Cassazione Civile, Ordinanza n. 14707/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo inammissibile e comunque infondato, il terzo inammissibile e comunque manifestamente infondato, il quarto infondato, il quinto infondato e il sesto inammissibile. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500 oltre spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, in base agli artt. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, e in mancanza di dichiarazione annuale, aveva rideterminato il reddito professionale per l’anno d’imposta 2009 ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, con interessi e sanzioni. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 era intervenuto un parziale autotutela con eliminazione dei prelevamenti e mantenimento dei soli versamenti non giustificati. Il ricorso introduttivo e l’appello erano stati respinti. In cassazione il contribuente proponeva sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione; 2) omesso esame di fatti decisivi e pretermissione delle censure; 3) violazione delle norme sugli accertamenti bancari per l’asserita mancanza di giustificazioni e per l’adesione del giudice alla tesi dell’Ufficio; 4) erronea applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 dopo Corte cost. n. 228/2014, sostenendo che la presunzione non varrebbe più per i professionisti; 5) violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sul contraddittorio e sul processo verbale di chiusura, perché l’accertamento riguardava anche IVA; 6) violazione di norme di diritto per le ulteriori censure già dedotte nei precedenti gradi.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Per gli accertamenti bancari costituisce presunzione legale a favore dell’Erario; per il professionista resta ferma per i versamenti, mentre la sentenza Corte cost. n. 228/2014 ha inciso solo sui prelevamenti.
art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Consente l’utilizzo delle movimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento IVA secondo la presunzione legale richiamata dalla Corte.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato con riferimento alla disciplina dell’accertamento IVA fondato su dati bancari.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente al minimo costituzionale.
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude la denunciata violazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza; la Corte respinge la doglianza relativa alla motivazione e alla pretesa nullità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte osserva che il motivo non individua un fatto storico decisivo omesso dal giudice.
Richiamato dalla Corte per osservare che, ove si lamentasse la pretermissione di censure, la doglianza avrebbe dovuto essere costruita in termini di omessa pronuncia.
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
La prova contraria deve essere analitica e riferita a ciascun versamento per superare la presunzione legale di imponibilità.
Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio di 60 giorni operano solo per accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, non per accertamenti a tavolino.
art. 24 L. n. 4/1929
Richiamato dal ricorrente in combinazione con l’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 per sostenere la necessità del verbale conclusivo.
Richiamato in tema di verbale conclusivo e garanzie procedimentali.
Menzi0nato per la difesa personale del ricorrente.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari fondati sugli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, i dati risultanti dai conti correnti integrano una presunzione legale a favore dell’Erario, che trasferisce sul contribuente l’onere di fornire una prova contraria specifica e analitica per ciascun versamento contestato.
- Per il professionista, la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 ha eliminato l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale solo con riguardo ai prelevamenti, non ai versamenti, i quali continuano a essere suscettibili di presunzione di imponibilità se non adeguatamente giustificati.
- La prova contraria agli accertamenti bancari non può essere generica: il contribuente deve indicare e documentare la riferibilità di ogni singola movimentazione a fatti non imponibili, e il giudice di merito deve verificare con rigore tali giustificazioni.
- Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 operano solo per accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolti nei locali del contribuente; non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio per gli accertamenti ‘a tavolino’ relativi a tributi non armonizzati.
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e ancorate a un fatto storico decisivo o a una precisa omissione di pronuncia; richiami generici a deduzioni di merito o a principi costituzionali non sono idonei a fondare l’impugnazione.
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