Cassazione Civile, Ordinanza n. 13846/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata da una cassa di previdenza privatizzata su una pensione, a titolo di contributo di solidarietà. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il prelievo e aveva ordinato la restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale. In cassazione la cassa previdenziale ha proposto tre motivi: con il primo ha sostenuto di avere legittimamente introdotto il contributo di solidarietà in forza della propria autonomia regolamentare e delle norme che consentono misure di riequilibrio finanziario, deducendo anche il rispetto dei principi di ragionevolezza e gradualità; con il secondo, in subordine, ha invocato l'applicazione del contributo di solidarietà previsto per il biennio 2012-2013 dall'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011; con il terzo, ancora in subordine, ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale, sostenendo che dovesse operare la prescrizione quinquennale prevista per i trattamenti pensionistici e per i crediti liquidi ed esigibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che le censure fossero tutte già risolte da un orientamento consolidato e non introducessero argomenti idonei a superarlo. Ha confermato quindi la decisione di merito che aveva ritenuto illegittime le trattenute a titolo di contributo di solidarietà e aveva riconosciuto la ripetizione degli importi indebitamente prelevati. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di Euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., dando atto altresì della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta che richiede una base legale espressa; una cassa previdenziale privatizzata non può introdurlo autonomamente.
art. 24, comma 24, lettera b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
il contributo di solidarietà biennale è previsto solo in presenza di presupposti tassativi; non opera automaticamente e richiede la prova dell'inerzia dell'ente o del parere negativo dei Ministeri vigilanti.
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare misure di equilibrio finanziario, ma non fonda il potere di imporre un contributo di solidarietà in assenza di base legislativa.
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
salva solo i provvedimenti legittimamente adottati dagli enti per incidere sui criteri di determinazione dei trattamenti previdenziali e finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine.
artt. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia degli enti privatizzati, ma ritenuti non idonei a fondare il potere di imporre il contributo contestato.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004
richiamato dalla ricorrente come base regolamentare delle delibere contributive, ma non sufficiente a superare la necessità di una base legale.
evocato nel primo motivo come norma asseritamente violata per l'omesso esame della documentazione tecnica, ma senza esito utile nel giudizio di legittimità.
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi un errore della sentenza impugnata nella valutazione della domanda subordinata.
art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21
invocato per sostenere la prescrizione quinquennale, ma non ritenuto applicabile alla fattispecie.
richiamato dalla ricorrente per la prescrizione quinquennale dei crediti periodici, ma escluso in quanto il credito oggetto di causa non era liquido ed esigibile nei termini richiesti.
art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
considerato non pertinente perché dettato per le prestazioni INPS e, comunque, relativo a fattispecie di riliquidazione del trattamento pensionistico, diversa dall'indebita trattenuta esaminata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
riguarda i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché contrastanti con un orientamento consolidato.
costituisce il fondamento dell'inammissibilità del ricorso quando la questione è già stata decisa in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata.
art. 380-bis, primo e secondo comma, c.p.c.
regola il procedimento camerale definito con proposta del consigliere e richiesta di decisione della parte ricorrente.
consente la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di definizione conforme alla proposta e valutazione di abuso del processo.
non applicabile nel caso concreto perché presuppone una pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c., mancante per difetto di costituzione della controparte.
richiamato solo per escludere la possibilità di applicare l'art. 96, terzo comma, c.p.c. in assenza di statuizione sulle spese.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
richiamato per la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende e per il meccanismo sanzionatorio collegato alla decisione conforme alla proposta.
fondamento della condanna al pagamento di Euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
rileva anche per la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ente previdenziale privatizzato non può imporre un contributo di solidarietà in assenza di una base legislativa espressa, poiché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
- Le norme che attribuiscono autonomia regolamentare e poteri di equilibrio finanziario alle casse privatizzate consentono misure incidenti sui criteri di calcolo delle prestazioni solo nei limiti e secondo i presupposti fissati dalla legge; non valgono a legittimare, da sole, prelievi straordinari e temporanei sui pensionati.
- Il contributo di solidarietà previsto dall'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 opera solo al ricorrere di presupposti tassativi: inerzia dell'ente nell'adottare misure strutturali di riequilibrio o parere negativo dei Ministeri vigilanti; tali condizioni devono essere specificamente allegati e provati.
- La declaratoria di illegittimità di delibere di prelievo non equivale alla prova dell'inerzia richiesta dalla disciplina legale per l'applicazione del contributo di solidarietà sostitutivo, trattandosi di fatti e presupposti eterogenei.
- La prescrizione quinquennale per i trattamenti pensionistici presuppone un credito liquido ed esigibile già posto a disposizione dell'assicurato; se si agisce per la restituzione di trattenute indebitamente operate su singoli ratei, trova applicazione la prescrizione decennale.
- La disciplina dettata per le prestazioni previdenziali dell'INPS e per le riliquidazioni dei trattamenti pensionistici non si estende automaticamente alle controversie aventi ad oggetto l'indebita ritenuta di somme operate da una cassa professionale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si pongono in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e la parte non offre argomenti idonei a rimeditarlo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13773/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13836/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13847/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13848/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13849/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13850/2025 del 23/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →