Cassazione Civile, Ordinanza n. 17178/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, chiedendo il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 13 e 16 dicembre 1990 ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso ritenendo il diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sul fatto decisivo della mancanza del requisito soggettivo della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma; 2) violazione della disciplina agevolativa e dell’art. 2697 c.c., per avere riconosciuto il rimborso senza che il contribuente provasse i requisiti di legge, pur avendo egli ammesso di non essere residente nei Comuni interessati e di svolgere attività lavorativa come dipendente; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per difetto di prova del credito; 4) violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dallo ius superveniens del 2017, sostenendo che i rimborsi dovessero essere eseguiti nei limiti delle risorse stanziate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo effettivamente omesso l’esame della questione decisiva relativa alla sussistenza dei presupposti soggettivi del beneficio, in particolare della residenza o comunque dell’appartenenza ai soggetti beneficiari previsti dalla disciplina agevolativa. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo, e infondato il quarto, chiarendo che la modifica normativa del 2017 incide solo sulla fase esecutiva/di ottemperanza e non sul diritto al rimborso in sé. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile quando il giudice di merito non si pronunci su un presupposto di fatto controverso e potenzialmente decisivo per la decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il paradigma corretto per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Individua i soggetti destinatari dei benefici fiscali per il sisma del 1990 richiamando la disciplina previgente sulle agevolazioni.
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Rileva quale base normativa del diritto al rimborso delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma.
art. 3 ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990, n. 2057
Contempla tra i beneficiari sia i residenti nei Comuni colpiti sia i soggetti che svolgevano nell’area attività industriale, commerciale, artigiana o agricola, anche se residenti altrove.
d.P.C.m. 15 gennaio 1991
È richiamato quale atto di individuazione dei Comuni interessati dal sisma e quindi dei possibili beneficiari.
Si conferma che, nel giudizio sul rimborso, grava sul contribuente l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Le difese dell’Amministrazione sui presupposti del rimborso non sono precluse in appello, perché attengono al tema originario del decidere.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017 n. 123
Lo ius superveniens limita l’esecuzione dei rimborsi alle risorse stanziate, ma non elimina il diritto sostanziale al rimborso dei soggetti aventi titolo.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso contro il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso tributario, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto richiesto.
- La contestazione dell’Amministrazione sui presupposti del rimborso costituisce mera difesa e può essere sollevata anche in appello, perché resta interna al tema del decidere sul diritto al rimborso.
- Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sui fatti costitutivi controversi e potenzialmente decisivi; l’omissione integra vizio di motivazione/esame rilevante in cassazione.
- La disciplina sopravvenuta che limita i rimborsi alle risorse stanziate non incide sull’an debeatur del diritto al rimborso, ma opera sul piano della concreta esecuzione o liquidazione nei limiti del plafond disponibile.
- Ai fini delle agevolazioni per il sisma del 1990, il requisito soggettivo va verificato secondo la normativa speciale: possono rilevare non solo i residenti nei Comuni colpiti, ma anche altri soggetti che svolgano attività nelle aree interessate, se previsti dalla disciplina applicabile.
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