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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13847/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalle trattenute operate da una cassa previdenziale privatizzata sulla pensione di vecchiaia di un iscritto, qualificandole come contributo di solidarietà. Il giudice di primo grado e la corte d'appello avevano ritenuto illegittime tali trattenute e avevano condannato la cassa alla restituzione delle somme indebitamente prelevate, nei limiti della prescrizione decennale, detraendo quanto eventualmente dovuto per il biennio 2012-2013 in base alla normativa richiamata dal giudice di merito. In cassazione la cassa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e la sostenibilità finanziaria di lungo periodo, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo in quanto espressione dei poteri dell'ente e sorretto da un adeguato fondamento normativo, anche alla luce delle delibere interne e dell'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011; con il secondo ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale propria delle prestazioni previdenziali ovvero quella breve relativa ai crediti liquidi ed esigibili, anche in relazione all'art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970 e all'art. 2948 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le questioni prospettate fossero già coperte da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, correttamente recepito dalla sentenza impugnata e dalla proposta di definizione. In particolare ha ribadito che il contributo di solidarietà imposto dalla cassa non poteva trovare legittimazione in una mera autonomia regolamentare dell'ente, perché le prestazioni patrimoniali imposte richiedono una base legale ai sensi dell'art. 23 Cost.; ha inoltre confermato che la pretesa restitutoria del pensionato, avente ad oggetto somme trattenute in forza di una misura patrimoniale illegittima, è soggetta a prescrizione decennale e non quinquennale, perché non si tratta di riliquidazione della pensione ma di ordinaria ripetizione di indebito. La Corte ha altresì condannato la ricorrente al pagamento di Euro 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto nei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito perché reputa l'impugnazione inammissibile alla luce di un orientamento consolidato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    L'impugnazione è dichiarata inammissibile perché le questioni prospettate sono già state risolte in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 23 Cost.

    Le prestazioni patrimoniali imposte devono avere fondamento nella legge; un ente previdenziale privatizzato non può introdurre un contributo di solidarietà in assenza di base legislativa.

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    La Corte ribadisce che la norma sull'autonomia delle casse privatizzate e sull'equilibrio finanziario non giustifica, da sola, il potere di imporre un contributo di solidarietà non previsto dalla legge.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato insieme alla disciplina del pro rata, ma non considerato idoneo a fondare il prelievo contestato.

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Fa salvi i provvedimenti legittimamente assunti dalle casse per i criteri di determinazione dei trattamenti previdenziali, ma non legittima il contributo di solidarietà in esame.

  • art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    La norma conferma che quando il legislatore intende imporre un contributo di solidarietà lo fa direttamente, delimitandone presupposti e misura; non costituisce base per il diverso prelievo deciso dalla cassa.

  • artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia delle casse privatizzate, ma non idonei a superare il requisito della base legale imposto dall'art. 23 Cost.

  • art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    Invocato per sostenere un diverso regime di prescrizione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La Corte esclude che il credito azionato sia soggetto alla prescrizione breve prevista per talune prestazioni periodiche, perché manca liquidità ed esigibilità del maggiore importo non corrisposto.

  • art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    Non è applicabile alla fattispecie, sia per il suo ambito riferito alle prestazioni INPS, sia perché la controversia non riguarda una riliquidazione pensionistica ma la ripetizione di trattenute illegittime.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alle risultanze documentali, ma senza rilievo decisivo, poiché la questione è risolta sul difetto di base legale del prelievo.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta, la disposizione consente la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende quale misura sanzionatoria per l'abuso del processo.

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio e per la conseguente applicazione della sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c.

  • art. 380-bis, primo comma, c.p.c.

    La proposta del consigliere delegato era di definizione del giudizio per manifesta infondatezza/inammissibilità.

  • art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

    La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso nonostante la proposta del consigliere.

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento processuale della decisione conforme alla proposta e della conseguente sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Un ente previdenziale privatizzato non può imporre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici in mancanza di una specifica base legislativa: l'autonomia regolamentare non basta, perché il prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta all'art. 23 Cost.
  • La previsione di poteri organizzativi o di riequilibrio finanziario in capo alla cassa non consente di introdurre misure che incidano sui trattamenti pensionistici oltre i limiti fissati dalla legge; se il legislatore intende consentire un contributo di solidarietà, deve delimitarne presupposti e misura in modo espresso.
  • Quando si chiede la restituzione di somme trattenute indebitamente sulla pensione in forza di un prelievo illegittimo, l'azione va qualificata come ripetizione di indebito e non come riliquidazione del trattamento previdenziale; ne consegue, nel caso esaminato, la prescrizione decennale.
  • La prescrizione breve delle prestazioni periodiche presuppone che il credito sia liquido ed esigibile nella sua integrità; se il pensionato ha percepito solo il rateo decurtato e non anche la differenza trattenuta, il maggiore importo non è ancora stato messo a sua disposizione e non opera la prescrizione quinquennale invocata dall'ente.
  • Quando il ricorso di cassazione si limita a riproporre questioni già definite in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, senza offrire argomenti idonei a mutare l'orientamento consolidato, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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