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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6525 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, ai fini IRES, IRAP e IVA, con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non deducibili, non inerenti o riferiti a operazioni inesistenti. La CTR aveva escluso il riconoscimento di costi per l’acquisto di autoveicoli, indicati nella decisione in complessivi 360.350 euro, rilevando che la società non aveva provato l’effettività delle operazioni oltre alle fatture. La società ha proposto sei motivi: contraddittorietà sull’importo dei costi (360.350 euro rispetto a 270.063 euro); omesso esame di documentazione ulteriore rispetto alle fatture; contraddittorietà tra inesistenza delle operazioni e non inerenza; violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR introdotto una ragione di indeducibilità diversa da quella dell’accertamento; violazione delle norme nazionali ed europee sulla detrazione IVA; omessa pronuncia sulla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi relativi alle operazioni contestate come inesistenti. La società aveva inoltre chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Cassazione ha accolto il quinto motivo, relativo alla disciplina della detrazione IVA, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, compreso quello di omessa pronuncia sulla deducibilità dei costi. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà decidere nel merito con motivazione adeguata, esaminare le questioni riproposte e considerare la normativa sopravvenuta e l’eventuale applicabilità del principio per cui, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di beni acquistati nell’ambito di frodi carosello possono essere deducibili se i beni sono destinati alla commercializzazione, salvo prova contraria. La Cassazione non ha quindi riconosciuto direttamente alla società la deducibilità dei costi né ha definito definitivamente la spettanza della detrazione IVA.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    costituisce una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 375/05, n. 12721/04, n. 9159/02), l'omesso esame di specifiche eccezioni fatta valere dalla parte e rilevanti agli effetti della definizione del giudizio

    Il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se omette di esaminare una specifica questione ritualmente proposta e rilevante per la decisione. Nel caso concreto, la Cassazione ha rilevato che la CTR non aveva deciso sulla richiesta di deducibilità dei costi relativi alle operazioni contestate.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    il quale va fatto valere, come nel caso avvenuto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.

    La nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. è denunciabile in Cassazione come vizio processuale ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, e art. 19-bis

    La società aveva invocato tali disposizioni contro la tesi che subordinava la detrazione IVA sugli autoveicoli alla circostanza che l’acquisto rientrasse nell’attività propria dell’impresa. La Cassazione ha accolto il motivo relativo alla disciplina della detrazione, ma ha rinviato al giudice di merito senza definire direttamente il diritto alla detrazione nel caso concreto.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 167 e 17, par. 1, lett. a), della direttiva indicata nel ricorso

    La società ha richiamato la disciplina europea del diritto alla detrazione IVA e il principio di neutralità per contestare la limitazione legata all’attività propria dell’impresa. L’accoglimento del motivo ha comportato la cassazione con rinvio, senza una pronuncia definitiva sulla detraibilità.

  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, commi 1 e 3, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44

    la disposizione di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1 (convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44), opera quale ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, ai sensi del medesimo art. 8, comma 3; ne consegue che ai soggetti già coinvolti nelle "frodi carosello" non è più contestabile la deducibilità dei costi poichè i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente al fine di commettere il reato ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati e venduti.

    La disciplina sopravvenuta opera retroattivamente in senso favorevole e può rendere deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi dei beni acquistati nell’ambito di frodi carosello quando i beni non siano stati utilizzati direttamente per commettere il reato, ma siano stati destinati alla commercializzazione o vendita, salvo prova contraria. La Cassazione ha demandato al giudice di rinvio la verifica della sua applicabilità.

Massime di principio

  • Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni specifiche, ritualmente proposte e potenzialmente decisive; l’omissione può comportare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • La contestazione di operazioni inesistenti non risolve automaticamente la distinta questione della deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi: le questioni vanno esaminate separatamente e alla luce della normativa applicabile, compresa quella sopravvenuta.
  • Per i costi relativi a beni acquistati nell’ambito di frodi carosello, la norma sopravvenuta richiamata dalla Cassazione può consentire la deduzione quando i beni sono destinati alla commercializzazione o alla vendita, salvo prova contraria; l’applicabilità va accertata nel singolo caso.
  • Quando la Cassazione accoglie un motivo e cassa con rinvio, l’accoglimento non equivale necessariamente al riconoscimento definitivo del beneficio fiscale: il giudice di rinvio deve decidere le questioni di merito ancora aperte e provvedere sulle spese.

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