Cassazione Civile, Ordinanza n. 13848/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda trattenute operate da una cassa previdenziale privatizzata sulla pensione di vecchiaia di un iscritto, qualificate come contributo di solidarietà. Il giudice di merito aveva dichiarato illegittimo il prelievo e condannato la cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale. In cassazione la cassa ha articolato tre motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano le casse privatizzate e del quadro costituzionale, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo perché imposto nell'esercizio dei poteri riconosciuti per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo e sorretto da delibere interne e da bilanci tecnici; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad applicare, quantomeno, il contributo dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, assumendo l'equivalenza tra l'inerzia normativa degli enti e l'illegittimità sopravvenuta dei regolamenti adottati; (3) violazione delle norme in tema di prescrizione, sostenendo che il credito fosse soggetto a prescrizione quinquennale perché liquido ed esigibile, o comunque perché si trattava di prestazioni pensionistiche assoggettate alla disciplina speciale dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il contributo di solidarietà imposto da una cassa previdenziale privatizzata necessita di un espresso fondamento legislativo e non può essere introdotto autonomamente dalla cassa mediante delibere, poiché costituisce una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre escluso che la disciplina legislativa richiamata dalla ricorrente consenta di equiparare l'adozione di delibere poi dichiarate illegittime all'inerzia degli enti o al mancato assenso ministeriale, presupposti invece richiesti dalla legge per l'applicazione del contributo straordinario dell'1%. Infine, ha ribadito che, per l'indebita trattenuta da contributo illegittimo, opera la prescrizione decennale e non quella quinquennale, perché il credito restitutorio non coincide con un rateo pensionistico liquidato ed esigibile nei termini invocati dalla cassa. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla rifusione in favore del resistente con distrazione al difensore, e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia
base della declaratoria di inammissibilità per orientamento giurisprudenziale consolidato
richiamato per la definizione in camera di consiglio e per le conseguenze sulle sanzioni processuali
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna pecuniaria per abuso del processo e alla cassa delle ammende
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
invocato nel primo motivo in relazione alla valutazione delle risultanze documentali
artt. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamati dalla ricorrente come base del sistema delle casse privatizzate
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato come fondamento dei poteri delle casse per misure di equilibrio finanziario
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato nella sequenza normativa sul pro rata e sulle delibere delle casse
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
interpretato come norma che fa salvi solo provvedimenti legittimamente adottati e finalizzati al riequilibrio di lungo periodo
art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214
considerato norma che prevede misure di riequilibrio strutturale e, solo in via residuale, un contributo dell'1% in presenza di presupposti tassativi
artt. 2, 3 e 23 Cost.
richiamati per il profilo di ragionevolezza e soprattutto per il principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte
art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21
invocato dalla ricorrente in tema di prescrizione
invocato per sostenere la prescrizione quinquennale di crediti periodici
art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
ritenuto non conferente perché dettato per le prestazioni INPS e per trattamenti pensionistici in un diverso ambito sistematico
artt. 3 e 38 Cost.
richiamati dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione e sul sistema previdenziale
art. 23 Cost.
interpretato nel senso che una prestazione patrimoniale imposta deve trovare un univoco fondamento nella legge
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
la Corte esclude che da tale disposizione derivi un potere autonomo della cassa di imporre contributi di solidarietà
Massime di principio
- Il contributo di solidarietà imposto da una cassa previdenziale privatizzata ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede un espresso fondamento legislativo; non può essere introdotto autonomamente dall'ente mediante delibere interne.
- Le norme che consentono alle casse di adottare misure per l'equilibrio finanziario non legittimano, di per sé, contributi straordinari diversi e autonomi rispetto ai presupposti e ai limiti fissati dalla legge.
- Quando il legislatore subordina un contributo straordinario a presupposti tassativi, chi lo invoca deve allegare e dimostrare puntualmente il ricorrere di tali presupposti; non è sufficiente assimilare situazioni fattuali o normative eterogenee.
- L'illegittimità di una delibera che imponga un prelievo non può valere retroattivamente a sanare la mancanza dei requisiti legali richiesti per il diverso contributo previsto dalla legge.
- Per la ripetizione delle trattenute indebitamente operate su ratei pensionistici in forza di un prelievo illegittimo, il termine di prescrizione è decennale quando il credito restitutorio non sia liquido ed esigibile nel senso richiesto per i crediti periodici soggetti a prescrizione breve.
- La disciplina speciale dettata per determinate prestazioni pensionistiche dell'INPS non è automaticamente estensibile alle pretese restitutorie derivanti da prelievi illegittimi di enti previdenziali privatizzati.
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