Cassazione Civile, Ordinanza n. 21044/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007, fondato su maggiori ricavi e minori costi deducibili connessi all’attività di gestione di apparecchi di intrattenimento con vincite in denaro. L’azienda del contribuente era stata sottoposta a sequestro preventivo penale nel 2012 e la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittima la notifica dell’avviso al titolare, affermando che l’atto avrebbe dovuto essere notificato all’amministratore/custode giudiziario, poiché il contribuente non aveva più la disponibilità dell’azienda. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione di norme penali e tributarie, sostenendo che la notifica al titolare fosse corretta perché, per i periodi d’imposta anteriori al sequestro, resta soggetto passivo l’imprenditore sequestratario; secondo, violazione delle norme processuali sulla nullità e sanatoria della notifica, deducendo che comunque la partecipazione al giudizio avrebbe sanato il vizio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo legittima la notifica dell’avviso di accertamento al contribuente titolare della ditta, poiché il sequestro preventivo era intervenuto nel 2012 mentre l’accertamento riguardava il 2007. Ha quindi affermato che, per gli anni d’imposta anteriori all’esecuzione della misura cautelare, il debito d’imposta e gli obblighi dichiarativi restano in capo all’imprenditore sequestratario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il sequestro preventivo di azienda incide sulla gestione successiva alla sua esecuzione, ma non sposta sui periodi d’imposta anteriori la soggettività passiva fiscale dall’imprenditore al custode giudiziario.
art. 114-bis disp. att. c.p.p.
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla gestione dell’azienda sequestrata; la Corte la considera nel quadro della ripartizione delle funzioni tra imprenditore e custode giudiziario.
art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per fondare la soggettività passiva del contribuente e la correttezza della notifica dell’atto impositivo al titolare dell’impresa.
art. 42, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per gli anni d’imposta anteriori al sequestro, l’avviso di accertamento va notificato al contribuente quale soggetto passivo dell’imposta.
art. 56, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La notifica dell’avviso relativo all’IVA deve essere effettuata al contribuente per i periodi d’imposta anteriori alla misura cautelare.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la sanatoria della nullità della notificazione in caso di raggiungimento dello scopo.
Richiamato nel secondo motivo in tema di nullità della notificazione.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel secondo motivo quale disciplina della notificazione degli atti tributari.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del secondo motivo di ricorso per nullità processuale.
Massime di principio
- In caso di sequestro preventivo di azienda, il custode giudiziario assume la gestione dell’impresa solo dall’esecuzione della misura in poi; per i periodi d’imposta precedenti resta soggetto passivo d’imposta l’imprenditore sequestratario.
- Per gli anni d’imposta anteriori al sequestro, l’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente titolare dell’impresa, anche se l’azienda risulta poi sequestrata e sottratta alla sua disponibilità.
- La notifica dell’atto impositivo a soggetto diverso dal contribuente non è giustificata quando l’obbligazione tributaria si è già cristallizzata prima dell’esecuzione della misura cautelare penale.
- Quando il primo motivo di ricorso risulta fondato e consente la cassazione della sentenza impugnata, il secondo motivo relativo alla sanatoria della notificazione resta assorbito.
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