Sentenza del 31/03/2015 n. 6517 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento IRPEG e IRAP relativo al 2002. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori imposte considerando cedute a terzi merci per € 1.650.124,95, registrate nel libro giornale al 13 gennaio 2003 ma non rinvenute in magazzino e per le quali non era stata documentata una diversa destinazione. La CTR aveva ritenuto che le merci fossero quelle riportate nell’inventario fallimentare del 30 aprile 2005. Con i primi due motivi, l’Agenzia denunciava violazione delle norme sulla presunzione di cessione, sulla fede privilegiata del verbale di constatazione e sull’utilizzabilità dei documenti non esibiti in verifica, oltre a motivazione insufficiente e illogica. Con il terzo motivo denunciava ultrapetizione, perché la CTR aveva trattato anche l’omessa emissione e conservazione di fatture, profilo non contestato nell’avviso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo: la presunzione legale relativa di cessione dei beni non reperiti si applica anche all’accertamento delle imposte sui redditi; la prova contraria del contribuente è ammessa soltanto nei limiti e con i mezzi documentali previsti dall’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972. La CTR aveva valorizzato un inventario redatto due anni dopo e basato su una nota di credito non esibita ai verificatori, senza motivare adeguatamente né confrontarsi con le deduzioni dell’Agenzia e con il verbale di constatazione, assistito da fede privilegiata quanto ai fatti attestati. Il terzo motivo è stato rigettato: il riferimento della CTR alle fatture non ha inciso sulla decisione né attribuito alla contribuente un bene diverso da quello richiesto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati e liquidare le spese del giudizio di legittimità. Non è stata dunque decisa definitivamente la debenza delle imposte.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 53, come modificato dal D.P.R. n. 441/1997, art. 1
in tema di accertamento delle imposte sul reddito, trovano applicazione, in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento, ed in applicazione dell'art. 12 preleggi, comma 2, le presunzioni di acquisto e di cessione dei beni rispettivamente rinvenuti o non reperiti nel luogo, o in uno dei luoghi, in cui il contribuente esercita la propria attività, poste in materia di IVA dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53
La presunzione IVA di cessione dei beni non reperiti nei luoghi di attività del contribuente opera anche nell’accertamento delle imposte sui redditi. È una presunzione legale relativa: il contribuente può fornire prova contraria, ma soltanto con oggetto e mezzi probatori ammessi dalla norma.
Codice civile, art. 2700
il processo verbale di constatazione - atto assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti, per contestare i quali è, pertanto, necessaria la proposizione della querela di falso
Il verbale di constatazione fa fede privilegiata sui fatti che i verbalizzanti attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti; tali fatti non possono essere contestati con una semplice prova contraria, ma richiedono querela di falso.
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 4
basato - a sua volta - su di una nota di credito non esibita in sede di verifica alla Guardia di Finanza e, pertanto, non utilizzabile in sede contenziosa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 4
Nel caso deciso, il documento non esibito durante la verifica non poteva essere utilizzato in sede contenziosa secondo la disposizione applicata dalla Corte. L’inventario fondato su tale documento non era quindi idoneo a superare la presunzione di cessione.
Disposizioni preliminari al codice civile, art. 12, comma 2
in tema di accertamento delle imposte sul reddito, trovano applicazione, in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento, ed in applicazione dell'art. 12 preleggi, comma 2, le presunzioni di acquisto e di cessione dei beni rispettivamente rinvenuti o non reperiti nel luogo, o in uno dei luoghi, in cui il contribuente esercita la propria attività, poste in materia di IVA dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53
Il principio di unitarietà dell’ordinamento consente di applicare, per l’accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione prevista dalla disciplina IVA per i beni non reperiti.
Codice di procedura civile, art. 112
Non vi è ultrapetizione quando il giudice menziona una questione ulteriore, ma tale affermazione non incide concretamente sulla decisione e non attribuisce alla parte un bene della vita non richiesto.
Massime di principio
- Se beni registrati in contabilità non sono reperiti nei locali in cui l’impresa esercita l’attività, può operare la presunzione legale di cessione anche per l’accertamento delle imposte sui redditi, non solo per l’IVA.
- La presunzione è relativa, ma la prova contraria deve rispettare i limiti e i mezzi documentali previsti dalla disciplina applicabile; un inventario successivo, fondato su documenti non esibiti in verifica, può non essere sufficiente a superarla.
- I fatti attestati nel verbale di constatazione con fede privilegiata non sono superabili con una mera ricostruzione documentale contraria: per contestarli occorre querela di falso, nei limiti stabiliti dall’art. 2700 c.c.
- Il giudice di merito deve spiegare il collegamento tra i beni mancanti e gli elementi documentali invocati dal contribuente, confrontandosi con le prove e le deduzioni dell’Amministrazione; una motivazione che ometta tale valutazione può essere cassata.
- La mera menzione di un profilo non contestato nell’avviso non determina ultrapetizione se non ha influito sulla decisione e non ha prodotto un’attribuzione ulteriore rispetto alla domanda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6505 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6512 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6514 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6516 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 7 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →