Cassazione Civile, Ordinanza n. 16221/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (finanziaria)
La controversia
La società utilizzatrice aveva agito in giudizio contro la società finanziaria chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'usurarietà del tasso complessivo applicato al contratto di leasing, con specifico riferimento anche agli interessi moratori e ai parametri indicati come T.E.MO. e T.A.N.MO.; in via subordinata, aveva dedotto violazioni delle norme codicistiche sulla determinazione dell'oggetto del contratto, anatocismo, autonomia contrattuale e divieto di abuso di dipendenza economica, chiedendo infine la restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di interessi. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello; con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha proposto quattro motivi: 1) violazione della disciplina antiusura e dell'art. 1815, comma 2, c.c. in relazione agli interessi moratori, sostenendo che la nullità della clausola avrebbe dovuto comportare la gratuità dell'intero finanziamento, oltre a denunciare motivazione apparente; 2) motivazione apparente/perplessa sull'esclusione dell'anatocismo derivante dal piano di ammortamento alla francese, assumendo che tale sistema comporterebbe capitalizzazione degli interessi; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta necessaria per l'accertamento dell'usura; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, invocando i gravi motivi e l'evoluzione giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la sentenza d'appello fosse coerente con il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'eventuale usurarietà degli interessi moratori rende inefficace la relativa clausola, ma non travolge automaticamente gli interessi corrispettivi, che restano dovuti nella misura lecita; pertanto non ricorreva la denunciata violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. né una motivazione apparente. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto generica la censura sul piano di ammortamento alla francese e ha richiamato la motivazione della Corte territoriale secondo cui tale sistema non implica capitalizzazione degli interessi, essendo questi calcolati sulla quota di capitale via via decrescente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva implicitamente ritenuto non ammissibile e non rilevante la consulenza tecnica, dato che l'esecuzione del contratto era pacifica e la contestazione sull'usura degli interessi corrispettivi era tardiva. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La disciplina antiusura è richiamata in relazione agli interessi moratori, ma la Corte ribadisce che l'eventuale nullità della clausola di mora non comporta automaticamente la debenza di alcun interesse in assoluto, né travolge gli interessi corrispettivi leciti.
È evocato quale norma penale di riferimento dell'usura; la Corte lo richiama nel quadro della disciplina antiusura applicabile agli interessi moratori, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
La sua applicazione non determina, in caso di nullità della clausola moratoria, la gratuità integrale del finanziamento se restano dovuti gli interessi corrispettivi leciti.
In caso di usurarietà degli interessi moratori, il creditore ha diritto al risarcimento del danno da ritardo secondo la regola generale, commisurato agli interessi corrispettivi pattuiti lecitamente.
È invocato dalla ricorrente per sostenere l'anatocismo del piano di ammortamento; la Corte ne esclude la violazione, richiamando la natura del sistema di ammortamento alla francese.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il calcolo degli interessi deve avvenire secondo regole di interesse semplice; la Corte non accoglie tale lettura nel caso concreto.
La richiesta di CTU e la dedotta omessa pronuncia vengono respinte perché la Corte territoriale ha implicitamente escluso la necessità e rilevanza della consulenza.
Le censure vengono formulate come violazioni di legge, nullità della sentenza e omessa pronuncia, ma sono dichiarate inammissibili.
La mancata compensazione delle spese è ritenuta non censurabile in cassazione poiché rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Se il giudice di merito accerta l'usurarietà degli interessi moratori, la clausola relativa è inefficace, ma ciò non comporta automaticamente la gratuità dell'intero finanziamento: gli interessi corrispettivi leciti restano dovuti e il danno da ritardo è regolato dall'art. 1224 c.c.
- Il piano di ammortamento alla francese, di per sé, non integra anatocismo: gli interessi sono calcolati sulla quota di capitale residua e non vi è capitalizzazione automatica degli interessi.
- La censura di omessa pronuncia sulla consulenza tecnica d'ufficio è infondata quando la decisione di merito, anche implicitamente, esclude la rilevanza o l'ammissibilità del mezzo istruttorio sulla base della tardività o irrilevanza delle contestazioni.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non è di regola sindacabile in cassazione, neppure sotto il profilo della motivazione.
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