritto. Fino alla riforma sanitaria le regioni continuano anche a erogare l’assistenza in forma indiretta a chi ne abbia titolo secondo i regimi vigenti.

Il trasferimento operativo delle funzioni deve decorrere da una data non successiva al 31 dicembre 1974, fissata con decreto ministeriale. Entro il 1 luglio 1975 devono essere sciolti i consigli di amministrazione di diversi enti mutualistici e nominati commissari straordinari; dopo due anni da tale decreto, tutti gli enti e le gestioni autonome preposti all’assistenza sanitaria mutualistica sono estinti e le relative funzioni sono ripartite tra Stato, regioni e altri enti territoriali per l’attuazione del servizio sanitario nazionale.

Assistenza ai non assistibili e ai non abbienti

I soggetti non assistibili dagli enti o casse mutualistiche possono ottenere l’assistenza ospedaliera iscrivendosi in appositi ruoli e corrispondendo un importo pari alla spesa media capitaria annua rilevata per il 1974 o, per gli anni successivi, determinata dalle regioni di residenza o dalle province autonome. L’iscrizione dura almeno un triennio e la riscossione segue la procedura delle imposte dirette.

La mancata iscrizione non può comunque impedire le prestazioni ospedaliere d’urgenza, che sono retribuite secondo la disciplina regionale. Dal 1 gennaio 1975 l’assistenza ospedaliera è estesa anche ai non abbienti già assistiti a carico dei comuni.

Divieti gestionali, personale e struttura ospedaliera nel periodo transitorio

Fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato agli enti ospedalieri istituire nuove divisioni, sezioni o servizi, salvo specifiche e inderogabili esigenze assistenziali o didattico-scientifiche. È inoltre vietato aumentare gli organici e assumere nuovo personale, salvo sostituzioni e casi espressamente consentiti, nonché nei limiti delle piante organiche vigenti.

Sono previste anche limitazioni per enti e casse di assistenza malattia e per gli enti previdenziali che gestiscono malattia: è vietato assumere nuovo personale, salvo concorsi già indetti o in corso, e istituire nuove strutture o servizi sanitari. Le deroghe richiedono autorizzazione ministeriale, e per il personale sanitario è possibile coprire posti già vacanti in organico alla data di entrata in vigore del decreto.

Trattamento economico del personale e incarichi

Ai membri degli organi di amministrazione e ai dipendenti degli enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni giudicatrici o consultive non spetta alcun compenso, salvo l’indennità di missione se dovuta. Le leggi regionali devono fissare i limiti dei compensi per gli altri componenti delle commissioni.

Gli enti ospedalieri non possono corrispondere compensi o indennità eccedenti quelli previsti dalla legge o dagli accordi nazionali, né far svolgere straordinari oltre i limiti massimi contrattuali. Gli importi eccedenti sono conservati come assegno personale da riassorbire con futuri miglioramenti generali. È riconosciuto il diritto all’esercizio della libera attività professionale ai medici degli ospedali, dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici, secondo modalità e limiti fissati da regioni e province autonome.

Vincoli su patrimonio e atti dispositivi degli enti ospedalieri

Fino alla riforma sanitaria è vietato agli enti ospedalieri alienare beni immobili e titoli del proprio patrimonio o costituire diritti reali sugli stessi, salvo deroghe autorizzate dalla regione. Gli atti compiuti in violazione sono nulli, tranne quelli già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto. Amministratori e direttori amministrativi rispondono direttamente e solidalmente delle erogazioni e degli atti contrari alle disposizioni.

Farmaceutica ospedaliera e prontuario terapeutico

Dal 1 agosto 1974 il prontuario terapeutico I.N.A.M. è esteso agli enti, casse mutue e gestioni di assistenza malattia; dal 1 gennaio 1975 la stessa disciplina si applica anche all’assistenza farmaceutica indiretta. Il prontuario deve essere rivisto annualmente entro il 30 giugno con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e un comitato di esperti.

Gli enti ospedalieri sono autorizzati ad acquistare direttamente dalle imprese produttrici qualsiasi preparazione farmaceutica, e le imprese devono concedere uno sconto non inferiore al 50% sul prezzo al pubblico delle specialità medicinali, con esclusione degli emoderivati e degli altri preparati di origine umana.

Convenzioni con strutture sanitarie e utilizzo del personale

Le regioni stipulano convenzioni con cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, altri istituti ed enti indicati dal decreto e, se necessario, con case di cura private in possesso dei requisiti di legge. Le convenzioni devono essere conformi a schemi ministeriali approvati dal Consiglio dei Ministri; fino alla loro adozione restano efficaci le convenzioni già in corso, con sostituzione della regione all’ente mutualistico stipulante.

Per l’attuazione del trasferimento dell’assistenza ospedaliera le regioni devono avvalersi del personale degli enti mutualistici e degli altri enti pubblici del settore, comandato presso le regioni sulla base di contingenti determinati d’intesa tra Ministeri e regioni. Le competenze fisse e accessorie e i relativi oneri restano a carico delle regioni.

Riparto regionale, criteri e controlli sul fondo

I parametri di riparto del Fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera tra le regioni sono determinati con deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla base di elementi demografici, igienico-sanitari, strutturali, socio-economici e di mobilità della popolazione, con l’obiettivo di uniformare le prestazioni e ridurre i divari territoriali, specie nelle regioni meridionali e insulari.

Le regioni non possono integrare amministrativamente gli stanziamenti assegnati per le spese correnti agli enti ospedalieri. Il Ministro della sanità trasferisce le quote spettanti alle regioni con proprio decreto e il CIPE verifica annualmente l’andamento della gestione del fondo e i livelli di assistenza; se il fondo risulta insufficiente, deve intervenire una revisione legislativa delle fonti di alimentazione.

Regime regionale e disposizioni speciali territoriali

Le somme assegnate alle regioni per l’assistenza ospedaliera sono iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale. Se entro il 31 dicembre 1974 non è stata emanata la legge regionale sui criteri obiettivi di riparto, o se non è stato presentato il programma ospedaliero regionale, il riparto avviene secondo i criteri indicati dal decreto.

Per il Trentino-Alto Adige l’attuazione delle norme fondamentali di riforma è affidata alla regione e alle province autonome secondo le rispettive competenze, con assegnazione di una somma determinata in sede di definizione della quota variabile prevista dallo statuto speciale.

Disposizioni finali e oneri finanziari

Per la copertura degli oneri derivanti dall’aliquota aggiuntiva sui contributi è autorizzata la corrispondente utilizzazione delle maggiori entrate di un precedente decreto-legge, con facoltà del Ministro del tesoro di apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Alcuni articoli risultano soppressi o parzialmente abrogati dalle successive fonti richiamate nel testo. Le norme che fissano limiti temporali o transitori sono in larga parte collegate alla riforma sanitaria e al passaggio dal sistema mutualistico al nuovo assetto regionale del servizio sanitario.

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