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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13849/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso della Cassa, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto al pensionato il diritto al ricalcolo della quota pensionistica retributiva secondo le regole anteriori al regolamento del 2004. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il calcolo della quota retributiva di una pensione erogata da una cassa professionale privatizzata, con riferimento alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2003. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado il ricalcolo secondo le regole più favorevoli precedenti al regolamento della Cassa approvato il 14 luglio 2004, poiché la pensione decorreva dal 1 luglio 2005. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 10 e 12 del regolamento della Cassa e dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto incompatibili con la legge le nuove modalità di calcolo del pro rata e avesse indebitamente escluso l'irrilevanza delle modifiche al numero di annualità considerate nella media reddituale; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1 L. n. 147/2013, degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che la pretesa di riliquidazione sarebbe soggetta a prescrizione quinquennale perché riferita a prestazioni periodiche. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate entrambe le censure: la motivazione della sentenza d'appello non presentava vizi denunciabili in cassazione e, soprattutto, per le pensioni maturate prima del gennaio 2007 si applica il regime originario del pro rata, che impedisce modifiche peggiorative anche nei criteri di calcolo della quota retributiva; inoltre, il diritto alla riliquidazione è soggetto a prescrizione decennale, poiché la prescrizione quinquennale presuppone liquidità ed esigibilità del credito, assenti quando la stessa debenza della prestazione è contestata.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della disciplina degli enti previdenziali privatizzati; la Corte lo menziona nel quadro normativo senza attribuirgli una lettura diversa da quella di merito, ritenendo applicabile il regime originario del pro rata ai trattamenti maturati prima del gennaio 2007.

  • artt. 10 e 12 del regolamento della Cassa dei dottori commercialisti

    Le disposizioni regolamentari che modificano il criterio di calcolo della pensione non prevalgono, per i trattamenti maturati prima del gennaio 2007, sul regime originario del pro rata previsto dalla legge.

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    La Corte ribadisce che, per le pensioni degli enti privatizzati maturate prima del gennaio 2007, si applica il testo originario della norma, con conseguente divieto di modifiche in peius ai criteri di calcolo.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    È richiamato come disposizione che attenua il principio del pro rata, ma la Corte precisa che tale attenuazione non opera per i trattamenti già maturati prima del gennaio 2007.

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Citato quale norma interpretativa del regime delle Casse privatizzate, senza mutare la conclusione che per i trattamenti anteriori al gennaio 2007 vale il pro rata pieno.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto alla riliquidazione è soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche non si applica alla domanda di riliquidazione quando la pretesa sia contestata in radice e difetti la liquidità ed esigibilità del credito.

  • art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla prescrizione; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole alla Cassa.

  • art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    Richiamato per analogia con la prescrizione quinquennale dei ratei INPS, ma la Corte esclude l'estensione automatica di tale regime alla domanda di riliquidazione della pensione della Cassa professionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella fase camerale; la Corte precisa che non si applicano le conseguenze sanzionatorie dell'art. 380-bis, terzo comma, perché la decisione non ha seguito la proposta del relatore per ragioni omogenee.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La Corte ricorda che in cassazione è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione del precetto costituzionale di motivazione, non il semplice difetto di sufficienza argomentativa.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte esclude la sua applicazione perché non ricorrono i presupposti della definizione conforme alla proposta del relatore.

Massime di principio

  • Per i trattamenti pensionistici degli enti previdenziali privatizzati maturati prima del gennaio 2007 continua ad applicarsi il regime originario del pro rata, con divieto di introdurre modifiche peggiorative anche nei criteri di determinazione della quota retributiva.
  • Il principio del pro rata non tutela soltanto l'importo finale della prestazione, ma anche i criteri di calcolo della pensione relativi alle anzianità già maturate, quando la modifica normativa o regolamentare incida in senso sfavorevole.
  • La domanda di riliquidazione della pensione è soggetta a prescrizione decennale; la prescrizione quinquennale dei ratei periodici presuppone che il credito sia già liquido ed esigibile e non si applica quando sia contestata in radice la spettanza della prestazione.
  • In sede di legittimità non è più deducibile il vizio di insufficienza della motivazione, essendo sindacabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, apparenza o insanabile contraddittorietà della motivazione.
  • L'eccezione di prescrizione va valutata in rapporto alla natura della domanda proposta: quando il petitum è la riliquidazione di un trattamento previdenziale e non il mero pagamento di ratei già accertati, non può automaticamente operare la prescrizione breve delle prestazioni periodiche.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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