Sentenza del 31/03/2015 n. 6514 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto del 16 dicembre 2009, che aveva confermato l’annullamento degli atti impositivi. Contestava l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% all’estratto di alghe marine «Chelal Alga», sostenendo che il prodotto, essendo lavorato e avendo caratteristiche chimico-fisiche mutate, non rientrasse nella voce «alghe» del punto 45 della tabella A, parte III, allegata al decreto IVA e dovesse essere assoggettato all’aliquota ordinaria. Le società avevano invece prodotto una perizia asseverata, non contestata dall’Ufficio, secondo cui il prodotto era composto esclusivamente dagli stessi elementi chimici presenti nell’alga.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la voce doganale NC 1212 comprenda le alghe anche lavorate, purché la lavorazione non ne alteri gli elementi che conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale; tale classificazione rileva anche ai fini IVA, perché la tabella A rinvia alle norme doganali. La prova peritale non contestata dimostrava che l’estratto conservava gli elementi chimici dell’alga e che non era quindi un prodotto diverso ai fini della classificazione. La norma UE del 2012 sulle alghe preparate non era applicabile retroattivamente e, comunque, riguardava preparazioni tipiche dell’industria alimentare, mentre il prodotto era commercializzato come fertilizzante. Gli ulteriori profili sono stati dichiarati assorbiti. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 10.260 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e agli oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA)
L'art. 16, comma 2, del decreto IVA stabilisce che l'aliquota dell'imposta è ridotta al 10% della base imponibile per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A).
L’aliquota ridotta si applica ai beni inclusi nella tabella A, la cui portata va determinata anche tenendo conto del rinvio alle regole doganali.
Tabella A, parte III, punto 45, allegata al d.P.R. n. 633/1972
La tabella A), parte 3), punto 45) contempla tra i beni soggetti all'aliquota del 10% "alghe (v.d. ex 14.05)".
La voce «alghe» ricomprende, nel caso deciso, anche l’estratto lavorato che conserva gli elementi chimici dell’alga e il cui carattere essenziale deriva da essa.
Seconda nota preliminare della tabella A, allegata al d.P.R. n. 633/1972
La seconda nota preliminare della tabella A) prescrive che "per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione".
Per individuare l’ambito delle voci della tabella IVA occorre applicare le regole doganali relative alle corrispondenti voci tariffarie; la voce IVA «alghe» va quindi letta alla luce della classificazione doganale europea.
Regolamento (CEE) n. 2658/87 e nomenclatura combinata, voce NC 1212
La tariffa doganale al capitolo 12 contempla "semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie o foraggi" e al codice NC 1212 classifica "Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove", con sottovoce "- Alghe: 1212.20.00".
La classificazione NC 1212 comprende le alghe fresche o sottoposte alle lavorazioni indicate, anche polverizzate. La Corte ne ha ricavato che la voce nazionale IVA si estende alle lavorazioni che lasciano intatti gli elementi che conferiscono al prodotto il carattere essenziale di alga.
Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, in particolare regole 1, 2(b) e 3
Inoltre, si deve ricordare che, per la regola generale 3-b), i prodotti possono essere classificati "secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale".
Quando un prodotto è composto o lavorato, la classificazione può dipendere dalla materia che gli conferisce il carattere essenziale. In questo caso, la composizione chimica esclusivamente riconducibile all’alga giustificava la classificazione dell’estratto nella medesima voce doganale.
Art. 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87
L'art. 1 reg. 2658/87 precisa che la nomenclatura combinata (NC) risponde al contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.
La nomenclatura combinata assolve più funzioni comunitarie; il rinvio della disciplina IVA alle classificazioni doganali spiega il parallelismo tra le voci IVA e quelle della nomenclatura, rilevante per interpretare la voce «alghe».
Art. 1 del regolamento UE n. 1055/2012 e nota complementare 9 al capitolo 20 della nomenclatura combinata
La Corte di giustizia, infatti, ha già avuto occasione di precisare che un regolamento che definisce le condizioni di classificazione in una voce o in una sottovoce tariffaria della NC non può avere effetti retroattivi.
La disciplina introdotta nel 2012, che colloca nel capitolo 20 determinate alghe preparate, non può modificare retroattivamente la classificazione di fatti anteriori; nel caso concreto, inoltre, le preparazioni menzionate riguardavano trattamenti tipici dell’industria alimentare.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale rinvia alle classificazioni doganali, la voce fiscale va interpretata alla luce della nomenclatura e delle regole doganali pertinenti, non soltanto del significato ordinario del termine.
- La lavorazione di una materia prima non comporta automaticamente una diversa classificazione: occorre verificare le caratteristiche oggettive del prodotto e quale materia o componente gli conferisca il carattere essenziale.
- Una perizia tecnica non contestata, che documenti la composizione e le caratteristiche del prodotto, può sostenere l’applicazione della voce tariffaria relativa alla materia originaria, se la lavorazione non ne altera il carattere essenziale.
- Le circolari e le risoluzioni interpretative dell’amministrazione finanziaria esprimono un parere e non vincolano il contribuente, gli uffici, il giudice né la stessa amministrazione.
- Una nuova disciplina tariffaria non si applica retroattivamente; va inoltre verificato se le lavorazioni che disciplina corrispondano effettivamente al trattamento e alla destinazione del prodotto controverso.
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