Sentenza del 31/03/2015 n. 6512 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda sanzioni per parziali omessi versamenti periodici IVA relativi al 2003, contestati dopo una verifica fiscale. La contribuente sosteneva di essersi adeguata ai rilievi del processo verbale di constatazione presentando la dichiarazione annuale e chiedeva: (1) l'applicazione della riduzione della sanzione collegata alla comunicazione di irregolarità; (2) l'applicazione del cumulo giuridico, per concorso materiale omogeneo o continuazione, alle violazioni ripetute di omesso o ritardato versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte del 5 febbraio 2009, che aveva riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 83/07/2007 e dichiarato dovute le sanzioni. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il quesito di diritto era generico e non coerente con il contenuto della doglianza, che era inoltre priva di autosufficienza sui fatti e sul procedimento seguito. La Corte ha anche precisato che, in caso di omesso o ritardato pagamento, la definizione agevolata può operare secondo la diversa disciplina prevista per l'irrogazione mediante atto di contestazione o iscrizione a ruolo. Il secondo motivo è stato rigettato nel merito: la continuazione non si applica agli omessi o ritardati versamenti periodici IVA, perché questi riguardano la riscossione di un'imposta già determinata e liquidata e non sono collegati alla determinazione dell'imponibile o alla liquidazione dell'imposta; neppure ricorre il concorso materiale omogeneo, poiché l'omissione incide sul pagamento del tributo. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.250 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Contrariamente all'odierna formulazione, il quesito di diritto (prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis) non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata - ovvero se sia o meno applicabile - una certa norma e deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone un'alternativa di segno opposto.
Nel regime processuale applicabile al ricorso, il quesito doveva confrontarsi con la ragione decisoria della sentenza e prospettare una soluzione alternativa specifica; una domanda astratta sulla violazione o applicabilità di una norma non è sufficiente.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1
Infatti, l'esecuzione dei versamenti dell'IVA, attinente alla fase di riscossione dell'imposta, presuppone necessariamente, non solo la determinazione dell'imponibile, ma anche la autoliquidazione dell'IVA da parte del soggetto passivo. In altri termini, il versamento dell'IVA, imposto dalla legge, riguarda l'imposta già determinata e liquidata dal soggetto passivo, secondo le regole proprie dettate per tale tributo.
La sanzione per omesso o ritardato versamento colpisce una violazione della fase di riscossione relativa a un'imposta già determinata e liquidata dal contribuente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2
Non v'è alcun dubbio che, per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 12, comma 2, è necessario un collegamento tra le condotte sanzionate, tale da recare pregiudizio, anche potenziale, alla determinazione dell'imponibile, ovvero alla liquidazione dell'imposta.
La continuazione presuppone un nesso tra più violazioni e un pregiudizio, anche solo potenziale, alla determinazione dell'imponibile o alla liquidazione dell'imposta. La mera reiterazione di omessi o ritardati pagamenti periodici IVA non soddisfa tale requisito.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1
Nè può operare nella specie il concorso materiale omogeneo, pure invocato dalla ricorrente e previsto dal cit. art. 12, comma 1, dovendo la violazione meramente formale ivi contemplata non incidere sul versamento del tributo, il che certamente non accade in caso di omesso o ritardato pagamento d'imposta.
Il regime del concorso materiale omogeneo non è applicabile quando le violazioni incidono sul pagamento del tributo: non si tratta di violazioni meramente formali.
D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 16, commi 2 e 3, e 17, comma 3; D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2
In caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi, l'amministrazione può applicare le sanzioni o con atto di contestazione (D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16, comma 2), o con immediata iscrizione a ruolo (D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 17, comma 3), potendo il contribuente, in ogni caso, accedere alla definizione agevolata delle sanzioni, nella prima ipotesi ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16, comma 3, e nella seconda ipotesi ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.
La disciplina della definizione agevolata dipende dalla modalità di irrogazione della sanzione: si applicano disposizioni diverse se la sanzione è irrogata con atto di contestazione oppure mediante iscrizione a ruolo.
Massime di principio
- La reiterazione di omessi o tardivi versamenti periodici IVA non comporta di per sé la continuazione: questa richiede un collegamento che incida, anche potenzialmente, sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione dell'imposta.
- Il cumulo per concorso materiale omogeneo non si applica alle violazioni che incidono sul pagamento del tributo, poiché non sono violazioni meramente formali.
- Nel ricorso per cassazione, il quesito di diritto deve contestare in modo specifico la ratio decidendi e proporre una soluzione alternativa; deve inoltre corrispondere alla censura effettivamente svolta ed essere accompagnato dagli elementi necessari a ricostruire i fatti processuali rilevanti.
- Per valutare la definizione agevolata delle sanzioni occorre individuare la modalità con cui sono state irrogate: atto di contestazione e iscrizione a ruolo seguono discipline diverse.
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