Cassazione Civile, Ordinanza n. 13850/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta a ottenere i ratei della pensione di vecchiaia anticipata per invalidi, riformando in appello una decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di corrispondenza tra petitum e domanda originaria. La Corte d'appello aveva accertato, anche tramite CTU, la sussistenza del requisito sanitario fin dalla domanda amministrativa, ma aveva fatto decorrere il trattamento dal 1 novembre 2014, applicando il meccanismo delle c.d. finestre mobili. Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che, per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, l'età pensionabile restava fissata al compimento del 60° anno di età e che quindi la pensione dovesse decorrere dal 1 marzo 2014. Dopo il rigetto del ricorso con ordinanza n. 11208/2022, il medesimo soggetto ha chiesto la revocazione deducendo: 1) errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. per asserita omissione dell'esame del motivo di ricorso; 2) errore sul capo delle spese, poiché sarebbe stata trascurata la dichiarazione ai fini dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la precedente ordinanza aveva comunque esaminato il motivo di ricorso e la censura mirava in realtà a contestarne l'interpretazione, cioè un errore di giudizio e non percettivo. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, poiché il regolamento delle spese si fondava su un erroneo presupposto di fatto circa l'inesistenza dei requisiti per l'esonero, mentre dagli atti emergeva una valida dichiarazione sostitutiva reddituale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di revocazione, dichiarando inammissibile il primo; ha revocato l'ordinanza n. 11208/2022 limitatamente alla statuizione sulle spese e, in sede rescissoria sul ricorso n. 15645/2020, limitatamente a tale capo, ha dichiarato che nulla era dovuto dal ricorrente per spese processuali. Ha inoltre condannato l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, ritenendo che l'errore percettivo sulle condizioni per l'esonero fosse decisivo e non controverso.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo in presenza di una falsa percezione immediatamente rilevabile, non quando la censura investe l'interpretazione o la valutazione giuridica della decisione impugnata.
art. 391-bis c.p.c.
È la norma processuale che consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per la gestione camerale del procedimento e il termine di deposito dell'ordinanza.
art. 1, d.lgs. n. 503/1992
Invocato dal ricorrente per sostenere che, per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, l'innalzamento dell'età pensionabile non opererebbe e la pensione dovrebbe decorrere dal compimento del 60° anno di età.
art. 12, d.l. n. 78/2010
Richiamato dalla sentenza precedente per applicare il regime delle c.d. finestre mobili alla decorrenza della pensione.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Consente l'esonero dalle spese processuali in presenza della prescritta dichiarazione reddituale; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tale dichiarazione fosse validamente prodotta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per distinguere l'errore di giudizio, denunciabile con i mezzi ordinari, dall'errore di fatto revocatorio.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. postula una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, non un errore di valutazione, di interpretazione o di qualificazione giuridica del motivo di ricorso.
- Non sussiste errore revocatorio quando la Corte di cassazione abbia comunque deciso sul motivo, sia pure senza esaminare analiticamente tutte le argomentazioni svolte: in tal caso la censura attiene al modo in cui il motivo è stato interpretato o valutato, e non a una sua totale omissione percettiva.
- Nel giudizio di revocazione contro sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto deve riguardare soltanto atti interni al giudizio di legittimità, essere decisivo e non vertente su punti controversi tra le parti.
- L'esonero dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. può essere riconosciuto anche quando la dichiarazione reddituale risulti da un atto separato ritualmente prodotto e richiamato, purché presenti i requisiti minimi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
- Un errore percettivo sulla sussistenza delle condizioni per l'esonero dalle spese, ove decisivo e non controverso, può giustificare la revocazione della statuizione sulle spese anche se la decisione resta ferma nel merito restante.
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