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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13167/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2007 nei confronti di una società operante nel commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria. L’Ufficio aveva disconosciuto costi per sponsorizzazione sostenuti in favore di una ASD di pallacanestro, ritenendoli non inerenti e comunque antieconomici per sproporzione rispetto all’attività d’impresa. La CTR aveva invece accolto l’appello della società, affermando la liceità fiscale dell’operazione e l’effettività della spesa, nonché la sua inerenza all’attività di impresa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 42 d.P.R. 600/1973, art. 54 d.P.R. 633/1972 e art. 109 TUIR, sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare inerenti i costi di sponsorizzazione, poiché non funzionali all’attività specifica della società e connotati da antieconomicità. In via preliminare, la Corte ha anche esaminato l’eccezione di inammissibilità per la notificazione del ricorso alla società cancellata dal registro, ritenendo valida la notifica alla società in virtù dell’ultrattività del mandato, ma inammissibile la notifica/proposizione nei confronti del liquidatore personalmente, non essendo stata provata una sua legittimazione passiva autonoma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nei confronti della società contribuente, ritenendo infondato il motivo sulla violazione di legge: ha affermato che la CTR ha correttamente applicato i principi sull’inerenza, considerandola come giudizio qualitativo riferito all’attività d’impresa e non come mera valutazione di convenienza economica o di congruità quantitativa; ha inoltre ritenuto che la valutazione svolta dal giudice di merito sull’attinenza della sponsorizzazione e sul possibile ritorno economico nel lungo periodo fosse insindacabile in sede di legittimità se censurata come violazione di legge. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del liquidatore personalmente, perché costui non risultava legittimato passivamente nella controversia, essendo il rapporto processuale riferibile alla società. Quanto alle spese, nulla è stato disposto in favore della società estinta per mancata costituzione dei soci successori, mentre l’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese alla controricorrente che si era costituita.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il principio di inerenza dei costi, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, ha natura unitaria e richiede che il costo sia riferibile all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o proiettata nel futuro, restando esclusi i costi estranei alla sfera imprenditoriale.
  • L’inerenza è un giudizio di tipo qualitativo e non si identifica con la mera congruità o utilità economica della spesa: la sproporzione del costo può costituire soltanto un indice sintomatico, non il criterio decisivo.
  • Sul piano probatorio, il contribuente deve dimostrare l’esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione all’attività d’impresa; l’Amministrazione può contestarne l’inerenza allegando insufficienza probatoria o ulteriori circostanze fattuali, anche valorizzando l’antieconomicità della spesa.
  • Quando il giudice di merito accerta che una spesa di sponsorizzazione è attinente all’attività imprenditoriale e che la valutazione dell’Ufficio si fonda su un criterio meramente quantitativo, tale valutazione di fatto non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
  • Dopo l’estinzione di una società, la notifica dell’impugnazione alla società cancellata può ritenersi valida per ultrattività del mandato difensivo se l’estinzione non sia stata comunicata nel processo; tuttavia, il liquidatore non è automaticamente legittimato passivo in proprio, salvo prova di una diversa posizione sostanziale o della qualità di socio successore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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