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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6505 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 54/31/2008, depositata il 15 dicembre 2008, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso dell’associazione contro la cancellazione dall’Anagrafe ONLUS per asserita mancanza dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato motivazione insufficiente sull’effettivo svolgimento di attività solidaristica; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 10, sostenendo che la casa di riposo applicava rette di mercato non differenziate in base alle condizioni degli ospiti e forniva servizi anche a persone non svantaggiate.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione dell’associazione sull’inammissibilità e improcedibilità del ricorso: il ricorso indicava gli atti rilevanti e, nel processo tributario, non occorre depositare nuovamente atti e documenti già acquisiti ai fascicoli di merito, salvo che il fascicolo sia stato irritualmente restituito. Il primo motivo dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché non indicava in modo chiaro il fatto controverso e le ragioni specifiche dell’insufficienza motivazionale, come richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile alla sentenza del 2008. Il secondo motivo è stato accolto: la CTR aveva verificato la conformità dell’attività allo statuto, ma non aveva accertato se i servizi fossero rivolti a soggetti in effettive condizioni oggettive di svantaggio oppure indistintamente agli anziani. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che dovrà svolgere tale accertamento applicando i principi indicati dalla Cassazione. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è una decisione definitiva sulla spettanza della qualifica ONLUS: l’Agenzia ha ottenuto la cassazione, ma la controversia prosegue in rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 460/1997, art. 10, commi 1 e 2, lett. a)

    Per il cit. art. 10, comma 2, lett. a), infatti: "Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonchè degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari".

    Nei settori indicati dalla norma, la finalità solidaristica richiede che i servizi siano diretti a persone svantaggiate. Lo svantaggio può dipendere, anche alternativamente, da condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari: non è indispensabile che sia economico. Deve però trattarsi di una condizione oggettiva e percepibile, deteriore rispetto a quella della generalità dei consociati. Per una casa di riposo, occorre quindi accertare le condizioni concrete dei beneficiari e verificare che l’attività sia rivolta esclusivamente o prevalentemente a persone effettivamente svantaggiate; il solo fatto che gli ospiti siano anziani non è sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve contenere le necessarie indicazioni sugli atti processuali e sui documenti sui quali si fonda. Nel caso deciso, tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4, e comma 3

    Nel processo tributario non è necessario depositare nuovamente copie di atti e documenti già acquisiti ai fascicoli di merito, quando sia stata richiesta la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Cassazione. L’obbligo può rilevare se la parte abbia ottenuto irritualmente la restituzione del proprio fascicolo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2

    Ciò in forza del principio di indisponibilità dei fascicoli delle parti nel processo detto, i quali fascicoli, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo.

    I fascicoli delle parti nel processo tributario restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti soltanto al termine del processo. Per questo, gli atti già presenti non devono essere riprodotti dalla parte in Cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Difetta un'illustrazione contenente "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", come prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., disposizione questa pienamente operante, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata nel 2008.

    Per le sentenze soggette alla disposizione, il motivo di ricorso relativo a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve indicare chiaramente il fatto controverso oppure spiegare perché la carenza motivazionale rende la decisione ingiustificata. La mancata specificazione comporta l’inammissibilità del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte ha esaminato le doglianze rispettivamente di violazione o falsa applicazione di legge e di vizio motivazionale. La prima è stata accolta quanto all’interpretazione e applicazione dei requisiti sostanziali ONLUS; la seconda è stata dichiarata inammissibile per difetto della specifica indicazione richiesta dall’art. 366-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Per ottenere o conservare la qualifica ONLUS nei settori per i quali la legge richiede benefici rivolti a persone svantaggiate, non basta che l’attività sia descritta come solidaristica nello statuto: occorre verificare in concreto chi riceve i servizi e in quali condizioni.
  • L’età avanzata, da sola, non dimostra una condizione di svantaggio rilevante. Possono invece rilevare condizioni oggettive e percepibili di non autosufficienza o disagio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, anche senza svantaggio economico.
  • Rette allineate ai prezzi di mercato e non differenziate in base alle condizioni personali possono essere elementi pertinenti, ma non sostituiscono l’accertamento concreto dei destinatari e non determinano, da sole, la decisione sulla qualifica ONLUS.
  • In Cassazione, un motivo relativo al vizio di motivazione deve individuare con chiarezza il fatto controverso e spiegare perché la motivazione è inidonea; altrimenti può essere dichiarato inammissibile.
  • Nel processo tributario, atti e documenti già acquisiti ai fascicoli di merito non devono essere depositati nuovamente in Cassazione quando restano nel fascicolo d’ufficio e ne è stata richiesta la trasmissione.

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