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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13836/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un soggetto che aveva proposto domanda amministrativa di pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 d.lgs. n. 503/1992 otteneva in appello il riconoscimento della prestazione, ma con decorrenza differita rispetto a quella richiesta: la Corte d’appello, sulla base di una consulenza tecnica, accertava il requisito sanitario dell’invalidità all’80% dal luglio 2017 e, applicando la finestra mobile, faceva decorrere il trattamento dall’agosto 2018. Nel fare ciò compensava integralmente le spese dei due gradi di merito, motivando sul fatto che la decorrenza del diritto fosse successiva alla proposizione dell’appello. Il ricorrente per cassazione censurava solo la statuizione sulle spese, deducendo: violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c., oltre ad omessa o apparente motivazione ex art. 132 c.p.c.; sosteneva che la compensazione fosse ingiustificata perché il requisito sanitario sarebbe già sussistito dal luglio 2017 e non si sarebbe potuto considerare il diritto sorto dopo l’appello; lamentava inoltre ultrapetizione perché l’INPS non aveva eccepito l’applicazione delle finestre mobili; infine contestava l’assetto delle spese in ragione della condotta processuale dell’INPS nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha affermato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, residuando solo il controllo sul "minimo costituzionale"; nella specie la motivazione della Corte territoriale era chiara e non apparente. Ha poi richiamato il principio secondo cui anche per la pensione di vecchiaia anticipata degli invalidi si applicano le finestre mobili di cui all’art. 12 d.l. n. 78/2010, sicché la decorrenza dell’assegno dall’agosto 2018 era corretta. Quanto alle spese, ha ritenuto legittima la compensazione integrale perché il riconoscimento della prestazione con decorrenza posteriore a quella originariamente chiesta integra una soccombenza solo parziale sul piano temporale e giustifica l’uso del potere discrezionale di compensazione, senza violare gli artt. 91 e 92 c.p.c. o il divieto di porre le spese a carico della parte parzialmente vittoriosa in modo non consentito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sulla motivazione è ammissibile solo entro il perimetro del vizio di motivazione mancante o apparente, cioè del minimo costituzionale; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; il vizio ricorre solo se è totalmente mancante, apparente, perplessa o affetta da irriducibile contrasto.

  • art. 12, d.l. n. 78/2010

    Il regime dei differimenti o finestre mobili si applica anche ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% e, più in generale, a tutti i casi di pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti.

  • art. 1, d.lgs. n. 503/1992

    È la norma di riferimento per la pensione anticipata di vecchiaia richiesta nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice applica, nella definizione della decorrenza della prestazione, un regime legale rilevabile in base alla domanda proposta e al quadro normativo applicabile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma il principio va letto insieme alla disciplina della compensazione nei casi consentiti.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel caso di accoglimento parziale la compensazione, totale o parziale, è consentita; la parte integralmente vittoriosa non può essere gravata delle spese della controparte salvo eccezioni di legge.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se manca o è meramente apparente, non quando sia semplicemente non condivisa dal ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il sindacato sulla motivazione è oggi limitato al solo rispetto del minimo costituzionale: non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà, ma solo mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità radicale o irriducibile contrasto argomentativo.
  • In materia di prestazioni previdenziali, la decorrenza riconosciuta in sentenza è parte essenziale del bene della vita richiesto; il riconoscimento del diritto con decorrenza posteriore a quella domandata non equivale ad accoglimento pieno della domanda originaria e può integrare una soccombenza solo parziale sul piano temporale.
  • Il regime delle finestre mobili/differimenti previsto per la pensione di vecchiaia si applica anche alle pensioni richieste da assicurati invalidi in misura pari o superiore all’80%, quando la disciplina legale lo estende ai casi di pensionamento alle età previste dagli specifici ordinamenti.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata anche senza soccombenza reciproca in senso stretto, quando la parte che ottiene il riconoscimento della prestazione lo ottenga con decorrenza significativamente posteriore a quella richiesta, secondo un criterio di causalità e non di mera vittoria formale.
  • Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice applica d’ufficio una disciplina legale rilevante per la decorrenza della prestazione, purché la decisione resti nei limiti del petitum e della causa petendi dedotti.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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