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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14707/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo inammissibile e comunque infondato, il terzo inammissibile e comunque manifestamente infondato, il quarto infondato, il quinto infondato e il sesto inammissibile. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500 oltre spese prenotate a debito.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, in base agli artt. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, e in mancanza di dichiarazione annuale, aveva rideterminato il reddito professionale per l’anno d’imposta 2009 ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, con interessi e sanzioni. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 era intervenuto un parziale autotutela con eliminazione dei prelevamenti e mantenimento dei soli versamenti non giustificati. Il ricorso introduttivo e l’appello erano stati respinti. In cassazione il contribuente proponeva sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione; 2) omesso esame di fatti decisivi e pretermissione delle censure; 3) violazione delle norme sugli accertamenti bancari per l’asserita mancanza di giustificazioni e per l’adesione del giudice alla tesi dell’Ufficio; 4) erronea applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 dopo Corte cost. n. 228/2014, sostenendo che la presunzione non varrebbe più per i professionisti; 5) violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sul contraddittorio e sul processo verbale di chiusura, perché l’accertamento riguardava anche IVA; 6) violazione di norme di diritto per le ulteriori censure già dedotte nei precedenti gradi.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Per gli accertamenti bancari costituisce presunzione legale a favore dell’Erario; per il professionista resta ferma per i versamenti, mentre la sentenza Corte cost. n. 228/2014 ha inciso solo sui prelevamenti.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Consente l’utilizzo delle movimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento IVA secondo la presunzione legale richiamata dalla Corte.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato con riferimento alla disciplina dell’accertamento IVA fondato su dati bancari.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente al minimo costituzionale.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude la denunciata violazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza; la Corte respinge la doglianza relativa alla motivazione e alla pretesa nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che il motivo non individua un fatto storico decisivo omesso dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per osservare che, ove si lamentasse la pretermissione di censure, la doglianza avrebbe dovuto essere costruita in termini di omessa pronuncia.

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    La prova contraria deve essere analitica e riferita a ciascun versamento per superare la presunzione legale di imponibilità.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio di 60 giorni operano solo per accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, non per accertamenti a tavolino.

  • art. 24 L. n. 4/1929

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con l’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 per sostenere la necessità del verbale conclusivo.

  • art. 13 D.Lgs. n. 472/1997

    Richiamato in tema di verbale conclusivo e garanzie procedimentali.

  • art. 86 c.p.c.

    Menzi0nato per la difesa personale del ricorrente.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari fondati sugli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, i dati risultanti dai conti correnti integrano una presunzione legale a favore dell’Erario, che trasferisce sul contribuente l’onere di fornire una prova contraria specifica e analitica per ciascun versamento contestato.
  • Per il professionista, la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 ha eliminato l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale solo con riguardo ai prelevamenti, non ai versamenti, i quali continuano a essere suscettibili di presunzione di imponibilità se non adeguatamente giustificati.
  • La prova contraria agli accertamenti bancari non può essere generica: il contribuente deve indicare e documentare la riferibilità di ogni singola movimentazione a fatti non imponibili, e il giudice di merito deve verificare con rigore tali giustificazioni.
  • Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 operano solo per accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolti nei locali del contribuente; non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio per gli accertamenti ‘a tavolino’ relativi a tributi non armonizzati.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e ancorate a un fatto storico decisivo o a una precisa omissione di pronuncia; richiami generici a deduzioni di merito o a principi costituzionali non sono idonei a fondare l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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