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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05325/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per gli anni d’imposta 2001, 2002, 2003 e 2004, maggior reddito Irpef sulla base del c.d. redditometro, valorizzando la disponibilità di beni-indice di capacità contributiva, in particolare due autovetture e una quota di un immobile. Dopo un primo accoglimento dei ricorsi del contribuente in primo grado e un iniziale rigetto degli appelli dell’Ufficio da parte della CTR, la precedente decisione di legittimità aveva cassato con rinvio ritenendo corretta la regola sull’onere probatorio gravante sul contribuente e chiedendo una nuova valutazione delle dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi. Riassunto il giudizio, la CTR in diversa composizione ha accolto gli appelli dell’Ufficio, ritenendo non provata dal contribuente la disponibilità di redditi esenti o di provviste idonee a giustificare le spese, e ha giudicato inattendibili le dichiarazioni dei terzi, anche per la loro provenienza da soggetti vicini al contribuente e per l’assenza di tracciamento bancario delle ingenti somme dedotte. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando la mancata considerazione della documentazione sulla disponibilità di una delle vetture e sull’accensione di un mutuo; violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe mal governato le regole sulla prova e sulla valutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era esistente, intelligibile e idonea a ricostruire il percorso logico-giuridico seguito, avendo spiegato perché il contribuente non aveva assolto l’onere della prova e perché le dichiarazioni dei terzi erano inattendibili. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una censura di insufficienza motivazionale, mentre la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. non era tale, perché il giudice di merito non aveva invertito l’onere della prova ma aveva semplicemente ritenuto non assolto quello gravante sul contribuente. La Corte ha inoltre confermato che, nel redditometro, una volta accertati i fattori-indice, spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. In conseguenza del rigetto, ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta accelerata, anche alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    L’accertamento sintetico fondato su beni-indice di capacità contributiva è legittimo; una volta provata dall’Ufficio l’esistenza dei fattori-indice, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice si limiti a ritenere non assolto l’onere da parte di chi ne era gravato.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Le dichiarazioni sostitutive di notorietà rese da terzi possono essere introdotte nel processo tributario come elementi indiziari, ma non possono da sole fondare la decisione e vanno valutate nel complessivo contesto probatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; non basta la critica alla sua sinteticità o alla mancata considerazione di tutte le risultanze istruttorie.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione né richieste di rivalutazione delle prove.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale, cioè all’esistenza di una motivazione non apparente e non incomprensibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata legittima, in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La conformità della decisione alla proposta accelerata consente la condanna della parte ricorrente per abuso del processo e al pagamento di una somma equitativamente determinata e di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel reddometro, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva; da quel momento il contribuente deve provare, con elementi concreti e credibili, la disponibilità di redditi esenti o di diversa provvista idonea a giustificare le spese.
  • Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono utilizzabili nel processo tributario come indizi, ma richiedono una valutazione di attendibilità e non possono costituire da sole la base esclusiva della decisione.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alla motivazione inesistente, apparente, perplessa o incomprensibile; non è deducibile la mera insufficienza della motivazione né la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri il criterio legale di riparto dell’onere della prova, non quando il ricorrente contesti, in realtà, l’apprezzamento di merito delle prove e la ritenuta mancata dimostrazione dei fatti allegati.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una rivalutazione del merito sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, se il fatto storico controverso è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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