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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13773/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato rinnovo, alla scadenza, di un incarico dirigenziale precedentemente attribuito a una dirigente regionale inquadrata nella terza fascia. La lavoratrice aveva agito per ottenere la differenza retributiva tra quanto percepito fino al 31.12.2011 e quanto corrisposto dal 1.1.2012 al 15.3.2013, invocando l'art. 42 del c.c.r.l. dirigenti regionali 2002-2005, che assicura al dirigente non confermato un incarico equivalente o comunque una retribuzione di posizione non inferiore del 10% rispetto a quella precedente. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che tale clausola non fosse applicabile, poiché la dirigente di terza fascia non poteva essere destinataria di incarichi di direzione generale. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazione dell'art. 11, comma 5, l.r. n. 20 del 2003 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la norma regionale consentisse invece anche ai dirigenti di terza fascia il conferimento di incarichi di direzione generale e, conseguentemente, il diritto alla tutela economica prevista dall'art. 42 cit.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo e integrando la motivazione della sentenza di appello ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Ha ritenuto, innanzitutto, che la disciplina invocata dalla ricorrente non fosse applicabile ratione temporis al periodo in contestazione, poiché l'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, prevede che, alla scadenza dell'incarico dirigenziale, la pubblica amministrazione possa conferire un altro incarico anche di valore economico inferiore e che non si applichino disposizioni normative o contrattuali più favorevoli. La Corte ha qualificato tale norma come principio fondamentale di riforma economico-sociale, applicabile anche alla Regione Siciliana e idonea a sterilizzare l'art. 42 del c.c.r.l. dirigenti 2002-2005. Ha inoltre richiamato il principio per cui il datore di lavoro pubblico non può attribuire inquadramenti o incarichi difformi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme imperative del d.lgs. n. 165/2001. Condannata la ricorrente alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.c.r.l. dirigenti Regione Sicilia 2002-2005

    "retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito"

    La clausola non è applicabile alla fattispecie, perché è stata neutralizzata dalla disciplina statale sopravvenuta e non può essere invocata per ottenere la tutela economica richiesta nel periodo considerato.

  • art. 11, comma 5, l.r. n. 20 del 2003

    Richiamato come norma regionale evocata dalla ricorrente per sostenere la conferibilità di incarichi di direzione generale anche ai dirigenti di terza fascia; la Corte ne esclude l'efficacia nel senso prospettato dalla ricorrente.

  • art. 12 preleggi

    Invocato come parametro interpretativo delle norme regionali; il motivo è respinto perché l'interpretazione corretta conduce comunque all'inapplicabilità della disciplina contrattuale regionale invocata.

  • art. 9, comma 4, l.r. n. 10 del 2000

    Richiamato in via interpretativa come disposizione che, secondo la Corte, consente il conferimento dell'incarico di dirigente generale solo ai dirigenti di prima fascia o, entro un terzo, ai dirigenti di seconda fascia o a soggetti esterni, escludendo i dirigenti di terza fascia.

  • art. 9, comma 32, d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010

    "a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento [...] conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli"

    È norma fondamentale di riforma economico-sociale applicabile anche alla Regione Siciliana; disciplina il conferimento di un nuovo incarico alla scadenza di quello dirigenziale e prevale su clausole contrattuali regionali più favorevoli, sterilizzando l'art. 42 c.c.r.l.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Individua le pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina sul pubblico impiego contrattualizzato richiamata dall'art. 9, comma 32, d.l. n. 78/2010.

  • art. 19, comma 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001

    È indicato come disposizione abrogata dalla riforma richiamata, nel contesto della riserva alla legge della disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per evidenziare che, dopo la riforma del 2009, la disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali è riservata alla legge e sottratta alla contrattazione collettiva.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    La disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato è ricondotta alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.

  • art. 97 Cost.

    Evocato per sottolineare che l'assetto regionale che consentisse l'accesso a incarichi dirigenziali senza concorso sarebbe incompatibile con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte integra e corregge la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo di rigetto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.

  • art. 414 c.p.c.

    Indica il rito e l'atto introduttivo del giudizio di primo grado in materia di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta, in caso di rigetto del ricorso, il presupposto per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, le norme statali che disciplinano il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali prevalgono sulla contrattazione collettiva e sulle discipline regionali, quando assumano natura di principi fondamentali di riforma economico-sociale.
  • Una clausola contrattuale collettiva che garantisca al dirigente non confermato un incarico equivalente o una soglia minima di retribuzione di posizione non è invocabile se una norma statale sopravvenuta prevede che, alla scadenza dell'incarico, possa essere attribuito un incarico anche di valore economico inferiore e che non si applichino disposizioni più favorevoli.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro pubblico non ha potere di attribuire inquadramenti o incarichi in deroga alle previsioni legali e collettive; l'eventuale atto contrastante con norme imperative è nullo.
  • Le disposizioni regionali in materia di impiego pubblico devono rispettare i limiti derivanti dalla disciplina statale dell'ordinamento civile e dai principi costituzionali, in particolare quelli di legalità, imparzialità e buon andamento.
  • Ai fini dell'applicabilità di una tutela economica connessa alla cessazione di un incarico dirigenziale, la verifica preliminare decisiva è la vigenza e la prevalenza della disciplina applicabile nel periodo temporale controverso.
  • Le norme sulla disciplina degli incarichi dirigenziali sono da interpretare in modo sistematico, coordinando fonte legale e contrattazione collettiva, ma attribuendo prevalenza alla fonte legale quando essa espressamente escluda l'applicazione di disposizioni contrattuali più favorevoli.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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