Sentenza del 31/03/2015 n. 6524 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento IVA. Il primo motivo riguardava la nullità o inammissibilità dell'intero giudizio: la società aveva proposto il ricorso tributario il 27 febbraio 2006, ma era stata cancellata dal registro delle imprese il 31 dicembre 2005 e quindi, al momento dell'azione, era già estinta e priva di capacità processuale. Il secondo motivo contestava, nel merito, la corretta qualificazione delle modalità contabili del consorzio, sostenendo che costi e utili fossero trasferiti alle consorziate mediante una compensazione occulta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la società, già estinta prima della proposizione del ricorso introduttivo, non potesse validamente agire in giudizio. L'inammissibilità del ricorso originario era rilevabile d'ufficio e non poteva essere sanata dalla successiva costituzione dei soci, poiché essi non si erano costituiti nel primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, anche considerando che l'azione era stata intrapresa prima dei rilevanti pronunciamenti delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
A seguito della cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue e perde la capacità di stare in giudizio.
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e la perdita della sua capacità processuale; una società già cancellata non può validamente proporre un ricorso.
Le norme sono richiamate in relazione alla capacità processuale della parte e alla validità della procura alle liti. La procura conferita da una società già estinta non consente di instaurare validamente il giudizio.
Artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la parte deve possedere la capacità di stare in giudizio e il ricorso deve essere validamente proposto dal soggetto legittimato; la società estinta non può instaurare il giudizio.
La sentenza è cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta.
Quando il processo è stato instaurato da un soggetto privo della capacità processuale, la Cassazione non rinvia la causa al giudice di merito, ma chiude definitivamente il giudizio.
Sono stati richiamati dall'Agenzia nel motivo di merito riguardante la struttura consortile e la compensazione tra costi, utili e corrispettivi; la Corte non ha esaminato tali questioni perché il primo motivo era assorbente.
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
È stato invocato dall'Agenzia in relazione all'asserito abuso del diritto e alla possibile riqualificazione delle operazioni contabili del consorzio, ma la questione è rimasta assorbita.
Art. 92 del D.P.R. n. 917/1986 e art. 4, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 633/1972
Le disposizioni sono state richiamate per contestare il trattamento fiscale delle operazioni consortili e l'effettivo ribaltamento di costi e utili; non è stata formulata una decisione di merito su tali profili.
Cass., Sezioni Unite, sentenze n. 6070/2013 e n. 15295/2014
La cancellazione della società produce l'estinzione dell'ente e l'apertura di una vicenda successoria in capo ai soci, ma un ricorso proposto direttamente dalla società dopo la cancellazione è inammissibile per difetto di capacità processuale.
Massime di principio
- Prima di proporre o ricevere un ricorso occorre verificare la permanenza in vita e la capacità processuale della società, consultando il registro delle imprese alla data di instaurazione del giudizio.
- Se una società è stata cancellata prima della proposizione del ricorso, l'azione proposta in suo nome è inammissibile perché proviene da un soggetto estinto e privo di capacità processuale.
- L'inammissibilità derivante dall'estinzione della società può essere rilevata d'ufficio anche in una fase avanzata del processo e non viene normalmente sanata dalla successiva costituzione dei soci.
- I soci possono subentrare nella vicenda processuale quali successori della società estinta, ma ciò non sana automaticamente un giudizio originariamente iniziato dalla società dopo la sua cancellazione, soprattutto se non si sono costituiti nel primo grado.
- Quando il processo non poteva essere instaurato, la Cassazione può cassare la sentenza senza rinvio, anziché decidere o rinviare la causa sul merito.
- Le questioni sostanziali, come la corretta fatturazione dei consorzi, il ribaltamento di costi e utili o l'eventuale abuso del diritto, possono restare inesaminate se una questione processuale preliminare rende inammissibile l'azione.
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