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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6516 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originava dall’avviso di accertamento IVA per gli anni 2002 e 2003, emesso dopo un processo verbale della Guardia di finanza del 4 novembre 2004. L’Ufficio aveva recuperato l’IVA relativa ai canoni di locazione dovuti dalla controllata D. & G. s.p.a., non fatturati dalla D. s.p.a. La CTP di Firenze aveva ritenuto dovuta l’imposta, ma escluso le sanzioni; la CTR Toscana aveva respinto l’appello principale della contribuente, confermato l’obbligo di fatturazione anche senza riscossione dei canoni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e, accogliendo l’appello incidentale dell’Amministrazione, riconosciuto legittime le sanzioni. La D. s.p.a. aveva proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Nel corso del giudizio, tuttavia, le parti hanno chiesto concordemente la cessazione della materia del contendere in seguito alla transazione fiscale del 16 dicembre 2011 e all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare.

La decisione

La Cassazione ha verificato, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, che la transazione fiscale era stata correttamente eseguita secondo tempi e modalità concordati e che il pagamento era avvenuto in unica soluzione. Non era stata ridotta l’IVA dovuta, in quanto risorsa propria dell’Unione europea. Ritenuto venuto meno il contrasto tra le parti, la Corte non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso: ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR per intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente caducazione delle pronunce non passate in giudicato e senza decisione di merito sulla pretesa originaria. Ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3

    La norma era stata applicata dalla CTR per affermare l’obbligo di fatturare i canoni di locazione anche se non riscossi. La Cassazione non ha riesaminato né confermato tale interpretazione nel merito, avendo definito il giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Legge fallimentare, art. 182-bis

    La disposizione costituiva la base dell’accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dalla contribuente e omologato dal Tribunale di Prato il 2 febbraio 2012. La Corte ha preso atto dell’accordo quale contesto della transazione fiscale, verificandone l’avvenuta esecuzione ai fini della cessazione della controversia.

  • Legge fallimentare, art. 182-ter

    Nè è stata disposta riduzione alcuna degli importi dovuti a titolo di IVA, in conformità al disposto della L. Fall., art. 182 ter, comma 1, trattandosi di imposta costituente una risorsa propria dell'Unione Europea.

    Nel caso concreto la transazione fiscale non poteva ridurre l’importo dovuto per IVA, qualificata dalla Corte come risorsa propria dell’Unione europea; il pagamento dell’imposta è stato quindi effettuato senza riduzioni.

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, va disposta - nel caso concreto - la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, poichè inidonee a regolare il rapporto controverso fra le parti in causa.

    Quando la controversia è stata composta e non sussistono più ragioni di contrasto tra le parti, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata, rimuovendo le decisioni divenute non attuali e inidonee a regolare il rapporto.

Massime di principio

  • Se durante il giudizio le parti raggiungono un accordo che compone effettivamente la controversia e viene correttamente eseguito, può venir meno l’interesse a ottenere una decisione sul merito; il giudice può allora dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale a una pronuncia sul merito della pretesa: le sentenze precedenti non passate in giudicato vengono caducate e la decisione sulla cessazione non forma giudicato sostanziale sulla pretesa originaria.
  • Quando la composizione sopravvenuta rende non più attuale la sentenza impugnata, la Cassazione può cassarla senza rinvio, senza esaminare i motivi di ricorso relativi al merito.
  • In una transazione fiscale relativa a debiti IVA, secondo la decisione, l’imposta non può essere ridotta quando costituisce una risorsa propria dell’Unione europea; l’effettiva esecuzione dell’accordo va verificata rispetto a tempi, modalità e pagamenti concordati.
  • La cessazione della controversia non comporta automaticamente una condanna alle spese: nel caso esaminato, in assenza di richieste contrarie e per giusti motivi, le spese di tutti i gradi sono state compensate.

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